RASSEGNA STAMPA

E’ POSSIBILE RATEIZZARE UNA CARTELLA ESATTORIALE SCADUTA?

La situazione di emergenza e di crisi economica che i contribuenti stanno vivendo negli ultimi anni hanno portato la maggior parte di essi a non riuscire a saldare le rateizzazioni in corso e nemmeno le cartelle esattoriali appena arrivate, spesso portate a scadenza senza aver provveduto al saldo o alla richiesta di rateizzazione del debito notificato.

Cosa fare in questi casi?

Quando il termine indicato nella cartella di pagamento è scaduto senza che si sia proceduto al pagamento di quanto richiesto, o senza che si sia presentato un ricorso volto all’annullamento della cartella esattoriale nel caso in cui fosse viziata, oppure ancora senza che si sia presentata una istanza di rateizzazione, allora il contribuente verrà considerato inadempiente e soggetto alle azioni del caso per il recupero della somma pretesa.

La cartella scaduta già costituisce di per sé titolo esecutivo, dunque l’Agenzia della Riscossione potrà agire regolarmente per soddisfarsi sui beni del debitore.

Si potrà, infatti, procedere con:

  • il pignoramento presso terzi della somma eventualmente presente fino a coprire il debito;
  • dare disposizioni ad un Ufficiale giudiziario per procedere all’individuazione e pignoramento di altri beni mobili in misura sufficiente a soddisfare la pretesa vantata con la cartella ;
  • pignoramento del conto corrente: se quest’ultimo non è intestato al debitore ‘persona fisica’ ma alla propria società o viceversa, non è possibile il pignoramento totale. Stessa cosa succede se il debitore non è l’unico intestatario del conto corrente, in quanto il conto  sarebbe pignorabile solo in misura proporzionale alla quota del contribuente.

Sottolineiamo inoltre come, in base all’Art. 514 del Codice di Procedura Civile, non saranno mai pignorabili i beni necessari alla sussistenza del debitore oppure aventi importanza strettamente personale o spirituale.

In conclusione è bene sapere che la rateizzazione delle cartelle esattoriali scadute non è prevista e non è possibile secondo le disposizioni ordinarie.

Può però capitare che vengano emanate speciali procedure per far fronte a eventi di particolare gravità che possano interessare un gran numero di contribuenti alla rateizzazione delle cartelle esattoriali scadute.

Tuttavia si tratta di casi eccezionali e rari da accertare d volta in volta, tenendo conto delle disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate.

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SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COME EVITARLE?

La guida in stato di ebrezza è ormai una della cause ricorrenti del 30% circa degli incidenti stradali con esito mortale.

Proprio per questo motivo l’Art.186 del Codice della Strada prevede, per questa fattispecie, sia sanzioni di tipo amministrativo che accessorie (ritiro della patente).

Esiste tuttavia un limite entro il quale la sanzione è solo amministrativa e oltre il quale si sconfina in campo penale.

Tutto dipende dal tasso di alcool nel sangue del conducente: se questo è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro, la sanzione andrà da un minimo di € 543 a un massimo di € 2.170 con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi e la decurtazione di 10 punti.

Se, invece, il tasso di alcool nel sangue risulta maggiore di 0,8 grammi/litro, non si parlerà più di sanzione amministrativa ma di reato contravvenzionale con una multa da un minimo di € 800 a un massimo di € 3.200 oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi e l’arresto fino a 6 mesi. Con aumentata di 1/3 (un terzo) se il fatto sia avvenuto di notte, tra le 22 e le 7 del mattino.

Per coloro che superano il tasso alcolico di 1,5 grammi/litro, oltre alla revoca della patente è prevista la confisca del proprio veicolo con la possibilità di sostenere di nuovo l’esame solo dopo che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

Non sono esenti dalle sanzioni nemmeno i neopatentati (minori di anni 21) o chi abbia ottenuto la patente di guida da meno di 3 anni in quanto, la guida in stato di ebrezza rappresenta una delle cause più pericolose di decesso stradale.

Per questa categoria di automobilisti anche la minima presenza di alcool nel sangue prevede una sanzione amministrativa da un minimo di € 163 a un massimo di € 568, raddoppiate in caso di incidente e nelle fasce da 0,5 a 0,8 e oltre 0,8, le sanzioni saranno aumentate di un terzo.

Ma c’è un modo per evitare la multa per guida in stato di ebrezza?

Un’eccezione è data dal mal funzionamento dell’etilometro.

La legge ha sempre ritenuto che spettasse all’automobilista dimostrare l’errore dello strumento. Dunque una prova impossibile  visto che l’apparecchio è nelle mani della polizia e l’automobilista multato non ha modo di prenderlo in visione.

La novità arriva con un’importante sentenza in cui la Corte di Cassazione e ha invertito l’onere della prova. In poche parole, spetta ora all’accusa e non all’automobilista incriminato dimostrare che l’etilometro funzionava correttamente. All’imputato basta solo sollevare il dubbio che l’apparecchio non funzioni per avere un’ulteriore prova a suo carico.

Tuttavia è sempre bene, nel caso in cui vi troviate in questa casistica per violazione del codice della  strada, avvalersi di un esperto sin dal momento degli accertamenti iniziali.

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BOLLETTA NON PAGATA: COSA SUCCEDE E COME COMPORTARSI IN CASO DI ERRORE IN FATTURA

Ogni mese arrivano una sfilza di bollette da pagare. Che si tratti di energie elettrica, gas o telefonia, a volte diventa difficile per il consumatore ricordarsi tutte le diverse scadenze e gli importi sempre differenti. L’Ente che non riceve il pagamento della bolletta provvede ad inviare dei solleciti per avvisare l’utente. Se, anche dopo queste intimazioni di pagamento il consumatore non procede al saldo delle fatture, l’operatore telefonico è autorizzato ad adottare provvedimenti più seri.

Distinguiamo diversi livelli di morosità:

  • Morosità occasionale: se l’utente non ha pagato una sola bolletta. In questo caso l’operatore invia un reclamo e, in base ai giorni di ritardo nel pagamento, vengono addebitati gli interessi di mora.
  • Morosità persistente: qualora il non pagamento delle fatture vada avanti da diverso tempo e ai ripetuti solleciti non è seguito un pagamento. In questi casi si procede, se si tratta di telefonia, a ridurre la velocità di navigazione, dopo aver avvisato per l’ennesima volta il cliente, fino arrivare a interrompere la fornitura del servizio.
  • Morosità grave: riguarda tutti quei casi in cui il consumatore, dopo i ripetuti solleciti dell’operatore, puntualmente ignorati, e la conseguente interruzione del servizio, continua a non pagare la bolletta del telefono o internet. In questo caso si procede per vie legali con un decreto ingiuntivo a carico del moroso. Viene inviata una comunicazione in cui si comunica al consumatore quanto è dovuto alla compagnia telefonica e si determina una data entro la quale deve essere effettuato il saldo. Se non si procede col pagamento il passo successivo potrebbe essere l’eventuale pignoramento dei beni.

Gli utenti che non pagano le bollette telefoniche vengono iscritti nel Sistema Informativo sulle Morosità Intenzionali ovvero nel  registro dei cattivi pagatori. Si tratta di una banca dati in cui vengono inseriti tutti gli utenti morosi. Gli operatori di qualsiasi compagnia, prima di attivare un contratto procederanno a controllare se l’intestatario è iscritto in questo registro e potranno quindi avvalersi della facoltà di non attivare l’eventuale fornitura.

L’iscrizione nel Registro  ha una precisa scansione temporale. Se il contribuente provvede a saldare il proprio debito deve essere cancellato dal registro entro massimo 7 giorni.

Anche se l’utente continuasse a non pagare i suoi debiti, dopo 36 mesi dall’iscrizione, il suo nominativo non dovrà più essere iscritto all’interno del registro.

Ma attenzione: se c’è un errore in bolletta si deve pagare comunque?

Se ci accorgiamo che ci sono degli errori nella fattura che ci è arrivata, non bisogna assolutamente pagarla. Il consiglio è quello di procedere con un reclamo al proprio gestore segnalando l’eventuale errore nel calcolo del dovuto.

In questo caso l’Ente non potrà procedere all’interruzione del servizio.

Se lo facesse l’utente ha il diritto di chiedere i danni.

Le sanzioni a carico dei gestori telefonici in caso di interruzione del servizio nonostante il reclamo presentato possono variare da 5.800 euro fino a 58.000.

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IL MERCATO DI MAGGIOR TUTELA ESISTE ANCORA: OCCHIO ALLE TRUFFE!

Sono sempre più le telefonate che arrivano ai consumatori che annunciano la fine del mercato di tutela di luce e gas e invitano lo stesso, e anche urgentemente, a cambiare fornitore.

Bisogna stare attenti perché si tratta ovviamente di una truffa denunciata molto frequentemente.

La verità è che dall’altra parte della cornetta abbiamo un operatore di call center che ha come obiettivo quello di farci sottoscrivere un contratto di fornitura luce e gas con uno dei più di 700 venditori che operano in questo mercato.

Per convincere il consumatore a sottoscrivere un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e di gas, vengono date informazioni palesemente false e fuorvianti, come ad esempio la fine del mercato di maggior tutela di luce e gas che, per i cittadini, è prevista a gennaio 2024.

Purtroppo non tutti i consumatori sono a conoscenza di questa informazione e si ritrovano spesso e inconsapevolmente a sottoscrivere un contratto con un fornitore all’interno mercato libero e magari pagando anche più rispetto alle condizioni contrattuali precedenti.

Gli operatori, ovviamente, hanno come unico obiettivo quello di abbindolare il consumatore facendosi dare le informazioni minime necessarie come il codice POD e PDR, il codice fiscale e l’indirizzo della fornitura. Tutte informazioni servono per attivare un contratto di fornitura di luce e gas.

Per scoprire per chi lavorano queste agenzie è necessario farsi mandare la documentazione contrattuale che, ovviamente, non arriva preventivamente, quindi magari si presentano come Enel, Eni, Acea, A2A, Hera, cioè le aziende più conosciute, o come il distributore locale ma in realtà fanno sottoscrivere contratti per altri operatori semisconosciuti.

Il consumatore deve essere in grado di difendersi da queste truffe e per farlo è necessario seguire alcuni consigli:

  • non fidarsi dell’operatore che ci chiama: il suo unico scopo è quello di venderci qualcosa, senza interessarsi se sia più o meno conveniente per il consumatore;
  • non fornire mai i nostri dati e quelli all’interno delle nostre bollette a chi ce li chiede: all’operatore servono solo per avere le informazioni minime necessarie all’attivazione di un contratto;
  • mai dire “SI’” al telefono: potrebbero usarlo, registrandolo, per attivarci un contratto.

È sempre bene, in caso vi troviate di fronte a situazioni di questo tipo, agire seguendo i consigli di un esperto.

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QUANDO IL FERMO AMMINISTRATIVO PUO’ ESSERE REVOCATO?

Nel momento in cui l’Agenzia della Riscossione ha inviato al contribuente una cartella per il pagamento di un debito tributario e  non si è provveduto né al saldo, né a presentare istanza di rateizzazione e nemmeno a presentare istanza di ricorso nei 60 giorni seguenti, l’Ente in questione può decidere di procedere con azioni cautelative nei confronti del contribuente.

Una di queste è appunto il fermo amministrativo che ha la funzione di ‘bloccare’ il bene sul quale ci si intenda soddisfare. Dal momento in cui ciò avviene, è vietato guidare, rottamare, esportare, lasciare su suolo pubblico e ovviamente vendere la macchina oggetto di fermo amministrativo.

È compito dell’Agenzia della riscossione, prima di procedere con l’iscrizione del fermo amministrativo, di avvisare il contribuente attraverso l’invio di un preavviso.

In virtù di ciò, il contribuente potrà decidere di procedere nei seguenti modi:

  • pagare il debito;
  • dimostrare di aver già correttamente adempiuto all’obbligazione oggetto della cartella esattoriale nei 30 giorni seguenti.

Ma cosa succede a chi decide di mettersi alla guida di una macchina con fermo amministrativo?

Questo dovrà rispondere personalmente dei danni provocati in caso di incidente, inoltre si provvederà alla confisca del veicolo oltre che all’applicazione di una sanzione da un minimo di  2 mila euro circa a 8 mila euro circa, alla quale si aggiungono ulteriori responsabilità penali nel caso concreto.

Ci sono tuttavia dei casi in cui si può chiedere la revoca del fermo amministrativo

La legge stessa prevede che, in determinate circostanze che tengano conto dell’importanza che l’auto ha nella vita quotidiana, professionale e familiare oltre che personale del contribuente, il fermo amministrativo non si possa iscrivere e, se già iscritto, vada rimosso da parte della Pubblica Amministrazione,  ma su richiesta dell’interessato.

I diversi casi in cui può essere revocato un fermo amministrativo sono:

  • la macchina oggetto di fermo amministrativo è l’unica con la quale il contribuente esercita il proprio lavoro;
  • il veicolo è l’unico utilizzabile per la cura o l’assistenza a una persona disabile;
  • chiedere la rateizzazione del debito o la definizione agevolata dello stesso: già effettuando il pagamento della prima rata l’iscrizione del fermo amministrativo verrà sospesa e quindi l’indisponibilità verrà prorogata di mese in mese, finché l’eventuale non pagamento di una successiva rata non farà decadere dai benefici della rateizzazione.

Bisogna comunque fare attenzione: per poter chiedere la rateizzazione è necessario procedere entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

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VIZI FORMALI E SOSTANZIALI PER NON PAGARE UNA MULTA

Quando ci troviamo di fronte ad una multa non voluta è bene, prima di presentare ricorso, eseguire una valutazione della convenienza economica a impegnarla.

È necessario, prima di tutto, eseguire un’attenta analisi dei vizi formali e sostanziali.

In caso di presenza di vizi solo sostanziali o vizi formali non gravi allora bisogna seriamente valutare se pagare la multa entro cinque giorni con lo sgravio del 50% oppure no.

Ciò che è importante ricordare è che non è possibile pagare la multa e successivamente presentare ricorso o anche istanza di rimborso per cui è necessario effettuare un’opportuna valutazione il prima possibile.

Ma distinguiamo bene i vizi che contraddistinguono una multa:

  • VIZI FORMALI. Nella maggior parte dei casi si riscontrano errori formali nella predisposizione della multa da parte dell’agente o vigile di turno che la rendono impugnabile e annullabile. Gli errori più comuni sono: il ritardo nella notifica della multa che dovrebbe avvenire entro 90 giorni dall’infrazione; l’invio obbligatorio della raccomandata non avvenuto; il non inserimento delle generalità del contribuente o del nome dell’agente che ha effettuato la contravvenzione.

Possono esserci anche casi in cui nel verbale sono indicati dei dati anagrafici non corretti o anche un numero di targa sbagliato che possono costituire importanti elementi per un ricorso.

  • VIZI SOSTANZIALI: vi sono una serie di elementi che non rendono immediatamente annullabile la multa. Essi richiedono al Giudice di entrare nel merito della controversia.

Parliamo, ad esempio, di quei casi in cui ci troviamo in presenza di autovelox che devono possedere adeguate caratteristiche tecniche  e la cui presenza deve essere segnalata in modo adeguato, oppure la presenza di segnaletica non leggibile ai bordi della strada e che non deve indurre in errore l’automobilista.

Ci sono poi altre cause che determinano l’annullamento della multa come:

  • errori nel riportare i dati anagrafici del conducente o proprietario del veicolo;
  • errori nelle date inserite nella multa o incongruenza tra quelle riportate;
  • errori  nell’indicazione dell’articolo del codice della strada che si è infranto;
  • errata indicazione della targa del veicolo;
  • cartelli stradali errati che hanno indotto l’automobilista in errore;
  • mancanza della contestazione immediata nelle ipotesi in cui il codice della strada ne impone l’applicazione.

In tutti questi casi e in altri, è necessario effettuare ricorso che dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata con la contestazione della multa e, se non è stata ricevuta, dalla notifica dell’infrazione.

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DAL 2023 OCCHIO ALLE MODIFICHE NELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS

A partire dal 2023, l’Autorità di Regolazione per Energia (ARERA) ha chiesto un intervento sulle bollette di luce e gas. Lo scopo è quello di fornire a chi legge la bolletta maggiori informazioni e più garanzie di trasparenza sulle varie voci di spesa e sui costi.

È necessario, in questo periodo di crisi, dare al contribuente maggiori informazioni in modo tale da permettere una maggiore capacità di verifica e di confrontabilità.

L’obiettivo diviene quello di arricchire la bolletta sintetica che il consumatore riceve e in modo da specificare meglio le voci relative ai consumi delle altre spese sostenute.

Sarà così più facile anche orientarsi tra le varie offerte del mercato, scegliendo le migliori rispetto alla concorrenza e alle proprie esigenze.

La modifica dal 2023 delle bollette di luce e gas, specifica sulle modalità di calcolo, interverrà su:

  • la voce ‘Consumo annuo’ relativo agli ultimi 12 mesi;
  • la voce ‘Spesa annua sostenuta’ che somma le ultime 12 mensilità;
  • l’inserimento di un ‘Codice offerta’, ossia un numero identificativo utile per rintracciare facilmente le informazioni relative alla propria offerta e confrontarla con altre presenti sul mercato.

A tutela del consumatore, inoltre, l’ARERA ha annunciato altre novità per quanto riguarda i venditori. Questi ultimi dovranno sempre indicare la data di scadenza del contratto, ove prevista, e almeno una delle modalità di attivazione del Servizio Conciliazione gratuito dell’Autorità o di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore medesimo si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente e la cui procedura deve essere garantita obbligatoriamente.

Altra novità riguarda la riduzione delle tempistiche relative allo switching. Al fine di dare la possibilità al consumatore di valutare altre offerte o di segnalare altri casi di abuso o sospetti, si è prevista la possibilità del cambio di fornitore in qualsiasi giorno del mese. Infatti, mentre prima il cambio poteva avvenire entro 3 settimane, adesso si parla di un tempo di  24 ore che decorrere dalla richiesta del cliente.

Occhio dunque a queste novità in bolletta!

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I RIMEDI ALLE SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA’

Secondo l’Art. 141 Comma 1 Codice della Strada “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.”

Secondo le statistiche, la possibilità che la multa per eccesso di velocità non sia meritata sono veramente poche ma, nel rispetto del diritto di difesa di chiunque, è sempre bene verificare che siano state irrogate le giuste sanzioni e se le circostanze specifiche del caso permettano all’automobilista di procedere con il ricorso.

Le sanzioni per eccesso di velocità previste dal codice della strada sono severe e sono sia di tipo pecuniario che accessorio arrivando fino alla decurtazione di punti della patente o addirittura alla sua sospensione.

Le sanzioni previste vanno da €41 fino a circa € 4.000. Queste sono maggiorate di un terzo se la multa per eccesso di velocità viene elevata di notte, tra le 22 e le 7 del mattino.

Ma quali sono i rimedi contro una multa per eccesso di velocità?

Ci sono vizi che riguardano direttamente il verbale notificato come:

  • la notifica avvenuta oltre 90 giorni dall’infrazione;
  • il verbale è incompleto o  presenta errori materiali come il numero di targa sbagliato;
  • l’apparecchiatura usata non è stata verificata nell’anno precedente l’accertamento dell’infrazione.

Esistono poi delle circostanze specifiche che, se dimostrabili, vedono annullata la multa per eccesso di velocità.

Una delle più comuni è lo stato di necessità che, come indicato nell’art.54 del Codice penale indica uno stato di non punibilità.

Secondo l’articolo citato, un soggetto non sarà responsabile di quanto fatto per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Ciò avviene, ad esempio, quando si ha la necessità di trasportare qualcuno in ospedale velocemente oppure ancora di fuggire da una situazione pericolosa quale l’inseguimento da parte di un soggetto minaccioso.

È ovviamente necessario che lo stato di necessità sia dimostrato e che la condotta tenuta debba essere proporzionata al contesto. Tuttavia quest’ultima non è considerata un’ ottima giustificazione alla condotta sanzionata.

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COSA SUCCEDE IN CASO DI SCIOPERO DEGLI AEREI?

Tra le tante complicazioni di un viaggio, quello dello sciopero degli aerei e voli cancellati è uno dei più frequenti e spesso il passeggero non sa come comportarsi. 

Spesso la notizia dello sciopero arriva all’improvviso, sia che si tratti del volo di andata, sia che si tratti del volo di ritorno, ancor più sulle tratte internazionali dal momento che risulta difficile seguire i notiziari del Paese di destinazione.

Nei casi in sui si verifichi lo sciopero degli aerei che comporta quindi la cancellazione dei voli, il passeggero avrà la possibilità o di  sostituire il volo cancellato con il primo volo disponibile per la stessa destinazione oppure può procedere a chiedere il rimborso del prezzo pagato per il biglietto non utilizzato.

In ogni caso, il passeggero ha sempre diritto a ricevere assistenza, a cura e spese della compagnia che ha emesso il documento di viaggio.

Questa può avvenire attraverso:

  • La possibilità di poter effettuare due telefonate o l’invio di email;
  • garantire il pernottamento, se questo sia necessario, in attesa del volo in sostituzione di quello non effettuato;
  • pagare il trasporto dall’aeroporto all’hotel e viceversa
  • offrire pasti e bevande commisurati al tempo necessario di attesa del nuovo volo.

È compito della compagnia stessa fornire al passeggero informazioni circa i diritti del viaggiatore che ha subito un ritardo a causa dello sciopero degli aerei e dei voli cancellati.

Contro ogni difficoltà il passeggero potrà sporgere reclamo anzitutto verso la compagnia aerea interessata e, nel caso non riceva risposta entro le sei settimane successive, potrà sporgere denuncia presso le sedi ENAC di partenza sul territorio azionale o verso gli Organismi responsabili negli Stati UE di destinazione in cui sia vigente il regolamento CE 261/2004.

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L’OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA: COME PROCEDERE?

La notifica di una cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge e consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.

Ma come si fa a dimostrare che una cartella non ci è mai stata notificata?

L’onere della prova, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, grava sul mittente. Quest’ultimo deve dimostrare che la notifica della cartella di pagamento è giunta a destinazione.

Se, quindi, ci viene consegnato un atto riferito a tributi piuttosto datati il consiglio è quello di farci fare un estratto ottico della notifica del precedente atto in modo da verificare come si è comportato l’ente riscossore in passato e se si è sbagliato. Infatti, se quest’ultimo non ha notificato l’atto allora possiamo chiedere l’annullamento della cartella per difetto di notifica.

Può capitare che le cartelle siano indirizzate a precedenti indirizzi di residenza del contribuente ma ai fini dell’accertamento fiscale e del difetto di notifica nulla cambia in quanto il precedente indirizzo non può essere considerato né domicilio, né residenza legale

In questo caso si configura ugualmente un vizio di notifica dell’atto. È infatti stata legittimata dalla Corte di Cassazione la nullità della cartella notificata con vizio procedimentale come questo. Importante è che questo vizio sia fatto valere dal contribuente che dovrà preoccuparsi di impugnare l’accertamento fiscale.

La cartella potrebbe comunque essere nuovamente notificata in quanto, se i periodi di accertamento sono ancora aperti l’agenzia delle entrate potrebbe notificare un nuovo atto entro i termini. Tuttavia sappiamo che i tempi di reazione dell’amministrazione finanziaria non sono proprio velocissimi.

Quando si impugna una cartella di pagamento per omessa notifica bisogna però fare attenzione: il ricorso sana la nullità se si impugna la cartella stessa. Attraverso l’impugnazione di una cartella per omessa notifica  il contribuente tacitamente ammette di aver ricevuto l’atto (altrimenti non potrebbe impugnarlo) e quindi dimostra che la notifica ha raggiunto il suo scopo.

Il consiglio, quindi, è quello di attendere il successivo atto dell’esattore (ad esempio un pignoramento) e poi, solo allora, contestare quest’ultimo deducendo l’omessa notifica della cartella.

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