Archivio per Categoria ENERGIA, LUCE E GAS

COME PUO’ DIFENDERSI IL CONSUMATORE DALLA MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO?

Spesso accade che, i consumatori, a seguito di un’offerta particolarmente conveniente, decidono di stipulare dei contratti con l’Ente per i servizi offerti.

Accede però che dopo un po’ di tempo l’azienda con cui si è sottoscritto il contratto comunica che il costo del servizio tenderà ad aumentare.

Ma quali sono le motivazioni? Spesso non sono ben chiare così come le modalità di recesso dal contratto. Possiamo subito dire che non si tratta di una pratica illecita dal momento che l’azienda ha il diritto di modificare il contratto ma questo deve essere fatto in seguito a reali esigenze.

Ciò che è invece importante è che il consumatore deve essere avvertito per tempo ovvero almeno 30 giorni prima della modifica. In questo caso l’utente deve avere la possibilità anche di poter recedere gratuitamente. Purtroppo non sempre le cose vanno come appena descritte.

Molte aziende di energia elettrica o gas inventano scuse tali  da non permettere al consumatore di recedere dal contratto. La più ricorrente è quella in cui sostengono di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del cliente circa la volontà di recedere dal contratto.

Può accadere che l’azienda faccia “orecchie da mercante” di fronte alla richiesta di recesso dal contratto da parte del contribuente.

È consigliabile, in questo caso, inviare un reclamo scritto direttamente all’azienda allegando la documentazione pertinente.

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DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLE BOLLETTE: CONVIENE?

Solitamente la domiciliazione bancaria delle bollette è utilizzata al fine di una gestione più sicura delle spese delle utenze domestiche (luce, gas, acqua) senza problemi.

E’ però importante cercare di capire quali possono essere i vantaggi concreti e quali problemi che possono sorgere.

Come sappiamo ormai bene, è possibile far addebitare in automatico sul proprio conto corrente le utenze di luce, gas e acqua, previa autorizzazione che il contribuente fornisce alla propria banca. Questo servizio permette di saldare in misura puntuale gli importi dovuti, ed è un grande vantaggio per le utenze di luce e gas che, soprattutto in questo periodo, hanno difficoltà nel veder saldare le proprie fatture alla scadenza stabilita.

Perché attivare la domiciliazione bancaria delle bollette?

Anche se può sembrare svantaggioso per l’utente, in realtà la domiciliazione bancaria delle bollette permette di eliminare i costi di commissione come invece avviene per gli altri tipi di pagamenti.

Inoltre, spesso alcune tipologie di offerte vantaggiose per le forniture di luce e gas sono sottoscrivibili esclusivamente se è attivata questa opzione di pagamento.

Altro vantaggio è determinato dal fatto che l’addebito sul proprio conto corrente non prevede il pagamento del deposito cauzionale previsto dal gestore per l’erogazione del servizio.

Senza considerare il fattore comodità: le fatture sono tutte pagate automaticamente evitando che siano attivate le procedure di recupero del credito relativo a fatture non pagate, come anche l’applicazione di interessi di mora.

C’è sicuramente anche un risparmio di tempo perso nelle code negli uffici bancari, postali o in altri luoghi dove è possibile pagare i bollettini.

Quali sono i rischi legati a questa scelta?

Nel periodo in cui viviamo, sicuramente la principale preoccupazione della domiciliazione bancaria riguarda la possibilità di errori da parte di chi eroga il servizio di luce, gas e acqua e quindi il vedersi sottrarre in conto corrente somme non conformi a quanto effettivamente dovuto.

Affinché questo errore possa essere rilevato è necessario continuare a porre maggiore attenzione alle fatture ricevute.

Tuttavia, attraverso il servizio di autolettura e la conservazione di uno storico dei costi e delle fatture già saldate, è sempre possibile verificare che non ci siano errori o addebiti insoliti.

E’ sempre possibile richiedere la sospensione della domiciliazione alla propria banca.

Il consiglio è sempre quello di informarsi per tempo presso il proprio istituto di credito circa le tempistiche e le modalità per disattivare il servizio o bloccare un singolo pagamento prima della scadenza della fattura quando, ad esempio, il saldo del proprio conto non copre l’importo della fattura.

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PREZZI ALLE STELLE PER BOLLETTE DI LUCE E GAS: QUANDO E’ VIETATO IL DISTACCO?

A causa  dei prezzi dell’energia elettrica e del gas alle stelle, è sempre più l’angoscia per i cittadini della somma da pagare su ogni bolletta in arrivo.

Ma cosa succede se le bollette di non vengono pagate? si rischia il distacco del contatore?

Al di là dei puntuali interventi del Governo per arginare una situazione di emergenza, ci sono dei punti fermi che devono essere tenuti in considerazione prima di tirare giù la levetta di un contatore per morosità.

L’Autorità competente sull’energia e le reti idriche (Arera), vieta di interrompere una fornitura senza preavviso, anche quando una bolletta non è stata pagata. Dunque ci si chiede: dopo quanto tempo avviene il distacco?

Il principale motivo per cui si rischia il distacco del contatore resta sempre il mancato pagamento delle bollette di luce e gas, soprattutto se ci troviamo nella condizione in cui il fornitore ha sollecitato più volte la regolarizzazione della situazione.

Tuttavia, anche in caso di morosità, esistono delle condizioni in cui l’Arera vieta il distacco del contatore, ovvero quando:

  • si ritiene che il cittadino moroso sia considerato «non disalimentabile», cioè quando deve restare attaccato ad una macchina per sopravvivere, o benefici di un bonus energetico, oppure si tratta di un ospedale, di una scuola, ecc.;
  • ci troviamo nei giorni di venerdì o sabato, prefestivo o festivo;
  • all’utente non è stata comunicata la costituzione in mora nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità;
  • il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha espressamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • c’è stato un reclamo scritto presentato dall’utente circa la ricostruzione dei consumi per un malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali e il venditore non ha fornito una risposta motivata .

Tuttavia, se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo è stato inviato dal cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo, tale vincolo non può valere in nessun caso;

  • l’importo relativo al mancato pagamento dell’utente risulta essere pari o inferiore al deposito cauzionale o alla fideiussione rilasciata dal cliente finale, oppure inferiore all’importo medio stimato relativo ad un determinato ciclo di fatturazione;
  • la morosità del contribuente è relativa al mancato pagamento per servizi diversi dalla fornitura di gas, acqua o luce o a pagamenti non contemplati in maniera espressa nel contratto di vendita.

 

Ma quali sono i termini prima che avvenga il distacco del contatore?

Il venditore ha l’obbligo, in primis, di mettere in mora l’utente. Affinché questo avvenga, deve inviare una raccomandata o una Pec indicando almeno le seguenti informazioni:

  • termine ultimo per eseguire il pagamento e la data di riferimento per calcolare questo termine;
  • l’ulteriore tempo dopo il quale, se il debito continua a non essere pagato, verrà chiesto al distributore di sospendere la fornitura;
  • in che modo l’utente deve comunicare l’avvenuto pagamento;
  • la possibilità che, tenendo conto delle condizioni tecniche del contatore dell’energia elettrica, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
  • i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
  • se la mora si riferisce ad importi non pagati relativamente a consumi di più di due anni, l’invito ad determinare la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.

Se l’importo richiesto non viene pagato entro il termine indicato all’interno della comunicazione di messa in mora, il fornitore chiederà al distributore il distacco del contatore entro 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica che comunicava la messa in mora.

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