Archivio per Categoria Uncategorized

LA DIFFERENZA TRA DIRITTO DI ABITAZIONE, USO E USUFRUTTO

È sempre bene conoscere le differenze che ci sono tra il diritto di abitazione, il diritto d’uso e l’usufrutto.

Quando si parla di diritto di abitazione si prende in considerazione quel diritto personale di godimento su una cosa altrui, grazie al quale il titolare dello stesso può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

La legge italiana ha esteso questo diritto anche ad accessori e pertinenze della casa, come ad esempio box, verande, balconi, giardini, cantine, che sono parte della casa stessa.

È importante sapere che il diritto di abitazione deve essere stabilito dalle parti, le quali non possono però definirlo a tempo indeterminato, estinguendosi comunque alla morte del beneficiario e ritornando al proprietario la piena ed esclusiva proprietà.

Il titolare del diritto di abitazione può usare il bene solo per esigenze abitative, rispettandone la destinazione economica e restituendo l’immobile nel medesimo stato nel quale si trovava quando l’ha ricevuto.

Il titolare del diritto si deve fare carico della manutenzione ordinaria e del pagamento dell’IMU, anche sulle pertinenze.

La differenza legale tra diritto di abitazione e uso, entrambi diritti privati che non è possibile cedere e dare in locazione ad altri, si basa sull’utilizzo del bene.

Nel primo il titolare non può usare la casa per scopi diversi da quello abitativo e non gode di nessun diritto sui frutti dell’immobile, non potendo darlo in locazione ad altri oppure utilizzarlo come ufficio.

Ma qual è la differenza con l’usufrutto?

Si parte dal fatto che il diritto di abitazione non può essere pignorato, ceduto o dato in locazione.

Al contrario l’usufrutto può essere concesso a persone fisiche e giuridiche, mentre il diritto di abitazione solo alle persone fisiche.

Il diritto di abitazione si può concedere solamente su immobili ad uso abitativo mentre l’usufrutto su qualsiasi tipo di immobile. Inoltre il titolare dell’usufrutto può destinare il bene a scopi diversi, ad esempio locandolo e ottenendone un guadagno.

Il diritto di abitazione è differente anche dalla locazione, dato che, essendo un diritto su cosa altrui, viene trascritto nei registri immobiliari, mentre la locazione è un contratto stipulato tra il proprietario e chi riceve la casa in godimento (locatore e locatario). Infine la locazione, a differenza del diritto di abitazione, può essere ceduta a terzi, quindi un locatario può subaffittare la casa.

QUANDO E’ POSSIBILE APPORRE MODIFICHE AI CONTRATTI DI LUCE E GAS?

L’Arera, in un comunicato congiunto con l’Agcom pubblicato il 13 ottobre ha apportato chiarimenti su è possibile modificare i contratti relativi alla fornitura di luce e gas .

Il decreto Aiuti bis, entrato in vigore il 10 agosto, ha congelato in modo retroattivo anche gli avvisi arrivati nei mesi precedenti e fino ad aprile 2023. Nonostante questo, però, alcune imprese hanno continuato a modificare i contratti di luce e gas, vista l’impennata dei prezzi dell’energia, ma sono state aiutate anche da una normativa effettivamente confusa.

Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali riguardano i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali.

Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del dl 115/22 (il dl Aiuti bis), quindi sono ferme fino al 30 aprile 2023.

Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche riguardano modifiche delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula.

Esse comportano:

  • un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore;
  • lo scadere o la riduzione di sconti;
  • il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile e viceversa.

Essendo già previste nelle condizioni contrattuali non hanno il carattere della unilateralità, e non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del dl 115/2022.

Bisogna considerare anche le offerte placet, cioè rinnovi delle condizioni economiche. Il rinnovo, consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti.

In questo tipo di offerte le  condizioni contrattuali sono interamente stabilite dall’Autorità, tranne per il prezzo, di cui l’Arera stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore.

Il comunicato stampa di Arera e Agcm continua spiegando che sono giunte a entrambe le Autorità segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere, senza proporre un nuovo contratto.

Viene sottolineato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, in base a quanto previsto dall’articolo 1467 del Codice Civile, autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto.

Le Autorità specificano, inoltre,  che il venditore non può ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale. Quest’ultima condotta, infatti, viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.