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BONUS AFFITTO

Il Bonus affitto giovani under 31”, previsto dalla Legge di Bilancio 2023, da diritto alla detrazione per i canoni di locazione sostenuti dai giovani che vivono in affitto.

Nello specifico, la detrazione affitto giovani nel 730 2023:

  • spetta ai giovani locatari fino ai 31 anni non compiuti;
  • viene applicata anche in riferimento a una singola porzione dell’appartamento, dunque, non all’intero immobile a condizione che il locatario stabilisca la residenza nello stesso;
  • viene concessa non più per i primi tre anni del contratto, ma per i primi quattro, nel rispetto delle condizioni reddituali e anagrafiche richieste;
  • ammonta nella somma di importo più alto tra 991,60 euro e il 20% del canone d’affitto annuo (nel limite di 2.000 euro annui).

È importante ricordare che il Bonus affitto under 31 deve essere indicato nel modello 730 2023 in un rigo appropriato e con un codice particolare, nello specifico, la detrazione affitto giovani nel 730 2023 va riportata nel rigo E71 (colonna 1), con codice 4. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro, tanto meno essere inferiore a 991, 60 euro.

Per richiedere la detrazione l’interessato all’agevolazione deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite dichiarazione dei redditi, una serie di informazioni.

Oltre a quelle personali del richiedente, sono indispensabili:

  • i dati relativi alla tipologia di immobile destinato alla residenza,
  • il contratto d’affitto stipulato dal giovane con il proprietario della casa data in locazione;
  • tutta la documentazione dalla quale si possa accertare la tipologia di immobile nel rispetto dei requisiti fissati.

 Ed il reddito annuo del richiedente non deve superare la soglia di 15.493,71 euro.

Soddisfatti tutti i requisiti la detrazione affitto giovani nel 730 2023 opererà come sconto sulle imposte dovute.

NASPI

Naspi in quattro casi: giusta causa, maternità, risoluzione consensuale e riassunzione.

La Naspi non spetta dopo le dimissioni, ossia quell’atto con cui il dipendente decide di recedere unilateralmente dal contratto facendo così venire meno qualsiasi vincolo nei confronti del datore di lavoro.

▶Giusta causa: il caso, ad esempio, del datore di lavoro che si rende colpevole di una violazione contrattuale grave, come può essere il mancato – e ripetuto – pagamento degli stipendi, ma non basta che sussista la giusta causa per far sì che anche le dimissioni presentate siano riconosciute come tali. È richiesta, un’apposita procedura, al momento dell’invio della domanda telematica su ClicLavoro, bisogna barrare l’apposita voce “dimissioni per giusta causa”.

▶Maternità: dimissioni volontarie, rassegnate durante il periodo di maternità, come tale si intende quello che va dal 300° giorno precedente alla data presunta del parto al compimento del 1° anno di vita del bambino. Una tutela per coloro che decidono di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla cura del proprio figlio, riconoscendo comunque loro il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per i periodi lavorativi avuti negli ultimi quattro anni.

▶Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: quando c’è sia la volontà del dipendente a non continuare il rapporto di lavoro che quella del datore di lavoro.

Nel dettaglio, ci riferiamo a due situazioni:

  • la prima, è quella in cui la risoluzione avviene nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro come disposto dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • la seconda è il caso in cui la risoluzione sia consensuale in quanto il lavoratore dipendente si rifiuta di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda, purché questa sita a più di 50 chilometri di distanza dalla residenza del lavoratore (o raggiungibile comunque con più di 80 minuti con i mezzi pubblici).

▶Riassunzione: la Naspi spetta quando negli ultimi 4 anni ci siano almeno 13 settimane contributive, per la maturazione di questi requisiti si tiene anche conto di eventuali periodi lavorativi cessati in seguito a dimissioni volontarie, ma solo nel caso in cui ci sia successivamente una riassunzione e una conseguente perdita del lavoro per non volontarietà del dipendente. 

Caso particolare, dimissioni durante il periodo di prova: ai fini dell’indennità di disoccupazione, lasciare il lavoro nel periodo di prova viene considerato al pari di qualsiasi altra dimissione volontaria, e dunque non c’è possibilità di fare domanda di Naspi.

RISCATTO DELLA LAUREA

Con il riscatto della laurea si possono ottenere alcuni vantaggi, specialmente ai fini del calcolo contributivo al momento della pensione.

Non c’è una scadenza fissa per riscattare la laurea e gli anni di studi universitari, alcuni vantaggi, come l’acquisizione di anzianità contributiva che potrebbe comportare un anticipo nella pensione, la possibilità di rateizzare il costo senza interessi per un periodo di dieci anni e la deducibilità fiscale del contributo.

Pertanto il costo dell’operazione del riscatto agevolato varia a seconda del numero di anni di studio riscattati ed è pari a circa 5.200 euro per ogni anno che viene riscattato, complessivamente, il costo totale può variare tra i 21 e i 26mila euro per un periodo di studio di quattro o cinque anni.

Attenzione: il costo del riscatto ordinario può superare anche i 100mila euro, bisogna infatti informarsi con grande attenzione e valutare come e se procedere.

Nel dettaglio cosa è possibile riscattare?

Nel computo possono essere inseriti i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali si è conseguito uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario:

  • diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)
  • diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei)
  • diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni
  • dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
  • laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale
  • diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Altro punto da evidenziare: sono esclusi gli anni fuori corso. 

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • Inps.it con il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni.
  • Patronati e intermediari dell’Istituto
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164.

BONUS FAMIGLIA

Il 31 marzo, termineranno tutti gli incentivi delle bollette di luce e gas.

Pertanto il governo sta studiando le nuove misure da mettere in campo per aiutare famiglie e imprese, ovvero, oltre al rinnovo del bonus sociale e un credito di imposta per le imprese, si sta valutando l’introduzione del cosiddetto bonus famiglie, una misura che prevede sconti in bolletta per le famiglie che hanno consumato di meno nell’ultimo anno.

Il bonus famiglie prevede un prezzo dell’energia più basso per chi riduce i consumi rispetto all’anno precedente di una certa percentuale.

La sua partenza potrebbe essere dal 1° luglio.

Il bonus sociale, sarà prorogato ed è legata alla fascia Isee. La legge di bilancio ha tra l’altro aumentato la soglia massima da 12 a 15mila euro allargando così la platea dei percettori. Lo sconto fino a 88 euro in bolletta ha coinvolto ad oggi 8 milioni di utenti.

Il credito di imposta sul prezzo del gas e dell’elettricità fino al 45 per cento. Questo scatterà però solo se il prezzo del metano supererà una certa soglia.

BONUS SOCIALE IN CONTANTI

Monetizzare il bonus sociale per acqua, luce e gas, è possibile.

A beneficiare dell’agevolazione sulle utenze sono tutte quelle famiglie che hanno un Isee al di sotto dei 15mila euro.

Esiste la possibilità di monetizzare il bonus sociale, trasformandolo in denaro e non utilizzandolo per le bollette successive.

Ecco quindi come fare per monetizzare il bonus.

Un beneficiario del bonus sociale può trovare riportato sulle bollette un totale da pagare con una cifra in negativo, ciò vuol dire che un cliente di una azienda di fornitura di luce o gas può trovarsi tra le mani un saldo a proprio vantaggio.

Come utilizzare questo vantaggio.

•La prima opzione è quella si scontare questo credito nelle bollette successive.

•La seconda opzione è invece quella di poter ottenere un rimborso in danaro del bonus.

Per farlo però serve seguire una precisa procedura.

Basterà chiamare il numero verde della propria ditta fornitrice, numero che si può facilmente reperire sulle stesse bollette, così da poter ricevere il bonus direttamente sul conto corrente.

In alternativa è possibile anche ricevere un assegno o un bonifico domiciliato dal tabaccaio, alle famiglie non resta quindi che decidere come poter beneficiare di questo rimborso in contanti.

BONUS GRAVIDANZA

Le donne prive di copertura previdenziale, possono richiedere un bonus gravidanza al comune di residenza, l’INPS conferma che l’assegno di maternità sarà rivalutato dell’8,1%, in base all’Istat, ed è pari, nel suo importo pieno, a 1.917,30 euro, erogati in cinque rate mensili di 383,46 euro massimo.

Il requisito Isee è pari a 19.185,13 euro, l’assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni alle madri, anche adottive o in affidamento preadottivo, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di titolo di soggiorno.

La domanda va inoltrata al comune, c’è tempo 6 mesi dal parto per farlo.

L’assegno unico universale viene riconosciuto per il figlio minorenne già dal 7° mese di gravidanza, quindi, alle donne incinte potrebbero spettare due o tre mensilità extra di assegno unico, per le quali però si potrà fare domanda solamente alla nascita del figlio.

Agevolazioni fiscali: è possibile portare in detrazione, i costi sostenuti per le spese mediche effettuate nell’anno precedente, nella misura del 19% per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro, ma solo per la parte di spesa che ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dalla donna incinta e nel limite massimo di 6.197,48 euro per anno.

Pertanto se non è possibile allattare il proprio figlio a causa di una patologia, alle famiglie spetta un assegno pari a 400 euro annui, e fino al sesto mese di vita del figlio; è inoltre richiesto un Isee non superiore a 30.000 euro. Da richiedere all’azienda sanitaria locale di riferimento sul territorio.

Esenzione Ticket, nel dettaglio, non si paga per:

  • le visite periodiche ostetrico-ginecologiche;
  • i corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale);
  • assistenza al puerperio;
  • per tutte le prestazioni indicate nei Lea 2017-Sezione B.

MISURA D’INCLUSIONE ATTIVA, IL NUOVO RDC

Verrà riservato un trattamento di maggior favore a un nucleo familiare con due genitori maggiorenni, disoccupati, e un figlio minorenne, rispetto a uno composto da una sola persona che non lavora perché sta frequentando un corso di studi o formazione.

Pertanto il Reddito di cittadinanza non spettava a chi aveva un valore immobiliare superiore a 30.000 euro, con la Mia, questa verrà esclusa dal patrimonio immobiliare solamente se il valore Imu della stessa non supera i 150.000 euro, ovvero chi abita in una casa di un certo valore, anche se ereditata, non potrà comunque accedere alla Misura, indipendentemente dal reddito percepito.

Novità per i figli non conviventi, mentre la normativa del Reddito di cittadinanza stabiliva che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori faceva parte del nucleo quando ha meno di 26 anni ed è nella condizione di essere a loro carico ai fini Irpef, a meno che non risulti coniugato e ha dei figli, con la Misura d’inclusione attiva il limite di età viene innalzato a 30 anni.

Quindi, mentre oggi bastava avere più di 26 anni per fare domanda da soli, con la Mia sarà riservata solamente agli over 30.

L’importo della Misura inclusione attiva verrà annualmente adeguato alle variazioni dell’indice del costo della vita, ma solo a decorrere dall’anno 2026.

 Incentivi per chi inizia a lavorare, c’è il vantaggio che il reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico percepito entro 3.000 euro, e questa volta, non viene operata alcuna distinzione, quindi vale per tutti i tipi di attività, previsto anche per chi avvia un’attività da lavoro autonomo, infatti, il beneficiario fruisce senza variazione della Mia per altre 2 mensilità.

 Inoltre, anche in questo caso non si tiene conto del reddito d’attività quando inferiore a 3.000euro.

Sanzioni più severe, già alla prima assenza al centro per l’impiego, scatta la decadenza della Misura, mentre per il Rdc era prevista solamente la decurtazione di una mensilità

Anche la mancata partecipazione alle iniziative del Gol, una non comunicazione necessaria ai fini del ricalcolo della Misura, e il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua comportano la perdita del sostegno.

Con il RDC erano esclusi coloro che avevano compiuto i 65 anni di età, questo limite si riduce con il passaggio al Mia, in quanto anche chi ha meno di 65 anni ma ha compiuto i 60, non sarà obbligato a prendere parte a un percorso di accompagnamento al lavoro.

DANNI NON RISARCITI DALL’ASSICURAZIONE

Il caso più comune in cui l’assicurazione non paga è quello in cui la polizza è scaduta e sono già trascorsi i 15 giorni di comporto al momento dell’incidente.

In questa situazione è possibile rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, in modo che la controparte possa ottenere il risarcimento.

Il Fondo, non risarcisce i danni alle cose se l’incidente si è verificato tra parenti fino al 3° grado, limitandosi a risarcire i danni alle persone.

il Fondo ha diritto di rivalersi contro il conducente che fa richiesta, (entro 10 anni dal sinistro) per pretendere il pagamento del risarcimento sborsato.

Oltre questo, il conducente non assicurato rischia anche una multa piuttosto salata e il sequestro del mezzo.

La seconda ipotesi, è quella in cui l’assicurato coinvolto era senza cintura di sicurezza.

In tal caso, bisogna dimostrare il nesso fra il danno da risarcire e il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza.

In altre parole, se utilizzare la cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare il danno l’assicurazione può non pagarlo. Il trattamento è analogo in caso di incidente stradale in moto senza casco.

L’assicurazione non paga anche quando il sinistro non viene denunciato per tempo in maniera dolosa, ossia nel tentativo di nascondere la propria colpa.

L’assicurazione, comunque, dovrebbe essere avvertita entro 3 giorni dall’incidente stradale, anche eventuali errori burocratici compiuti dai vigili o dall’assicurazione stessa possono causare il mancato pagamento, ma in questo caso l’assicurato avrà la possibilità di ottenerlo, ed eventualmente richiedere un ulteriore risarcimento.

La compagnia assicurativa ha la facoltà di rivalersi contro il conducente, in genere, si tratta di casi in cui l’assicurato:

  • Non era abilitato alla guida del veicolo coinvolto, è il caso del conducente con patente scaduta o addirittura mai conseguita.
  • Il carico trasportato non era conforme alle indicazioni del libretto di circolazione.
  • La revisione dell’auto era scaduta.
  • Il mezzo coinvolto nell’incidente era stato sottoposto a fermo amministrativo.
  • Il guidatore era in stato d’ebbrezza o alterato da sostanze stupefacenti.
  • I passeggeri a bordo erano di più rispetto a quelli concessi dal libretto di circolazione.
  • Il veicolo era stato guidato da una persona diversa dall’assicurato con polizza a guida esclusiva.
  • Era terminato il periodo previsto dalla polizza temporanea.

In questi casi la compagnia assicurativa risarcisce completamente i danni, salvo poi pretendere dall’assicurato il rimborso totale o parziale delle spese sostenute, a seconda delle circostanze. In ogni caso, non si deve confondere, con la colpa degli incidenti che determina l’aumento dell’assicurazione.

Quest’ultimo, infatti, non costituisce in alcun modo un rimborso dovuto al risarcimento erogato.

“MIA” IL NUOVO SUSSIDIO

Mia, ovvero “Misura di inclusione attiva”.

Il Reddito di cittadinanza cambiare pelle, cambia la durata, e ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare:

  • famiglie con occupabili, con almeno un soggetto tra 18 e 60 anni d’età.
  • famiglie povere senza persona occupabili, con almeno un minorenne o un anziano over 60 o un disabile. 

Per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di 375 euro mentre per le seconde l’importo base sarà di 500 euro.

La misura dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre.

Scaduta la prestazione del Reddito di Cittadinanza, si potrà presentare domanda per la Mia.

Le famiglie povere continueranno a ricevere un sussidio, il cui importo base (per un single) sarà di 500 euro al mese, come nel Reddito, nel caso in cui il beneficiario debba pagare l’affitto, il Reddito prevede fino a 280 euro al mese, con la Mia questa quota potrebbe modificarsi sulla numerosità del nucleo familiare.

Ma la stretta maggiore colpirà gli occupabili, si prevede l’assegno base ridotto a 375 euro. 

 Il nuovo sussidio, non si potrà più chiedere a ripetizione, come il Reddito, ottenendo ogni volta altri 18 mesi di assistenza.

Per le famiglie senza occupabili, dalla seconda domanda in poi, la durata massima della Mia si ridurrà a 12 mesi.

Il tetto per aver diritto al Mia, dovrebbe scendere dagli attuali 9.360 euro percepiti con il Reddito di cittadinanza a un massimo di 7.200 euro, un taglio di oltre 2mila euro.

Più controlli, sulla decadenza dal beneficio per chi non rispetta gli impegni previsti dai patti di inserimento al lavoro o di inclusione sociale, che poi saranno la maggioranza, affidati ai Comuni, e quelle sui reati per chi dichiara il falso o lavora in nero pur prendendo il sussidio. 

BONUS VACANZE 2023

I bandi Inps per i soggiorni studio 2023 danno inizio alla nuova stagione dei cosiddetti bonus vacanze.

I bonus vacanze si rivolgono a una platea ristretta di persone, ovvero:

  • studenti;
  • pensionati;
  • insegnanti.

“Bonus vacanze pensionati”

Estate INPSieme Senior è quel bando di concorso annuale che si rivolge a circa 4 mila pensionati – compresi coniugi e figli (se disabili conviventi) compresi nell’attestazione Isee – riconoscendo loro la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nel periodo compreso tra giugno e ottobre (il rientro è previsto entro il 1° novembre 2023).

Con un importo Isee sotto gli 8.000 euro l’importo massimo è di 1.400 euro per i soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni, mentre si scende a 800 euro in caso di 8 giorni e 7 notti

Per gli Isee superiori a 8.000 euro l’importo del contributo si riduce, fino ad arrivare al 60% del suddetto valore sopra i 72 mila euro, oppure per coloro che avanzano richiesta senza aver prima richiesto l’Isee.

“Bonus vacanze studenti”

Sono stati pubblicati due bandi per gli studenti, purché figli dei dipendenti (o pensionati) della Pubblica amministrazione:

  • il primo – denominato Estate INPSieme Italia 2023 – riguarda le vacanze in Italia,
  • il secondo – Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023 – i soggiorni all’estero.

Il periodo di partenza è compreso tra giugno e agosto, con rientro obbligatorio entro il 3 settembre 2023, è previsto un importo che va da un minimo di 600 (per un soggiorno di 8 giorni) a un massimo di 1.000 euro (per soggiorni di 15 giorni).

Per quanto riguarda le vacanze all’estero, l’importo è di 2.000 euro per soggiorni di due settimane.

A potersi iscrivere sono gli studenti delle scuole superiori per un massimo di 20 anni (23 nel caso dei disabili).

Per l’invio della domanda di partecipazione al bonus vacanze c’è tempo dal 7 al 27 marzo 2023.

A questi due bandi se ne aggiunge poi un terzo, riferito ai corsi di lingue all’estero.

 A potervi partecipare sono gli studenti di almeno 16 anni purché studenti di seconda, terza, quarta o quinta superiore che al 30 giugno 2023 siano titolari di certificazione del corso almeno di livello B1.

Nel dettaglio, il contributo è così articolato:

  • fino a un massimo di 300 euro a settimana per il costo del corso (compreso l’esame);
  • fino a 400 euro a settimana per vitto e alloggio;
  • fino a 400 euro per il viaggio.

“Bonus vacanze insegnanti”

Ogni anno l’Inps pubblica anche i bandi per i soggiorni presso le strutture chiamate “Case del maestro”.

Il bando per l’estate 2023 deve essere ancora pubblicato, quindi gli insegnanti che ne vogliono beneficiare dovranno continuare a monitorare il sito dell’Inps.

La pubblicazione è in programma per la metà di aprile.