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NOVITA’ NEL MONDO DEL CODICE DELLA STRADA

Il nuovo codice della strada dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo autunno e, in particolare, l’art 8 del decreto legislativo n.285 è dedicato alla regolamentazione della circolazione dei velocipedi.
Le strade urbane ciclabili sono strade a un’unica carreggiata in cui hanno la priorità biciclette e velocipedi, sono determinate da una apposita segnaletica verticale e il limite consentito è di 30 km/h. Le corsie ciclabili, invece, coincidono con quelle corsie situate sul lato destro della carreggiata e i veicoli a motore sono tenuti a dar loro precedenza. Si prevede l’introduzione del doppio senso di marcia per quanto riguarda la corsia ciclabile, consentendo alle biciclette di viaggiare in entrambi i sensi anche sule strade a senso unico. Anche in questo caso il limite di velocità non potrà essere superiore a 30 km/h.
Le zone ciclabili sono aree urbane dove è garantita la priorità ai velocipedi ma la limitazione e/o esclusione di circolazione è rimessa al Comune competente. Anche nelle zone ciclabili, le biciclette possono mantenere qualsiasi posizione all’interno della carreggiata e i veicoli a motore devono rispettare le regole generali sulla precedenza. Le zone di assestamento ciclabile, ovvero le zone segnalate da un’area rossa, sono riservate ai velocipedi per consentire loro di effettuare le manovre e riprendere la marcia al segnale del semaforo. L’obbiettivo è quello di introdurre le zone di assestamento ciclabile in diverse intersezioni semaforiche in strade a senso unico di marcia e con una velocità non superiore ai 50 km/h dove i velocipedi potranno compiere in tutta sicurezza le manovre necessarie durante il rosso del semaforo. L’apposizione di queste zone dovrà rispettare i requisiti di sicurezza e sarà prevista soltanto nei luoghi con particolare flusso ciclabile.

AUTOSTRADE, AUMENTANO I PEDAGGI NEL 2023

Con la fine dell’anno è atteso il decreto ministeriale che fisserà gli incrementi su tutta la rete autostradale italiana a partire dal primo gennaio del 2023. 

Negli anni passati l’incremento dei pedaggi è sempre stato praticamente automatico, ma dopo il crollo del Ponte Morandi, nell’agosto del 2018, le tariffe sono state congelate per quattro anni.

Per il momento, le società concessionarie non si sbilanciano e aspettano che siano i ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, ad autorizzare le richieste di aumento che verranno presentate dalle aziende, con la decisione finale che passerà sul tavolo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tra le richieste di aumento ci sono quelle di Autostrade per l’Italia, un aumento dell’1,5% sull’intera rete.

Altra richiesta è quella del gruppo Gavio, il secondo gestore nazionale per rete interessata. 

Tra le altre richieste c’è quella della Teem (Tangenziale est esterna di Milano) che punta a un +3,5%.

Il governo valuterà le richieste analizzando anche i Pef delle singole società, ovvero i piano economico-finanziari che si basano soprattutto sul piano di investimenti previsto. 

ESENZIONE BOLLO AUTO PER CHI FRUISCE DELLA LEGGE 104: COME FUNZIONA?

Tra le categorie che non sono tenute a pagare il bollo auto ci sono coloro che fruiscono della legge 104.

Ma attenzione: la possibilità di non pagare il bollo auto da parte di chi fruisce della legge 104 avviene secondo modalità ben precise. Innanzitutto questa opzione è concessa a chi è colpito da disabilità grave e ai familiari che prestano assistenza a una persona affetta da grave handicap.

Quest’ultima è una condizione essenziale per accedere alla legge 104 e dunque all’esenzione del bollo auto.

La giurisprudenza inoltre, non prevede l’obbligo di intestare l’auto su cui non pagare il bollo auto al disabile stesso, ma è sufficiente che il proprietario sia il familiare che presta assistenza.

Cosa fare per poter fruire della suddetta agevolazione?

Per fruire dell’esenzione del pagamento del bollo auto è necessario presentare domanda utilizzando uno degli appositi moduli e allegando i documenti richiesti ovvero le copie del libretto o carta di circolazione, del documento di riconoscimento dei trasportati e della patente speciale.

È necessario anche firmare un’apposita dichiarazione in cui si attesti di essere invalido e di non essere pluriamputato o con grave limitazione della capacità di deambulare, affetto da handicap grave.

Nelle regioni della Sardegna e in Friuli Venezia Giulia la domanda va presentata all’Agenzia delle entrate, invece nelle Province autonome di Bolzano e Trento la richiesta va inoltrata al competente ufficio provinciale. Per tutte le altre ragioni occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio tributi.

È necessario fare molta attenzione alle tempistiche: la domanda di esenzione del bollo auto sulla base della 104 bisogna presentarla entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del proprio bollo auto.

COSA SUCCEDE IN CASO DI SCIOPERO DEGLI AEREI?

Tra le tante complicazioni di un viaggio, quello dello sciopero degli aerei e voli cancellati è uno dei più frequenti e spesso il passeggero non sa come comportarsi. 

Spesso la notizia dello sciopero arriva all’improvviso, sia che si tratti del volo di andata, sia che si tratti del volo di ritorno, ancor più sulle tratte internazionali dal momento che risulta difficile seguire i notiziari del Paese di destinazione.

Nei casi in sui si verifichi lo sciopero degli aerei che comporta quindi la cancellazione dei voli, il passeggero avrà la possibilità o di  sostituire il volo cancellato con il primo volo disponibile per la stessa destinazione oppure può procedere a chiedere il rimborso del prezzo pagato per il biglietto non utilizzato.

In ogni caso, il passeggero ha sempre diritto a ricevere assistenza, a cura e spese della compagnia che ha emesso il documento di viaggio.

Questa può avvenire attraverso:

  • La possibilità di poter effettuare due telefonate o l’invio di email;
  • garantire il pernottamento, se questo sia necessario, in attesa del volo in sostituzione di quello non effettuato;
  • pagare il trasporto dall’aeroporto all’hotel e viceversa
  • offrire pasti e bevande commisurati al tempo necessario di attesa del nuovo volo.

È compito della compagnia stessa fornire al passeggero informazioni circa i diritti del viaggiatore che ha subito un ritardo a causa dello sciopero degli aerei e dei voli cancellati.

Contro ogni difficoltà il passeggero potrà sporgere reclamo anzitutto verso la compagnia aerea interessata e, nel caso non riceva risposta entro le sei settimane successive, potrà sporgere denuncia presso le sedi ENAC di partenza sul territorio azionale o verso gli Organismi responsabili negli Stati UE di destinazione in cui sia vigente il regolamento CE 261/2004.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO