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REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza non viene cancellato: cambierà nome e tra il 2023 e il 2024 verrà sostituito da tre differenti misure.

Il primo criterio con cui verrà effettuata la stretta è quello di tipo economico. Con la riforma del Reddito di cittadinanza, infatti, viene abbassata la soglia Isee entro cui stare per poter accedere alle forme di sostegno al reddito.

Nel dettaglio, ai nuclei familiare in cui c’è almeno un minore, un disabile (o percettore di assegno d’invalidità) o un ultrasessantenne, il limite Isee passa da 9.360 a 7.200 euro.

Per cui vengono esclusi dalla Gil, tutti coloro che hanno un Isee superiore a 7.200 euro, i quali fino a oggi hanno potuto godere del Reddito di cittadinanza laddove l’attestazione risultasse inferiore a 9.360 euro.

Pertanto, il Reddito di cittadinanza nel 2023 verrà tolto dopo 7 mesi alle famiglie in cui non ci sono minori, disabili oppure over 60. Tuttavia, alla scadenza del Rdc per alcuni degli attuali percettori ci sarà la possibilità di accedere a una misura transitoria, in vigore fino al 31 dicembre 2023, che garantirà – in presenza di determinate condizioni – gli stessi importi oggi riconosciuti.

Tale misura si chiama Prestazione per l’accompagnamento al lavoro, la potranno richiedere solamente quei componenti del nucleo familiare che hanno già firmato il patto per il lavoro presso il centro per l’impiego e sono impegnati in una politica attiva.

Vengono resi più severi gli obblighi, nel caso della Garanzia per l’attivazione lavorativa, viene stabilito che vi possono accedere solamente coloro che hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione. Quindi, prima ci si impegna nel prendere parte a un percorso di ricerca di un lavoro, che può prevedere anche un periodo di formazione, e poi si riceve l’assegno richiesto.

Obblighi più severi anche per chi prende la Garanzia per l’inclusione, i quali verranno prima valutati dai servizi sociali.

Per i componenti occupabili vi sarà poi la presa in carico presso il centro per l’impiego, con l’obbligo di accettare anche la prima offerta di lavoro (indipendentemente da dove è dislocata la sede d’impiego).

BONUS ZANZARIERE 2023

Non esiste un vero e proprio bonus destinato all’acquisto delle zanzariere ma all’interno delle agevolazioni per la casa si possono far rientrare anche queste tipologie di spese con una detrazione al 50%. Solo in presenza di determinati requisiti.

È necessario che le zanzariere acquistate rispettino determinati requisiti:

  • devono avere la marchiatura CE, quindi la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e sicurezza;
  • devono avere un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato;
  • devono proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata) comunque esposta (anche a nord);
  • devono essere fissate in modo stabile;
  • devono essere applicate all’esterno della finestra, all’interno o integrata nell’infisso;
  • devono essere regolabili, per permettere all’utente di gestirle in funzione della radiazione solare (alzare/abbassare, aprire/chiudere).

Qualora la zanzariera soddisfi i requisiti di cui sopra, il contribuente ha diritto a una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta fino alla soglia massima di 60.000 euro.

Il limite massimo di spesa prevede:

  • l’acquisto e l’installazione di sistemi schermanti;
  • la rimozione di eventuali sistemi preesistenti;
  • altre opere accessorie;
  • l’onorario del professionista incaricato per la comunicazione ENEA.

Il contribuente recupera la detrazione tramite dieci quote annuali di pari importo.

Può richiedere bonus zanzariere chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile, che si tratti di abitazioni private, locali commerciali o produttivi. Quindi, se persone fisiche assoggettate all’Irpef, i destinatari della detrazione sono:

  • proprietario;
  • nudo proprietario;
  • usufrutto o altro diritto reale;
  • affittuario;
  • comodatario;
  • condomini per le parti comuni.

I soggetti giuridici invece recuperano la detrazione dall’Ires, e sono:

  • imprese;
  • chi utilizza l’immobile per l’esercizio dell’attività professionale;
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che versano l’IRES;
  • Case popolari e gli enti con le stesse finalità.

I lavori vanno pagati con bonifico parlante, conservare per almeno dieci anni i seguenti documenti:

  • fatture e ricevute;
  • copia ricevuta bonifico parlante o del bonifico online;
  • certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
  • documentazione in originale inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA.

BONUS 150€

Lavoratori stagionali, collaboratori e lavoratori dello spettacolo che non hanno ancora ricevuto il bonus 150 euro in quanto la richiesta è stata bocciata dall’Inps possono iniziare a muoversi per presentare la domanda di riesame.

Il bonus 150 euro può essere ancora richiesto da coloro che appartengono a una delle seguenti categorie ma che per una serie di ragioni hanno visto respingere la prima domanda:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il limite di reddito percepito dai suddetti contratti nel 2021 non deve superare la soglia di 20.000 euro;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti. A questi viene chiesto di aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale, sia a tempo determinato che intermittente. Anche in questo caso il limite di reddito conseguito nel 2021 è pari a 20.000 euro;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel suddetto Fondo, con reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro.

Chi invece ha inviato la domanda entro la scadenza ma non ha ancora beneficiato dall’indennità a causa di un esito negativo dell’istanza, avrà tempo fino al 13 luglio 2023, per chiedere il riesame all’Inps fornendo la documentazione necessaria al buon fine della richiesta.

DETRAZIONI ASILO NIDO 730/2023

La spesa sostenuta per l’iscrizione al nido è detraibile al 19% e fino ad un massimo di 632 euro. È questo il limite da considerare in fase di compilazione del modello 730/2023.

La detrazione della retta del nido spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta, ed entro il limite di 632 euro all’anno. Il rimborso fiscale da 730/2023 sarà quindi pari ad un massimo di 120 euro.

L’importo di spesa ammesso in detrazione fiscale è riferito a ciascuno dei figli fiscalmente a carico.

La detrazione asilo nido non è applicabile alle spese rimborsate nel corso dell’anno (2022) dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.

Bisogna ricordare che la detrazione spetta nel caso di iscrizione al nido di figli di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, senza distinzione tra asili pubblici o asili privati.

La detrazione dovrà essere divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

Al fine di ottenere la detrazione i contribuenti dovranno conservare alcuni documenti che attestino l’effettivo sostenimento delle spese sostenute tra cui le fatture, i bollettini postali o bancari e le ricevute o le quietanze di pagamento.

Questi documenti non dovranno essere allegati al modello 730/2023, ma conservati ed esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

INCENTIVO CONDIZIONATORI

confermato anche per il 2023, permette di ottenere una considerevole detrazione fiscale che va dal 50 al 65%.
Legato alla stagione estiva si abbina poi un altro bonus, quello per le tende da sole, che dà diritto alla detrazione del 50% delle spese totali sostenute per l’acquisto e la messa in posa di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti e si può richiedere entro la fine dell’anno.
Il bonus condizionatori 2023 viene erogato come credito d’imposta, scalabile dalle tasse negli anni successivi oppure cedibile a soggetti autorizzati come banche, intermediari e fornitori. Nel caso del bonus al 50%, è necessario che l’acquisto sia abbinato alla ristrutturazione della casa o a un intervento di manutenzione straordinaria senza ristrutturazione.
La detrazione del 65% è invece ottenibile nel caso di acquisti di condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza. Vedremo nel paragrafo dedicato il perché.
La detrazione viene applicata sull’acquisto dei seguenti impianti:
• climatizzatore a basso consumo energetico;
• deumidificatore d’aria;
• termopompa o pompa di calore.
Per poter beneficiare del bonus, ci sono inoltre dei requisiti generali da rispettare, ossia:
• lo stabile deve essere a norma di legge, già accatastato o in fase di accatastamento e in regola coi pagamenti;
• il pagamento dei lavori deve essere effettuato con sistemi tracciabili e documentato.
Può essere chiesto da chiunque, persona fisica o azienda, purché il detentore dell’immobile in cui viene installato.

DETRAZIONI 730/2023

Possono essere così delineate:

▶️spese sanitarie;

▶️spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione negli anni precedenti (spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro);

▶️spese per minori o maggiorenni con Dsa ( Disturbi specifici dell’apprendimento);

▶️spese per acquisto e mantenimento cane guida;

▶️spese per veicoli per persone con disabilità;

spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;

▶️spese per assistenza personale ( solo nel caso in cui sia in favore di persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, tra cui anche persone che hanno bisogno di sorveglianza);

▶️interessi per mutui e prestiti;

▶️spese per compensi a intermediari nel settore immobiliare per l’acquisto di un immobile a titolo di abitazione principale;

▶️spese di istruzione (universitaria, non universitaria, asili nido);

▶️spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

▶️spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

▶️spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi (Alta Formazione Artistica e Musicale, come i Conservatori);

▶️spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive);

▶️spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;

▶️spese veterinarie;

▶️spese funebri;

▶️detrazione canone di locazione;

▶️Erogazioni liberali in favore di:

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) popolazioni colpite da calamità;

c) società e associazioni sportive dilettantistiche;

d) società di cultura Biennale di Venezia;

e) attività culturali e artistiche;

f) enti operanti nello spettacolo;

g) fondazioni nel settore musicale;

h) fondi per l’ammortamento Titoli di Stato;

i) partiti politici ( in questo caso la detrazione è al 26% e non al 19% come nei casi precedenti);

l) Onlus, APS, Enti del Terzo Settore, associazioni di volontariato;

▶️contributi associativi alle società di mutuo soccorso;

▶️premi assicurativi, in questo caso non tutti sono detraibili, ma solo assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, in favore di persone con grave disabilità, a tutela di persone a rischio non autosufficienza, rischio di eventi calamitosi;

▶️spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale;

▶️spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico, la detrazione viene riconosciuta solo in favore di soggetti obbligati a porre in essere interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi.

Un capitolo a parte deve essere dedicato alle detrazioni riconosciute per gli interventi in edilizia.

In questa sezione devono essere segnalati:

▶️ecobonus;

▶️bonus ristrutturazioni;

▶️superbonus;

▶️bonus mobili;

▶️bonus verde;

▶️bonus sicurezza

▶️sismabonus;

▶️bonus barriere architettoniche.

Chi in 4 anni non ha sufficiente capienza fiscale, potrà optare per la detrazione in 10 anni, ma in questo caso potrà avvalersene solo dal periodo di imposta 2023, con la dichiarazione del 2024.

PENSIONI PIU’ ALTE NEL 2024

Il 2023 verrà accertato un tasso d’inflazione medio del 5,4%, il quale contribuirà ad aumentare le pensioni di qualche decina di euro, arrivando in alcuni casi anche a incrementi a due zeri.

Aumento a cui bisognerà aggiungere il conguaglio dovuto alla rivalutazione del 2023. A inizio 2024, quindi, si provvederà ad aggiungere lo 0,8% mancante, anche per le mensilità pregresse, visto che l’inflazione definitiva registrata è stata pari all’8,1%.

L’aumento complessivo sarà così del 6,2%, non molto distante dal 7,3% di quest’anno.

Pertanto, si tratta pur sempre di una previsione quindi non è da escludere che il tasso di rivalutazione medio che verrà effettivamente utilizzato a inizio 2024 risulti differente da quello indicato nel Def. Si applicano delle percentuali di rivalutazione ridotte, quali:

  • 85% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo;
  • 53% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 5 e le 6 volte il trattamento minimo;
  • 47% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 6 e le 8 volte il trattamento minimo;
  • 37% del tasso di rivalutazione per gli assegni tra le 8 e le 10 volte il trattamento minimo;
  • 32% del tasso di rivalutazione per gli assegni superiori alle 10 volte il trattamento minimo.

Quindi, per chi guadagna fino a 2.100 euro (lordi) o poco più verrebbe applicata interamente la percentuale suddetta, per gli altri se ne prenderà solamente una parte, tanto più bassa quanto più aumenta il valore dell’assegno.

Ciò significa, che una pensione di 1.000 euro godrebbe di un incremento lordo di 54 euro al mese, mentre con 1.500 euro l’aumento sarebbe di 81 euro al mese. Ancora meglio per chi prende 2.000 euro di pensione, visto che l’aumento mensile sarebbe di 108 euro.

Per una pensione di 2.500 euro, invece, la rivalutazione è all’85% del tasso, quindi del 4,59% laddove dovesse essere confermata un’inflazione media del 5,4%: ne risulterà così un aumento di 114,75 euro.

BORSE DI STUDIO

I valori delle borse di studio, tengono il passo dell’inflazione. 

Per l’anno accademico 2023-2024, aumenteranno gli importi, secondo quanto stabilito dal decreto del ministero dell’università e della ricerca.

 Cresceranno sia gli importi minimi delle borse di studio che, i limiti massimi Isee o Ispe per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio.

Nel dettaglio, l’importo delle borse di studio per gli studenti fuorisede sarà di 6.656,52 euro (+ 498,78 euro), quelle per gli studenti pendolari 3.889,99 euro (+ 291,48), mentre per gli studenti in sede l’ammontare sarà pari a 2.682,77 euro (+ 201,02). 

 I nuovi limiti massimi Isee e Ispe sono stati definiti in 26.306,25 per il primo, pari a un aumento di 1.971,14 euro, e 57.187,53 per il secondo, corrispondente a un incremento di 4.285,10 euro.

SUPERBONUS, COSA CAMBIA?

▶Proroga per villette:

La scadenza iniziale della detrazione al 110% era fissata al 31 marzo ma ora è stata prorogata al 30 settembre 2023. Ci saranno, quindi, 6 mesi di tempo in più per terminare i lavori.

▶Cessioni con remissione in bonis:

La possibilità di comunicare la cessione del credito anche dopo il 31 marzo 2023 pagando una sanzione di 250. Per poter approfittare di questa opzione è necessario effettuare la comunicazione entro il 30 novembre 2023 ma solo se la cessione è verso banche, intermediari finanziari o società di assicurazioni.

▶Detrazione in 10 anni:

Permette di recuperare, a scelta del contribuente, la detrazione in 10 anni sulla dichiarazione dei redditi.

▶Le regole della detrazione in 10 anni:

Per chi sceglie la detrazione in 10 anni, non sarà possibile fruire di nessuna detrazione nel 2023, ma si potrà iniziare a fruirne nel 2024, saltando quindi, un anno.

Ma per chi indica la detrazione già nel 730/2023 la possibilità di spalmare la detrazione in 10 anni è persa.

▶Convertire crediti in titoli di Stato:

Vale solo per i crediti acquistati da banche, intermediari e assicurazioni che hanno esaurito la capienza fiscale. La misura varrà per gli interventi fino al 2022 e riguarderà le emissioni effettuate dal primo gennaio del 2028.

▶Compensazione:

Potrà essere effettuata anche con debiti di natura contributiva e assistenziale. I crediti fiscali legati all’edilizia, potranno essere usati in compensazione per pagare sia debiti tributari che previdenziali e assistenziali.

▶La Soa va calcolata per singolo appalto:

La soglia di 516.000 euro va calcolata per ogni contratto di appalto e per ogni contratto di subappalto dalle ditte costruttrici.

▶Per bonus minori Sal facoltativi:

Riguarda l’obbligo si Sal per gli interventi edilizi minori diversi dal Superbonus. In questo caso il Sal per la liquidazione parziale non è un obbligo ma solo una facoltà.

▶Remissione in bonis anche per asservazione:

Che il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis (sempre entro il 30 novembre) anche per l’asservazione di efficacia degli interventi per sismabonus e Superbonus.

▶Novità per infissi e caldaie:

Nel caso in cui i lavori siano stati fissati prima del 16 febbraio, ma non ancora iniziati, basterà dimostrare di aver pagato l’acconto entro quella data per salvaguardare lo sconto in fattura.

Senza acconto è invece necessario un accordo vincolante tra le parti.

▶Preliminari non registrati:

Senza un preliminare firmato alla data del 16 febbraio 2023, sparisce la richiesta del preliminare e resta, la data di presentazione del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi che deve essere stata fatta prima del 16 febbraio per poter godere, ancora, di cessione del credito e sconto in fattura.

▶Per quali lavori resta lo sconto in fattura:

Niente sospensione dello sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche, per gli immobili danneggiati da terremoti successivi al primo aprile 2009, per le zone colpite dall’alluvione nelle Marche, per le onlus, per le case popolari e per la riqualificazione urbana.

▶Lavori aggiuntivi:

Per misurare la scadenza del 16 febbraio in questo caso si guarderà alla prima Cilas e non a quelle successive per i lavori aggiuntivi.

▶Scudo anti responsabilità:

Potenziato e riguarda un numero più ampio di soggetti tra chi cede e chi compra il credito.

BONUS TRASPORTI 2023

Un voucher di 60 euro che potrà essere speso per abbonamenti di trasporto pubblico sia mensili che annuali.

Come lo scorso anno il bonus sarà richiedibile una volta al mese, in questo modo ogni mese si potrà coprire il costo dell’abbonamento. Se si effettua l’acquisto annuale, invece, con la prima richiesta, la differenza del costo rimane a carico del cittadino che, poi, non potrà sfruttare i voucher dei mesi successivi, infatti ogni voucher, va speso nel mese di emissione e non può essere cumulato con i precedenti.

Il bonus trasporti, è un beneficio legato al reddito del richiedente e non all’Isee familiare, questo significa che lo studente maggiorenne, tramite Spid o Cie, potrà farne richiesta in autonomia dichiarando il proprio reddito senza tenere conto di quello familiare.

Per gli studenti minorenni, dovrà farne richiesta uno dei due genitori, è consigliabile che a farlo sia quello dei due che ha il reddito minore.

L’iter del bonus dovrebbe concludersi ad aprile, questo mese dovrebbe essere possibile richiedere per la prima volta il bonus 2023 sulla nuova piattaforma.