Quando si interrompe un matrimonio le conseguenze si ripercuotono anche sul patrimonio dei coniugi. Da quel momento ciò che prima era della famiglia, dovrà essere ridistribuito. Oltre all’assegno di mantenimento, necessario a conservare lo status economico, occorre porre la necessaria attenzione anche sulla conservazione del patrimonio e della casa.
La giurisprudenza prevede che i figli debbano essere mantenuti da entrambi i genitori fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, che può avvenire anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
La scelta in merito al regime patrimoniale deve essere fatta durante la celebrazione del matrimonio. In mancanza di una dichiarazione in merito da parte dei coniuge, viene applicata sempre la comunione dei beni. Una delle caratteristiche principali di questo regime patrimoniale consiste nel fatto che i beni acquistati durante il matrimonio divengono comuni ad entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno dei coniugi all’atto di acquisto. Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.
Alternativamente a questo, la legge permette l’applicazione del regime patrimoniale di separazione. In questo caso i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni. Ciascun coniuge rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente.
In caso di separazione o divorzio, le conseguenze sul patrimonio familiare sono legate al fatto che i coniugi si siano uniti in regime di comunione o di separazione dei beni.
L’art.177 c.c. prevede che costituiscono oggetto della comunione:
- i beni acquistati, insieme o separatamente, durante il matrimonio ad esclusione di quelli personali
- i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione
- i proventi dell’ attività separata di ciascun coniuge, se non consumati al momento dello scioglimento della comunione
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Non rientrano, invece, nella comunione i beni ricevuti in donazione o in eredità e i beni ricevuti a titolo di risarcimento danni.
Con la separazione dei coniugi decade il regime della comunione dei beni e pertanto tutti i beni devono essere divisi in parti uguali tra i coniugi, inclusi i debiti, come per esempio un mutuo. I beni indivisibili per natura, sono oggetto di vendita e il ricavato viene diviso equamente. Qualora, invece, i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni, le controversie che potrebbero insorgere sono poche perché ognuno resta titolare dei propri beni.
Nel momento in cui i due coniugi decidono di lasciarsi, in mancanza di accordo tra di loro, è il giudice a regolare i loro rapporti, tenendo conto che il coniuge con il reddito più elevato paghi all’ex coniuge un assegno di mantenimento a meno che non sia giovane e formato da poter trovare un’occupazione; la casa coniugale è affidata al genitore con cui vivranno i figli, anche se questi non ne è il proprietario ed i coniugi hanno scelto la separazione dei beni.
Se ci troviamo nel caso in cui un coniuge sia il proprietario esclusivo dell’immobile e non ci sono figli a carico l’assegnazione della casa andrà quasi sicuramente a lui. Tuttavia, in casi di gravi condizioni di salute del coniuge non proprietario che non gli consentono di allontanarsi, le cose potrebbero andare in maniera diversa e potrebbe continuare a mantenere un diritto di abitazione.
Se però, sono presenti figli, l’interesse prioritario è il loro. Al momento della separazione, il tribunale assegna la casa coniugale al genitore con cui andranno a convivere i figli, anche se non ne è il proprietario .
Nel caso di separazione o divorzio in presenza di mutuo sulla casa coniugale, per la Banca non ha importanza chi avrà il diritto di abitazione, ma colui con cui ha stipulato il contratto di mutuo. Il mutuo è considerato un contratto autonomo rispetto a quello coniugale.
Dunque, anche in caso di rottura del vincolo matrimoniale matrimoniale le condizioni contrattuali restano le medesime. Tuttavia, il Giudice potrebbe intervenire per garantire una maggior tutela di uno dei due coniugi o dei figli.