Archivio per Categoria PRIVACY

SEGNALAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY

Quando si subisce una violazione dei propri dati personali, oppure si pensa di esserne stati vittima, si può inviare una segnalazione al garante della privacy, si tratta dell’autorità adibita alla tutela del diritto alla privacy, a cui i cittadini possono rivolgersi quando ne hanno necessità.

A livello tecnico le due cose sono differenti:

  • la segnalazione è uno strumento più blando, che permette a chiunque di inviare di elementi di cui si è in possesso in caso di una presunta violazione;
  • il reclamo è un atto circostanziato, dove l’istante rappresenta una violazione della disciplina in materia della protezione dei dati (articolo 77 del Regolamento UE 679/2016, e artt. da 140-bis a 143 del Codice)

L’invio della segnalazione è un’operazione semplice basta scrivere a uno degli indirizzi disponibili sul portale, inserendo tutte le informazioni che si hanno a disposizione e lasciando un recapito per un’eventuale risposta.

L’invio del reclamo può avvenire in differenti modalità:

  • consegnando fisicamente agli uffici del garante (sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma);
  • attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma;
  • attraverso email, all’indirizzo certificato protocollo@pec.gpdp.it. Questo indirizzo email è abilitato alla ricezione esclusiva di pec.

Oltre a essere l’interessato a poter inviare un reclamo, però, anche avvocati, procuratori, organismi o enti senza scopo di lucro hanno la possibilità di farlo per conto di terzi.

In questo caso però bisognerà allegare una procura, che verrà depositata al garante della privacy assieme a tutta la documentazione.

COME E’ POSSIBILE ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI?

Non tutti sono a conoscenza che dal 27 luglio 2022 i soggetti potranno iscrivere il proprio numero telefonico all’interno del registro pubblico delle opposizioni, il cui regolamento attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2022.

Tutte le persone che vogliono tutelare i propri numeri telefonici per evitare l’ invio di materiale pubblicitario possono decidere di iscrivere il proprio numero al registro delle opposizioni.

Il  DPR n. 26 del 27 gennaio 2022 ha definito le modalità tecniche d’iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.

L’iscrizione al registro è gratuita e per farla è necessario inoltrare una specifica richiesta, telematicamente o telefonicamente. Allo stesso modo è possibile comunicare la revoca all’interno dello stesso registro.

L’iscrizione o la revoca possono avvenire o sul sito internet del gestore del Registro delle Opposizioni o chiamando al numero telefonico predisposto dal gestore del registro. È possibile anche inoltrare la richiesta  tramite posta elettronica certificata (PEC).

Attraverso l’iscrizione e il rinnovo al registro vengono revocati “tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice, effettuato mediante l’impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea.”

Per quanto riguarda poi specifici rapporti contrattuali dei quali è parte il contraente si applica l’art. 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018 che prevede la revoca di tutti i consensi espressi in precedenza con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto al quale si è data l’autorizzazione al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili per fini di pubblicità, vendita, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali.

CHE COS’E’ IL COPYRIGHT E QUALI SONO LE FOTOGRAFIE CHE NON POSSONO ESSERE PUBBLICATE?

Si definisce copyright la tutela del diritto d’autore. Si tratta di un diritto del titolare a non veder “copiate” le immagini pubblicate dallo stesso autore.

Ad essere protette dal copyright sono solitamente le fotografie pubblicate dall’utente, mentre le immagini raffiguranti gli oggetti, i documenti e i disegni tecnici possono essere liberamente usate da chiunque, non essendo destinatarie di tutela.

Qualunque opera fotografica realizzata da altri non può essere né scaricata, né riprodotta se non si ottiene prima l’autorizzazione dell’autore. Quest’ultima deve essere concessa obbligatoriamente attraverso la forma scritta per poterne dimostrare l’esistenza in un eventuale contenzioso. Ragion per cui sarà sempre bene farsi firmare la liberatoria da parte dell’autore.

Si considerano opere fotografiche  anche quelle non registrate alla Siae o presso qualsiasi altro ente. Non è ritenuto necessario che il creatore specifichi, accanto alla foto, che «tutti i diritti sono riservati».   

Per quanto riguarda le semplici fotografie scattate da chiunque, esse sono tutelate dagli articoli 87 e seguenti della legge sul diritto d’autore. Vi rientrano le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Quest’ultime vengono tutelate dal diritto d’autore, ragion per cui è necessario chiedere il permesso del fotografo.

Se la fotografia  non riproduce alcuna indicazione, la sua riproduzione  è considerata abusiva solo se questa è avvenuta in malafede.

In questi casi l’autore della foto ha il diritto di chiedere un compenso per la riproduzione della stessa.

Per quanto riguarda invece le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici, per queste non è prevista alcuna tutela del copyright.

DIRITTO ALLA PRIVACY IN CONDOMINO: COSA RISCHIA L’AMMINISTRATORE?

Anche in condominio deve essere tutelato il diritto alla privacy. Tuttavia si deve tener conto della sicurezza comune, dalla condivisione degli stessi spazi e delle risorse economiche.

Questo vuol dire che ci sono alcuni dati che devono essere accessibili ai residenti dello stabile come, ad esempio, le generalità del titolare dell’immobile o lo stato dei pagamenti dello stesso, l’eventuale voto esercitato nel corso di una precedente assemblea.

Il responsabile del trattamento dei dati è l’amministratore. Ed è proprio questa responsabilità che, se non saputa gestire correttamente, potrebbe fondare la richiesta di risarcimento per chi dovesse vedere le proprie informazioni personali rivelate a soggetti privi di alcun interesse.

Ma quali sono le informazioni che l’amministratore può fornire in merito ai singoli condomini senza violare la loro privacy?

Egli deve innanzitutto consentire a ciascun condomino l’accesso alla documentazione contabile condominiale.

In ogni caso, l’amministratore non può mai rivelare dati sensibili dei condomini quali lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le convinzioni religiose, ecc.

I dati dei singoli condomini sono custoditi nell’anagrafe condominiale, un registro che deve essere custodito dall’amministratore. Ma questi non ne è proprietario, infatti, la titolarità del registro è di tutto il condominio, quindi anche dei singoli condomini che vi possono accedere in qualsiasi momento senza doverne motivare le ragioni.

L’amministratore è tenuto a comunicare ai condomini che gliene facciano richiesta i nomi dei morosi, di chi cioè non è in regola con i pagamenti. Tali nomi possono essere comunicati anche nel corso dell’assemblea, a patto però che, alla stessa, non partecipino soggetti esterni al condominio.

Spesso accade che, all’atto delle trattative per l’acquisto di un appartamento, l’acquirente voglia conoscere lo stato dei pagamenti delle quote condominiali relative all’unità immobiliare in questione. Ciò perché egli sarà responsabile, in solido col venditore, per tutti i debiti relativi all’anno in cui il rogito viene comunicato all’amministratore e a quello precedente. Ma tale informazione non gli può essere rivelata dall’amministratore, essendo l’acquirente ancora un soggetto estraneo al condominio. Quindi l’amministratore, per non violare la privacy del venditore, dovrà rilasciare l’attestazione solo a quest’ultimo, che a sua volta la consegnerà all’acquirente.

Ancora è necessario sapere che non è possibile affiggere in bacheca avvisi per il pagamento delle quote con l’indicazione dei condomini che ancora non hanno regolarizzato la propria posizione. La bacheca infatti è di norma collocata in un luogo accessibile a tutti, anche agli estranei, sicché le informazioni in essa contenute devono preservare la privacy dei condomini da occhi indiscreti.

Allo stesso modo, la bacheca non può contenere l’indicazione dell’ordine del giorno di un’assemblea se in esso vi è il riferimento a uno o più condomini.

Se da un lato il singolo condomino può sì installare telecamere di sicurezza private a tutela della propria abitazione, queste non possono tuttavia inquadrare gli spazi comuni a meno che non si tratti di un impianto di videosorveglianza condominiale, voluto dall’assemblea.

I diritti che consentono limitazioni alla privacy dei condomini spettano solo ai condomini stessi e non ai terzi che, a seguito di un contratto di affitto, abbiano la detenzione dell’immobile. Questi infatti non possono essere considerati “condomini”.

L’illecito commesso dall’amministratore che viola la privacy dei condomini dà diritto alla vittima a esigere il risarcimento del danno a seguito di una causa civile. Attenzione però: l’amministratore potrebbe essere condannato anche penalmente.

PUBBLICAZIONE DELLE FOTO SUL WEB SENZA PRESTARE CONSENSO

Pubblicare un’immagine senza il consenso dell’interessato o di chi ne ha i diritti costituisce un illecito. E ciò vale anche nel caso in cui il soggetto fotografato si sia lasciato, consapevolmente, ritrarre nella foto. Ma attenzione: il semplice consenso allo “scatto” non implica anche il consenso alla pubblicazione.

La stessa amministrazione di Facebook, se fate ben attenzione, al momento del caricamento di immagini, chiede espressamente che le foto siano in legale possesso di chi le pubblica.

La Corte di Cassazione ha specificato che il consenso prestato a essere ritratti in fotografia non vale come scriminante quando l’immagine è pubblicata in un contesto diverso da quello originario.

Ognuno di noi gestisce come meglio crede la propria immagine: può concedere il permesso, concederlo solo parzialmente o negarlo. Inoltre, il consenso già rilasciato in precedenza può essere, in qualsiasi momento, revocato in tutto o in parte.

La Cassazione ha stabilito inoltre, che l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali e, se esistenti, di quelli patrimoniali, i quali ultimi consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova in sede processuale.

Chi, dunque, vede pubblicata la propria immagine senza consenso potrà imporre la cancellazione della stessa all’illegittimo utilizzatore. Eventualmente potrà chiederne la cancellazione anche alla piattaforma su cui l’immagine risulti pubblicata.

Il decreto legislativo sul commercio elettronico (D.lgs. n. 70/2003), stabilisce inoltre che il gestore del sito risponde delle eventuali lesioni contestategli dai soggetti lesi da terzi.  Tanto è vero che la legge sulla privacy riconosce il diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati personali.

A tale proposito l’art. 615bis del codice penale, ci dice che chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata nell’abitazione deve essere punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Dunque condividere foto su Facebook può essere un’attività assai compromettente. Una semplice svista o disattenzione può portare a conseguenze spesso non considerate, ma per certo non irrilevanti. Soprattutto laddove si tratti di pubblicazione di fotografie che ritraggano minorenni, la cui riservatezza va tutelata in maniera particolare.

CHE COS’E’ UNO SPAM E COME COMPORTARSI

Sono molte le mail indesiderate che contengono messaggi pubblicitari e vengono inviate ripetutamente e costantemente a ciascun destinatario.

Ma cos’è lo spam?

Si tratta di un vero e proprio furto di servizi, un utilizzo abusivo di risorse altrui. Inviare email a chi non ne abbia fatto richiesta o a chi non abbia acconsentito al trattamento dei propri dati personali, nonostante sia inserito in un pubblico elenco, albo o anche se abbia prestato consenso a soggetti differenti, è un illecito.

Il garante della privacy ha sottolineato come, “il consenso, da documentare per iscritto, deve essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata rispetto alle diverse finalità e alle categorie di servizi e prodotti offerti, prima dell’inoltro dei messaggi”. Non basta un consenso verbale o prestato via telefono. Il consenso deve inoltre, essere preventivo. Di conseguenza, un’email che contenga la richiesta di consenso contestualmente alla pubblicità di un prodotto, è comunque fraudolenta.

Il consenso è un elemento imprescindibile anche quando gli indirizzi di posta vengano prelevati da registri accessibili a tutti.  Inoltre l’interessato, anche quando abbia concesso l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, può sempre richiederne l’aggiornamento o la cancellazione o può opporsi ad una gestione illegittima ed illecita degli stessi. Dinanzi a tali richieste, il responsabile del trattamento dei dati non può assumere una condotta negligente o libertina, essendo tenuto, anche in presenza di una richiesta tramite email, a fornire all’interessato un riscontro in tempi brevi . Qualora lo spammer non fornisca risposta, il danneggiato potrà agire attraverso due strade differenti.

La prima è quella del ricorso al Garante della privacy. Il Garante darà comunicazione al ricorrente e potrà dichiarare in capo a questi il diritto al rimborso per le spese sostenute e per i danni subiti.

Per ottenere, invece, il risarcimento dei danni, è necessario agire attraverso ricorso al giudice ordinario.

La legge sanziona anche coloro che, attraverso un atteggiamento connivente con gli spammer, favoriscano il proliferare del fenomeno.

Un indirizzo di posta elettronica, quindi, per il solo fatto di essere reperibile in rete, non autorizza un utilizzo indiscriminato. Ogni individuo, infatti, nella propria casella telematica è padrone di casa e ha il diritto di scegliere chi far entrare e chi lasciare fuori.

ATTENZIONE ALLE APPLICAZIONI CHE VIOLANO LA NOSTRA PRIVACY

Accade spesso di scaricare, inconsapevolmente, sul nostro cell, delle App che si appropriano facilmente dei nostri dati personali. Basta semplicemente  prestare il consenso alla geolocalizzazione o accettare l’accesso ai propri contatti o alla galleria fotografica e la frittata è fatta: si finisce per cedere, inconsapevolmente, tutta una serie di dati relativi  al proprio profilo. Tutto questo ha delle conseguenza: pensiamo agli operatori pubblicitari che possono creare danni alla nostra privacy.

Alcuni studi  effettuati dimostrano, infatti, come tramite le coordinate GPS oppure i punti di accesso al WLAN possa essere tracciata la posizione del dispositivo mobile e dunque gli spostamenti dell’utente.

Dal momento che gli smartphone sono ormai sempre con noi, chi riesce a tracciarli, stila un profilo ricco di informazioni sui singoli utenti in possesso di tali dispositivi.

Dunque anche le applicazioni installate sul nostro telefono si prestano bene alla crescente smania degli operatori del settore di raccogliere dati personali.

Quando ci troviamo ad avere il nostro traffico dei dati prosperoso, spesso non sappiamo neanche di cosa si tratti perché il trattamento dei dati da parte di queste Applicazioni è poco trasparente .

È facilmente immaginabile come, se tutti i dispositivi “smart” possono essere associati ad una persona, sarebbe bene riflettere sulla facilità con la quale possono creare profili di comportamento utilissimi a chi si occupa di pubblicità.

Si chiede dunque una maggiore responsabilità a carico dei produttori dei dispositivi e i gestori di app.

Anche l’utente deve essere maggiormente informato circa l’utilizzo delle applicazioni.

Il consiglio è quello di disattivare la geolocalizzazione quando non necessaria, e magari di evitare di cliccare sui link pubblicitari.

Altro consiglio utile è quello di disinstallare le applicazioni ormai inutilizzate.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO