Il lavoro interinale è una forma di contratto di lavoro a tempo determinato che coinvolge tre “figure”: un lavoratore, un’azienda e un’agenzia che funge da intermediario. Questa tipologia di lavoro è spesso usata per affrontare esigenze aziendali specifiche in momenti di picco di lavoro o necessità temporanee. Il contratto di lavoro interinale è una forma di contratto a tempo determinato dove un’agenzia di lavoro agisce come intermediario tra il lavoratore e l’azienda che ha bisogno di personale. Questa tipologia di contratto ha quindi una struttura tripartita: il ruolo fondamentale viene svolto dall’agenzia che è l’intermediario tra il lavoratore e l’azienda e gestisce l’intera parte burocratica del contratto. Si pensi, ad esempio ad una struttura alberghiera balneare durante la stagione estiva. La legge Biagi del 2003, ha sostituito il lavoro interinale con quello in somministrazione. La struttura del contratto è rimasta invariata mentre le novità apportate riguardano le tutele dei lavoratori. I lavoratori con un contratto interinale percepiscono stipendi in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento per la categoria professionale e il livello di inquadramento. Non ci sono quindi differenze retributive tra lavoratori in somministrazione e lavoratori con un contratto di lavoro subordinato. Il pagamento viene fatto dall’agenzia che deve essere informata dal datore di lavoro dell’importo dello stipendio lordo pagato ai dipendenti con mansioni analoghe. Se l’agenzia non adempie totalmente a tale obbligo, il datore di lavoro è tenuto a sostituirsi ad essa, integrando il pagamento per poi rivalersi sull’agenzia stessa. Il datore di lavoro, a sua volta, deve pagare una commissione all’agenzia che gli ha fornito il lavoratore. L’agenzia è quindi retribuita dall’azienda: questo costo non deve mai gravare sul lavoratore, neanche tramite trattenuta in busta paga. Al lavoratore, oltre allo stipendio, spettano anche Tfr e contributi previdenziali. A seguito della legge Biagi, il contratto a somministrazione può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nel caso di un rapporto a tempo indeterminato, l’azienda può utilizzare la somministrazione a tempo determinato per un massimo del 20% del personale assunto a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato, la durata massima è di 36 mesi ma è possibile prorogarlo per un massimo di 5 volte, dopo il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Nel lavoro interinale, i lavoratori hanno gli stessi diritti riguardo ai permessi e alle norme sulla malattia previsti dal CCNL di riferimento e dalle leggi vigenti: questo significa che hanno diritto allo stesso numero di ore di permesso retribuito e ai giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di malattia, quindi, il lavoratore è tenuto ad inviare un certificato medico sia all’INPS che all’agenzia interinale. Durante il periodo di malattia, egli conserva il posto di lavoro e riceve una indennità in piena conformità alle leggi vigenti. Il lavoro interinale è una forma flessibile di contratto di lavoro che offre vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori. Queste modalità permettono alle aziende di gestire le loro esigenze di personale in modo efficiente senza dover affrontare la ricerca e la selezione dei dipendenti in modo diretto. Per i lavoratori, offre la possibilità di acquisire esperienza in diverse aziende e settori. Lo svantaggio del lavoro interinale è senza dubbio la sua precarietà: per quanto equiparato al lavoro dipendente per ciò che riguarda diritti, retribuzione, ferie e malattia, chi accede mediante agenzia interinale difficilmente riesce a garantirsi un posto stabile. Grazie alla riforma attuata dalla legge Biagi, il lavoratore con contratto interinale ha la possibilità di essere assunto dall’agenzia a tempo indeterminato.