Archivio per Categoria FAMIGLIA

ASSENZA AFFETTIVA NELLA VITA DEI PROPRI FIGLI: GENITORE CONDANNABILE

Il genitore che si disinteressa dei propri figli è tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale. Questa condotta rappresenta un illecito civile che incide in modo significativo sull’identità personale del bambino tanto da non poter essere compensata né dalla presenza dell’altro genitore né da un aiuto economico.

Ma non solo: l’assenza potrebbe avere anche risvolti penali.

I doveri genitoriali non si esauriscono nel semplice mantenimento, ma includono anche l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale.

Secondo la legge il genitore assente nella vita dei figli deve essere condannato a risarcire il danno agli stessi procurato. Tale risarcimento è dovuto non tanto per aver fatto mancare alla prole un sostegno economico quanto per il vuoto affettivo causato dall’assenza.

La privazione della figura genitoriale, agli occhi del legislatore e dei giudici, rappresenta una forma di illecito civile che giustifica un’azione risarcitoria del danno non patrimoniale, da liquidarsi tenendo conto di specifiche tabelle elaborate dal tribunale di Milano e prendendo come riferimento il periodo che va dalla nascita del bambino alla sentenza di condanna del genitore assente.

Attenzione però: può essere sanzionato anche chi ostacola la frequentazione tra il genitore e il figlio, in quanto tale condotta è lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità.

Ricordiamo che il genitore assente che ometta di corrispondere il mantenimento alla prole rischia anche una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, punito dal Codice penale con la multa fino a 1.032 euro e la reclusione fino ad un anno.

La responsabilità sussiste solo qualora l’autore non corrisponda il contributo economico consapevolmente e ripetutamente.

Inoltre, la formazione di una nuova famiglia non è una scusa valida per infischiarsene dei figli avuti precedentemente . Anche colui che ha intrapreso una nuova convivenza e abbia avuto altri bambini è comunque tenuto ad assumersi le proprie responsabilità genitoriali.

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COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA IL MANTENIMENTO AL PROPRIO CONIUGE?

Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro coniuge l’assegno di mantenimento, è disciplinato dall’articolo 156 sesto comma del codice civile.

Esso prescinde dal cosiddetto “periculum in mora” ed ha l’unica funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni patrimoniali sancite dal tribunale.

Tale sequestro non ha quindi natura cautelare presupponendo un credito già dichiarato ed esistente (anche in via provvisoria), e non necessita della gravità dell’inadempimento né del pericolo che nel tempo necessario per far valere il diritto questo possa essere pregiudicato da eventuali atti dispositivi del debitore.

A seguito della concessione del sequestro esso non si tramuta immediatamente in pignoramento.

Per la revoca del sequestro e’ necessario che vi sia il puntuale adempimento.

Ai fini della concessione del sequestro esistono due distinti campi di valutazione rimessi al giudice:

  • il primo, suscettibile di essere posto in discussione in caso di sopravvenienza di giustificati motivi è preordinato alla individuazione dell’entità della somministrazione di cui all’art. 156 comma 2 c.c., e richiede l’apprezzamento dei redditi delle parti e degli altri elementi di fatto di natura economica, o comunque valutabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti;
  • il secondo, ugualmente soggetto a revisione, trova fondamento nell’art. 156 comma 6 c.c., cui è estranea alcuna predeterminazione del limite entro cui va operata la distrazione, e che implica, in via esclusiva, un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a mortificare le finalità tipiche dell’assegno di mantenimento che e’ stato disposto.

Il giudice può anche sensi dell’art. 156, comma 6, del Codice civile ordinare a terzi, obbligati nei confronti del coniuge debitore, di pagare direttamente al coniuge (avente diritto all’assegno) quanto a questi è dovuto. L’ordine al terzo può estendersi anche all’assegno in favore dei figli minori, in quanto l’assegno a favore del coniuge affidatario o collocatario è di regola comprensivo sia delle somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge che non dispone di adeguati redditi propri, sia di quelle dovute a titolo di mantenimento dei figli e, quand’anche consista solo in quest’ultimo contributo, rappresenta pur sempre un credito dell’altro coniuge e la sua corresponsione da parte dell’obbligato si inserisce, necessariamente, nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, salva restando la destinazione dei relativi importi.

Il giudice ha facoltà di disporre l’ordine di pagamento dell’assegno di mantenimento o alimentare a terzi tenuti a versare anche periodicamente somme di danaro al coniuge obbligato alla corresponsione del medesimo assegno solamente se sia accertato l’inadempimento dell’obbligato perché, a differenza di quanto stabilito in tema di divorzio, al giudice non è consentito l’esercizio di detta facoltà in previsione del solo pericolo che il coniuge possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi. Il provvedimento può essere anche adottato con la sentenza di separazione purché siano rispettate le norme relative all’introduzione nel processo di domande nuove, quando siano emerse, nel corso del giudizio, le condizioni di inadempienza o di ingiustificato ritardo, cui esso è subordinato. La richiesta di emissione dell’ordine al terzo di versamento diretto a proprio favore di parte delle somme da esso dovute all’obbligato può essere proposta per la prima volta anche in appello, trovando nel caso applicazione il principio rebus sic stantibus, purché risulti sempre rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.

Il provvedimento non ha natura cautelare e, pertanto, non è soggetto al reclamo al collegio. L’emissione dello stesso, essendo espressione di un potere discrezionale del giudice del merito, è insuscettibile di sindacato di legittimità ove la motivazione appaia di per sé immune da vizi logico-giuridici.

L’articolo 156 del codice civile sancisce che il coniuge presti idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di mantenimento. Pericolo che può sussistere a fronte di comportamenti economici poco attenti o scellerati e ritardo nei pagamenti. Qualora il provvedimento non indichi il tipo di garanzia, la scelta è rimessa all’obbligato.

L’ipoteca può esser cancellata solo su disposizione del giudice ai sensi dell’articolo 2884 del codice civile ove non sussista più il pericolo di inadempimento.

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