Archivio per Categoria TURISMO, VIAGGI E VACANZE

QUALI SONO I DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI RITARDO AEREO?

Il passeggero che viaggia nella zona dell’Unione Europea ha accesso a particolari diritti.  Tra questi ha diritto a non essere discriminato al momento dell’acquisto del biglietto ed ha inoltre diritto a vedere comprese le tasse, spese e maggiorazioni incluse nel prezzo totale così da consentirgli di comparare i prezzi praticati dalle altre compagnie aeree e fare una scelta informata.

Quali sono invece i diritti di cui il passeggero dispone in caso di ritardo?

In base a diverse casistiche il passeggero ha una serie di diritti da far valere.

Ad esempio, se il ritardo è di sole due ore si ha diritto all’assistenza comprensiva di somministrazione di bevande e pasti.

Se invece il mezzo dovesse avere un ritardo di cinque ore o più il cliente ha diritto al rimborso ma, laddove questa opzione dovesse essere accolta, la compagnia aerea non è tenuta ad offrire ulteriori mezzi di assistenza.

Se parliamo invece di un ritardo di più di 3 ore si ha diritto ad un risarcimento.

Quest’ultimo è commisurato alla durata del ritardo ed alla lunghezza del volo.

  • per un ritardo di 3 ore o più e per una lunghezza di volo di 1.500,00 km o meno il rimborso corrisponde ad € 250,00;
  • oltre i 1500,00 km il risarcimento è di € 400,00.

Questi parametri sono riferiti a voli nella zona UE mentre per i voli in partenza dall’Unione e diretti ad un Paese extra Ue si applicano i seguenti criteri di risarcimento:

  • per un ritardo di 3 ore o più ed una lunghezza di viaggio di 1500 km o meno il rimborso è di € 250,00;
  • per una distanza compresa tra i 1500 km ed i 3500 km il rimborso è di € 400,00;
  • oltre i 3500 Km si ha diritto ad un rimborso di € 600,00.

Secondo l’art. 14 del Regolamento CE 261/04 sono da considerarsi cause di esclusione della responsabilità del vettore quelle scaturenti da circostanze imprevedibili e che, come tali, non avrebbero potuto essere evitate, fermo restando che comunque deve essere offerta prova dell’impiego di tutti i mezzi necessari per scongiurare il ritardo. Detti eventi possono consistere in condizioni meteo particolarmente avverse, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.

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COME COMPORTARSI IN CASO DI OVERBOOKING?

Molti passeggeri non sanno che le compagnie aeree hanno il diritto di vendere più biglietti rispetto agli effettivi posti a sedere. Esse, infatti, si avvalgono di dati statistici per calcolare quanti biglietti vendere al fine di trarre un profitto elevato da ogni volo ed evitare di ritrovarsi con numerose disdette e troppe poche persone a bordo.

Capita, così, al viaggiatore di recarsi al banco del check in dell’aeroporto munito di regolare biglietto e prenotazione e sentirsi dire: “non abbiamo più posti disponibili”.

Secondo le statistiche, la percentuale di passeggeri che non si presentano al gate è compresa tra il 5 e il 15%.

È bene sapere che soltanto l’operazione di check-in e la corrispettiva emissione della carta d’imbarco assicurano che il posto venga assegnato definitivamente. Ecco perché si consiglia sempre di fare il check-in online, anziché aspettare di arrivare in aeroporto.

La prenotazione del volo, quindi, non assicura la disponibilità del posto in aereo.

Cosa fare quindi e come comportarsi in caso di overbooking?

La prima cosa che la compagnia aerea è tenuta a fare in caso di negato imbarco di un passeggero è un appello ai “volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo” ai sensi dell’art. 4 del Reg. CE 261/2004.

La normativa europea stabilisce una serie di obblighi a cui le compagnie devono attenersi in questi casi. In caso di overbooking la compagnia aerea è obbligata ad offrire al passeggero una delle seguenti alternative :

  • il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni
  • il primo volo possibile fino a destinazione;
  • un volo in una data successiva.

Oltre a questo la compagnia è tenuta a dare un rimborso al passeggero che ammonta a  250 euro per i voli fino a 1.500 km; a 400 euro per i voli interni alla UE oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri e a 600 euro per i voli che non rientrano nei punti precedenti.

Il passeggero ha inoltre diritto a  due telefonate o fax, telex o e-mail, pasti o rinfreschi e al pernottamento in albergo qualora sia necessario.

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I DIRITTI DA FAR VALERE IN CASO DI VOLO CANCELLATO PER MALTEMPO

A causa dei fenomeni atmosferici sempre più estremi, la possibilità di avere il volo cancellato per maltempo è sempre più probabile per cui è importante che il passeggero conosca quali siano i propri diritti e in che modo agire.

Secondo il secondo comma dell’articolo 1256 del Codice civile: “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.

Non è possibile imputare la colpa alla compagnia aerea alla quale, sicuramente, il volo cancellato per maltempo provoca più inconvenienti che vantaggi, oltre al mancato guadagno.

Quando si parla di fenomeni atmosferici, non si parla di una causa di forza maggiore permanente bensì temporanea in quanto il maltempo rientra tra le circostanze eccezionali di cancellazione del volo.

Il viaggiatore aereo che si vede cancellato il volo a causa del maltempo ha diritto a una prenotazione su un altro aereo con la stessa destinazione e tenendo conto delle stesse condizioni.

Inoltre, finché il nuovo volo non avviene, il passeggero ha diritto ad avere un’assistenza a terra. Quest’ultima consistente nella possibilità di effettuare telefonate, inviare mail, avere pasti e bevande proporzionate all’attesa e, nel caso delle attese più lunghe, il pernottamento con il relativo trasporto dal terminal all’hotel e ritorno.

Tutto questo avviene se si tratta di un’attesa breve.

Cosa succede, invece, per condizioni atmosferiche che bloccano il volo per un periodo più lungo?

Nel caso di un nubifragio o altri fenomeni atmosferici che interessino più di una settimana si apre un nuovo scenario che libera la compagnia aerea dall’obbligo di eseguire la prestazione a cui il biglietto aereo la induce. Infatti, il passeggero non ha più come unica opzione quella di esigere la prestazione del trasporto aereo.

Sarà possibile, in queste circostanze, chiedere il rimborso del prezzo pagato per il biglietto e avere assistenza a terra fin quando le condizioni atmosferiche non migliorino e si possa procedere con il volo prenotato.

Attenzione però: la compagnia aerea con la quale si decide di viaggiare potrebbe aver incluso nel contratto specifiche condizioni per l’eventualità del volo cancellato per maltempo per cui è sempre bene informarsi e, nel casi più incerti, chiedere il parere di un esperto.

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BAGAGLIO ARRIVATO IN RITARDO: COME OTTENERE IL RIMBORSO

Capita a volte ai passeggeri di un  aereo di dover aspettare sul famoso nastro in aeroporto per recuperare il proprio bagaglio al termine di un volo, con il rischio di ritrovarsi a non riuscire a riaverlo. In questo caso il cittadino ha la possibilità di chiedere un rimborso.

Il rimborso per il bagaglio arrivato in ritardo non può però riguardare l’attesa, magari anche lunga, che si risolve con la riconsegna del bagaglio integro. Fa riferimento, invece, a quelle situazioni in cui il ritardo sia tale che, senza che si arrivi alla perdita vera e propria del bagaglio, il viaggiatore viene sottratto dello stesso in tempo utile per farne l’uso che evidentemente, portandolo con sé, intendeva farne.

Il rimborso per il bagaglio perso e poi ritrovato arriva fino a circa € 1.300,00 con la possibilità di chiedere, se adeguatamente motivato, anche l’ulteriore eventuale danno.

È bene sapere che, qualora il bagaglio contenga beni di particolare interesse o particolarmente necessari per il passeggero, è sempre importante segnalare la cosa al momento della consegna alla compagnia. Questo perché, in caso di una eventuale denuncia, il Giudice potrebbe non riconoscere il maggior danno riportato.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata direttamente alla compagnia aerea che abbia emesso il biglietto per il viaggio e, nel caso in cui la compagnia operi il volo in collaborazione con altre compagnie, anche a queste ultime. Esse infatti saranno responsabili in solido verso il passeggero.

Qual è, quindi, la procedura da effettuare per ottenere il rimborso in caso di smarrimento del bagaglio?

Affinché la procedura di rimborso possa andare a buon fine è necessario:

  • riportare l’accaduto all’ufficio Lost & Found in aeroporto compilando il Modulo PIR (Property Irregularity Report);
  • Inviare raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia in cui viene richiesto il rimborso entro 21 giorni dalla mancata riconsegna del bagaglio.

Il passeggero, all’interno della denuncia di rimborso deve indicare: il numero di prenotazione, copia della carta d’imbarco, copia della matrice dell’etichetta applicata al bagaglio, la ricevuta della segnalazione fatta in aeroporto, l’elenco dei beni contenuti nel bagaglio smarrito, copia, se esiste, delle ricevute di acquisto del nuovo bagaglio e dei beni in sostituzione di quelli smarriti;

  • avviare una azione risarcitoria presso il Giudice competente in caso di totale o parziale inadempimento del vettore, nel termine di 2 anni dal fatto.

Affinché la procedura si rimborso possa andare a buon fine, si consiglia sempre, in questi casi, di consultare un esperto.

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