L’art. 1283 del codice civile definisce anatocismo la determinazione di interessi su interessi già scaduti con la precisazione che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Sappiamo bene tutti come l’obbligazione nel pagare una determinata somma comporti, ai sensi dell’art 1282, anche l’obbligazione al pagamento di determinati interessi. Quest’ultimi possono essere corrisposti tenendo conto di un tasso legale o di una convenzione tra le parti mediante atto scritto.
È molto importante prestare attenzione al fatto che questa tipologia di interessi siano diversi da quelli moratori che invece vengono applicati quando il creditore decreta lo stato di messa in mora del debitore.
L’anatocismo ha maggior rilevanza all’interno del sistema bancario dove, gli istituti di credito solitamente addebitano al correntista gli interessi che maturano sul loro conto corrente.
L’art 1283 del c.c. è molto chiaro nel definire come gli interessi debbano essere dovuti da almeno sei mesi e come gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione successiva alla loro scadenza.
La norma in questione diventa applicabile ai soli debiti di valuta e non a quelli di valore. Inoltre, l’art. 1283 c.c. non viene applicato in materia tributaria, dal momento che esistono disposizioni speciali che regolano gli effetti della mora sui debiti.
L’anatocismo è invece applicato in ambito penale.
La Corte di Cassazione, relativamente all’anatocismo, ha stabilito che la prescrizione del diritto di ottenere la restituzione delle somme decorre dalla chiusura del rapporto con l’istituto bancario e non dalla data di ogni annotazione a debito degli interessi all’interno del conto corrente del contribuente.
Tuttavia il decreto Milleproroghe aveva stabilito che, relativamente alla prescrizione, i dieci anni decorrevano non dalla chiusura del conto corrente, ma dalla singola operazione bancaria. In questo modo si cercava di andare incontro al correntista che vedeva accorciati i tempi di presentazione del ricorso.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 aprile 2012, n. 78 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, co. 61 della L. n. 10/2011, Decreto Milleproroghe, per violazione dell’art. 3 Cost. La suddetta disposizione non rispetta il canone generale di eguaglianza e ragionevolezza tipico delle disposizioni legislative.
Il 2016 è stato un anno importante per la lotta all’anatocismo soprattutto nel settore bancario.
Con d.m. n. 343/2016, emanato dal Ministro dell’economia è stato definito che gli interessi debitori maturati nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito non possono produrre interessi, ad eccezione di quelli di mora. Inoltre, dal 2016 gli interessi debitori devono avere periodicità annuale come quelli creditori. Questi due tipi di interessi vanno calcolati entro il 31 di dicembre di ogni anno.
Secondo lo stesso decreto, qualora sussistono nuove aperture di linee di credito, gli interessi debitori devono essere contabilizzati separatamente dal capitale e che quelli relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento diverranno esigibili a dal 1° marzo relativo all’anno successivo a quello in cui essi maturano.
Ad oggi l’istituto bancario e il cliente possono decidere di pattuire il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido per le aperture di credito regolate in conto corrente.
Una distinzione importante da fare è quella tra anatocismo e usura. È fondamentale cercare di non confondere i due termini. Infatti, mentre l’anatocismo costituisce un illecito civile, l’usura costituisce invece un illecito penale, sanzionato pesantemente dal nostro ordinamento giuridico.
Relativamente al calcolo dell’anatocismo questo deve essere eseguito rielaborando contabilmente le operazioni pecuniarie compiute e valutando se l’ammontare degli interessi è stato inficiato dal computo di elementi che non avrebbero dovuto essere inseriti nella relativa base di calcolo.
Dal momento che parliamo di un calcolo un po’ complesso, il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un esperto.