Archivio per Categoria ENERGIA, LUCE E GAS

QUANDO UNA BOLLETTA VA IN PRESCRIZIONE?

La legge di Bilancio 2018 ha cercato di risolvere il problema relativo ai maxiconguagli dichiarando che non è possibile richiedere pagamenti relativi a consumi che riguardano un periodo superiore a 2 anni per quanto riguarda i consumi di luce, gas e acqua. In questi casi andrebbe applicata la prescrizione.

In questo periodo, alcune aziende hanno continuato a rifiutarsi di applicare la prescrizione breve trincerandosi dietro le falle della norma e costringendo i consumatori vittime di maxiconguagli a dover scegliere se procedere per le vie legali o accontentarsi di accettare e pagare il debito rateizzandolo.

Grazie alla legge di Bilancio 2020 è stata fatta chiarezza abrogando il comma della legge di Bilancio 2018 che rendeva, di fatto, inapplicabile la prescrizione biennale.

L’ARERA ha infatti stabilito che i consumi superiori a 2 anni sono  prescrivibili “in ogni caso”.

Cosa fare quindi in caso di ricezione di una maxi-bolletta?

Il cliente potrà far valere i suoi diritti legalmente, attraverso una gestione stragiudiziale della controversia.

E’ necessario infatti:

  • verificare la correttezza delle letture riportate in fattura per poterla contestare in caso di errori;
  • se i consumi superano il periodo previsto per la prescrizione, verificare lo storno degli importi non dovuti;

           E’ sempre bene scegliere con cura il proprio fornitore e farsi assistere, in caso di maxi-conguagli, da un consulente esperto

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MERCATO LIBERO O MERCATO DI MAGGIOR TUTELA?

Il mercato libero dell’energia viene ormai visto come una concreta occasione di risparmio per le famiglie italiane che hanno la possibilità di dare un taglio alla bolletta scegliendo le offerte più convenienti disponibili sul mercato libero.

Dal 1999 il mercato dell’energia nel nostro Paese è cambiato radicalmente. Non esiste più un singolo fornitore di energia elettrica e di gas. Nasce la concorrenza che da ai consumatori la possibilità di poter scegliere la soluzione più vantaggiosa e conveniente in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Allo scopo di tutelare l’interesse dei consumatori, i fornitori del mercato libero devono obbligatoriamente sottostare ad una serie di norme definite dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Ma qual è la differenza tra mercato libero e mercato di maggior tutela?

La principale differenza riguarda il modo in cui vengono definite le tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, ossia dei fattori determinati all’interno delle bollette.

Un’altra sostanziale differenza consiste nel fatto che all’interno del  mercato tutelato le tariffe vengono aggiornate ogni trimestre dall’ARERA che ha il compito di comunicare, in misura periodica, i prezzi in base all’andamento del mercato e ad altri fattori inerenti l’energia e il gas.

Proprio per questo motivo i consumatori all’interno del mercato tutelato avranno difficoltà a prevedere l’effettivo andamento delle bollette.

Ciò non avviene all’interno del mercato libero dove il consumatore negozia, con l’accettazione del contratto, le tariffe relative alla fornitura di luce e di gas. Inoltre, in base alla tariffa più conveniente, l’utente può decidere di retrocedere dal proprio contratto senza alcun costo aggiuntivo.

È bene sottolineare che, per quanto concerne gli altri costi, come ad esempio gli oneri di sistema o i costi per le reti, non esistono sostanziali differenze in quanto trattasi di costi fissi da applicare da ciascuna compagnia, sia che si tratti di mercato libero che di mercato di maggior tutela.

Bisogna evidenziare come circa il 40% delle offerte luce del mercato libero garantisce un risparmio rispetto al servizio di Maggior Tutela. Tuttavia, per avere dei risparmi sulla bolletta non basta lasciare il mercato tutelato.

È necessario saper individuare l’offerta giusta tra le tante opzioni presenti sul mercato e bisogna tener conto delle esigenze del consumatore.

Scegliere un’offerta poco conveniente può facilmente portare ad un aumento delle spese anziché ad un risparmio per l’utente.

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COME DIFENDERSI DAI CONGUAGLI DI BOLLETTE DI LUCE E GAS

Accade purtroppo e anche spesso che i consumatori si trovino di fronte a maxi-bollette o conguagli. Ciò può essere dovuto dai blocchi di fatturazione che possono riguardare i sistemi di alcune grandi aziende del settore, ma anche da ritardi o errori di comunicazione tra i distributori locali e i venditori.

Capita spesso che, a seguito di una autolettura comunicata dal cliente o della rilevazione della lettura da parte del distributore locale o a seguito del cambio del misuratore, vengano emessi maxi conguagli che vanno a fatturare tutti i consumi addebitati in precedenza.

Per questi casi la legge ha previsto la riduzione da 5 a 2 anni del periodo di prescrizione. In questo modo si è cercato di migliorare la situazione anche se purtroppo i casi di maxi bollette continuano ad esserci e sono spesso oggetto di denuncia da parte dei consumatori.

Ma cosa fare in caso di conguagli o maxi bollette?

Nel caso si verifichino queste condizioni che, soprattutto in questo periodo di profonda crisi, mettono il consumatore in difficoltà, si può agire con opportune indicazioni ovvero:

  • verificare che le letture riportate in fattura siano corrette e, in caso di errori, contestarla con un reclamo scritto;
  • gestire la pratica direttamente con l’azienda;
  • verificare correttamente lo storno degli importi non dovuti;
  • cercare di gestire nel migliore dei modi le eventuali azioni successive, in particolare le procedure di conciliazione paritetica.

È sempre bene, in questi casi particolari, avvalersi dell’assistenza di un esperto in materia.

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FINTI OPERATORI CHE SVUOTANO I CONTI CORRENTI DEI CONSUMATORI

Purtroppo sono sempre più le truffe che coinvolgono i consumatori.

Il nome di Enel viene spesso utilizzato per truffare poveri utenti. Molti di questi si sono trovati nella condizione di rispondere a telefonate serali in cui abili truffatori hanno fatto credere di dover riscuotere per conto di Enel importi di bollette non pagate, pena il distacco immediato del servizio energetico.

Molti consumatori, presi dal panico di restare senza energia elettrica, hanno accettato di sanare immediatamente il debito rilasciando i dati del proprio conto corrente. Quest’ultimo è stato svuotato nel giro di pochi giorni.

Altri contribuenti più sospettosi hanno pensato bene di segnalare ad Enel l’accaduto facendo partire le prime indagini.

È bene sapere che le bollette insolute non vengono mai notificate per via telefonica.

Qualora il contribuente risulti moroso, la compagnia prima manda un sollecito tramite posta raccomandata e, solo successivamente, procede ad interrompere il servizio.

Il conto corrente non viene mai neanche lontanamente nominato.

Un’altra cosa da verificare sempre, qualora si riceva la visita a domicilio di fantomatici operatori, è che questi siano muniti di tesserino aziendale con tanto di logo, foto e dati del dipendente.

Nessun operatore Enel è autorizzato a riscuotere denaro contante a domicilio.

Occhio quindi alle truffe e, nel caso vi trovate nella condizione di un operatore che vi chiede i dati del vostro conto corrente, è sempre bene non dare nulla telefonicamente e chiedere di inviare il contratto a casa.

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BOLLETTA NON PAGATA: COSA SUCCEDE E COME COMPORTARSI IN CASO DI ERRORE IN FATTURA

Ogni mese arrivano una sfilza di bollette da pagare. Che si tratti di energie elettrica, gas o telefonia, a volte diventa difficile per il consumatore ricordarsi tutte le diverse scadenze e gli importi sempre differenti. L’Ente che non riceve il pagamento della bolletta provvede ad inviare dei solleciti per avvisare l’utente. Se, anche dopo queste intimazioni di pagamento il consumatore non procede al saldo delle fatture, l’operatore telefonico è autorizzato ad adottare provvedimenti più seri.

Distinguiamo diversi livelli di morosità:

  • Morosità occasionale: se l’utente non ha pagato una sola bolletta. In questo caso l’operatore invia un reclamo e, in base ai giorni di ritardo nel pagamento, vengono addebitati gli interessi di mora.
  • Morosità persistente: qualora il non pagamento delle fatture vada avanti da diverso tempo e ai ripetuti solleciti non è seguito un pagamento. In questi casi si procede, se si tratta di telefonia, a ridurre la velocità di navigazione, dopo aver avvisato per l’ennesima volta il cliente, fino arrivare a interrompere la fornitura del servizio.
  • Morosità grave: riguarda tutti quei casi in cui il consumatore, dopo i ripetuti solleciti dell’operatore, puntualmente ignorati, e la conseguente interruzione del servizio, continua a non pagare la bolletta del telefono o internet. In questo caso si procede per vie legali con un decreto ingiuntivo a carico del moroso. Viene inviata una comunicazione in cui si comunica al consumatore quanto è dovuto alla compagnia telefonica e si determina una data entro la quale deve essere effettuato il saldo. Se non si procede col pagamento il passo successivo potrebbe essere l’eventuale pignoramento dei beni.

Gli utenti che non pagano le bollette telefoniche vengono iscritti nel Sistema Informativo sulle Morosità Intenzionali ovvero nel  registro dei cattivi pagatori. Si tratta di una banca dati in cui vengono inseriti tutti gli utenti morosi. Gli operatori di qualsiasi compagnia, prima di attivare un contratto procederanno a controllare se l’intestatario è iscritto in questo registro e potranno quindi avvalersi della facoltà di non attivare l’eventuale fornitura.

L’iscrizione nel Registro  ha una precisa scansione temporale. Se il contribuente provvede a saldare il proprio debito deve essere cancellato dal registro entro massimo 7 giorni.

Anche se l’utente continuasse a non pagare i suoi debiti, dopo 36 mesi dall’iscrizione, il suo nominativo non dovrà più essere iscritto all’interno del registro.

Ma attenzione: se c’è un errore in bolletta si deve pagare comunque?

Se ci accorgiamo che ci sono degli errori nella fattura che ci è arrivata, non bisogna assolutamente pagarla. Il consiglio è quello di procedere con un reclamo al proprio gestore segnalando l’eventuale errore nel calcolo del dovuto.

In questo caso l’Ente non potrà procedere all’interruzione del servizio.

Se lo facesse l’utente ha il diritto di chiedere i danni.

Le sanzioni a carico dei gestori telefonici in caso di interruzione del servizio nonostante il reclamo presentato possono variare da 5.800 euro fino a 58.000.

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IL MERCATO DI MAGGIOR TUTELA ESISTE ANCORA: OCCHIO ALLE TRUFFE!

Sono sempre più le telefonate che arrivano ai consumatori che annunciano la fine del mercato di tutela di luce e gas e invitano lo stesso, e anche urgentemente, a cambiare fornitore.

Bisogna stare attenti perché si tratta ovviamente di una truffa denunciata molto frequentemente.

La verità è che dall’altra parte della cornetta abbiamo un operatore di call center che ha come obiettivo quello di farci sottoscrivere un contratto di fornitura luce e gas con uno dei più di 700 venditori che operano in questo mercato.

Per convincere il consumatore a sottoscrivere un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e di gas, vengono date informazioni palesemente false e fuorvianti, come ad esempio la fine del mercato di maggior tutela di luce e gas che, per i cittadini, è prevista a gennaio 2024.

Purtroppo non tutti i consumatori sono a conoscenza di questa informazione e si ritrovano spesso e inconsapevolmente a sottoscrivere un contratto con un fornitore all’interno mercato libero e magari pagando anche più rispetto alle condizioni contrattuali precedenti.

Gli operatori, ovviamente, hanno come unico obiettivo quello di abbindolare il consumatore facendosi dare le informazioni minime necessarie come il codice POD e PDR, il codice fiscale e l’indirizzo della fornitura. Tutte informazioni servono per attivare un contratto di fornitura di luce e gas.

Per scoprire per chi lavorano queste agenzie è necessario farsi mandare la documentazione contrattuale che, ovviamente, non arriva preventivamente, quindi magari si presentano come Enel, Eni, Acea, A2A, Hera, cioè le aziende più conosciute, o come il distributore locale ma in realtà fanno sottoscrivere contratti per altri operatori semisconosciuti.

Il consumatore deve essere in grado di difendersi da queste truffe e per farlo è necessario seguire alcuni consigli:

  • non fidarsi dell’operatore che ci chiama: il suo unico scopo è quello di venderci qualcosa, senza interessarsi se sia più o meno conveniente per il consumatore;
  • non fornire mai i nostri dati e quelli all’interno delle nostre bollette a chi ce li chiede: all’operatore servono solo per avere le informazioni minime necessarie all’attivazione di un contratto;
  • mai dire “SI’” al telefono: potrebbero usarlo, registrandolo, per attivarci un contratto.

È sempre bene, in caso vi troviate di fronte a situazioni di questo tipo, agire seguendo i consigli di un esperto.

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DAL 2023 OCCHIO ALLE MODIFICHE NELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS

A partire dal 2023, l’Autorità di Regolazione per Energia (ARERA) ha chiesto un intervento sulle bollette di luce e gas. Lo scopo è quello di fornire a chi legge la bolletta maggiori informazioni e più garanzie di trasparenza sulle varie voci di spesa e sui costi.

È necessario, in questo periodo di crisi, dare al contribuente maggiori informazioni in modo tale da permettere una maggiore capacità di verifica e di confrontabilità.

L’obiettivo diviene quello di arricchire la bolletta sintetica che il consumatore riceve e in modo da specificare meglio le voci relative ai consumi delle altre spese sostenute.

Sarà così più facile anche orientarsi tra le varie offerte del mercato, scegliendo le migliori rispetto alla concorrenza e alle proprie esigenze.

La modifica dal 2023 delle bollette di luce e gas, specifica sulle modalità di calcolo, interverrà su:

  • la voce ‘Consumo annuo’ relativo agli ultimi 12 mesi;
  • la voce ‘Spesa annua sostenuta’ che somma le ultime 12 mensilità;
  • l’inserimento di un ‘Codice offerta’, ossia un numero identificativo utile per rintracciare facilmente le informazioni relative alla propria offerta e confrontarla con altre presenti sul mercato.

A tutela del consumatore, inoltre, l’ARERA ha annunciato altre novità per quanto riguarda i venditori. Questi ultimi dovranno sempre indicare la data di scadenza del contratto, ove prevista, e almeno una delle modalità di attivazione del Servizio Conciliazione gratuito dell’Autorità o di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore medesimo si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente e la cui procedura deve essere garantita obbligatoriamente.

Altra novità riguarda la riduzione delle tempistiche relative allo switching. Al fine di dare la possibilità al consumatore di valutare altre offerte o di segnalare altri casi di abuso o sospetti, si è prevista la possibilità del cambio di fornitore in qualsiasi giorno del mese. Infatti, mentre prima il cambio poteva avvenire entro 3 settimane, adesso si parla di un tempo di  24 ore che decorrere dalla richiesta del cliente.

Occhio dunque a queste novità in bolletta!

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COME DISDIRE L’ADDEBITO DEGLI ELENCHI TELEFONICI IN BOLLETTA

La nuova truffa a danno dei consumatori riguarda gli elenchi telefonici addebitati in bolletta senza che l’utente abbia mai richiesto l’attivazione di questo servizio. Si tratta di un servizio che ormai credevamo scomparso anche perché effettivamente gli elenchi non vengono neanche realmente consegnati. 

A ciascuno di noi sarà capitato di trovare nell’androne del proprio atrio condominiale gli elenchi telefonici spediti dai diversi operatori come Pagine Bianche o Pagine Gialle. Ormai, con le nuove tecnologie e con l’utilizzo di internet, per trovare un numero di telefono non c’è più bisogno dell’elenco telefonico.

Tuttavia, alcuni operatori stanno continuando a far pagare ai consumatori il costo per la spedizione degli elenchi telefonici.

Il contribuente deve porre molta attenzione nella lettura dei dettagli indicati in bolletta. Per capire se il servizio relativo all’invio dell’elenco telefonico viene addebitato, solitamente si trova la voce “corrispettivo annuo consegna elenchi telefonici”. L’addebito avviene solitamente nelle bollette relative ai primi mesi dell’anno.

Ma come disdire il servizio o reclamare il pagamento di un servizio mai arrivato?

Sicuramente, una volta verificato l’addebito per il pagamento dell’invio dell’elenco telefonico mai pervenuto, la prima cosa da fare è quella di inviare una disdetta all’operatore che gestisce la linea telefonica di casa.

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LA RATEIZZAZIONE DI BOLLETTE ESORBITANTI: LE NUOVE REGOLE DA CONSIDERARE

La legge di Bilancio 2022 ha previsto una nuova modalità di rateizzazione delle bollette disciplinando che “gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall’ARERA”.

In questo periodo in cui si sono registrati enormi rincari, l’ARERA ha stabilito delle regole precise da seguire affinché la rateizzazione possa essere quanto più conveniente per il contribuente che si trova in difficoltà nel pagamento di importi elevati dovuti all’aumento dei prezzi.

Il cliente che, in precedenza, riceveva una maxi bolletta o una fattura che non poteva pagare doveva necessariamente aspettare la scadenza per richiedere la rateizzazione. Quest’ultima era possibile soltanto nel momento in cui il fornitore inviava un sollecito di pagamento.

In realtà questa disciplina voluta dal legislatore è ancora valida ma le modalità di queste diverse rateizzazioni variano da azienda ad azienda. Alcune infatti, contrariamente a ciò che è stato definito dal legislatore, prevedono la possibilità del pagamento di un anticipo. Quello che è importante in questo periodo di rincari è che tutte le compagnie  hanno deciso di superare il limite fondamentale della legge: infatti, ad oggi, la rateizzazione può essere richiesta non appena la fattura è emessa senza dover aspettare che scada.

In questo ultimo periodo, infatti, sono state richieste delle modifiche sostanziali per semplificare e rendere efficace le rateizzazioni delle bollette relative alla fornitura di luce e gas nei confronti dei contribuenti.

Tre le più importanti:

  • consentire di rateizzare senza che la fattura debba prima scadere;
  • prevedere una prima rata pari al 25% del totale e non del 50% come avveniva precedentemente;
  •  la frequenza delle rate non deve tener conto della frequenza di fatturazione ma viene concordandola tra le parti;
  • cercare di mantenere la non applicazione degli interessi di dilazione;
  • prevedere la possibilità di piani di rateizzazione superiori ai 10 mesi.

È sempre bene consultare un esperto qualora queste norme non vengano rispettate.

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COSA FARE SE IL BONUS SOCIALE NON VIENE APPLICATO IN BOLLETTA?

La nuova procedura per ottenere il bonus sociale in vigore dal 1° gennaio 2022 prevede il riconoscimento automatico del bonus in bolletta, senza quindi la necessità di fare alcuna domanda.

Condizione essenziale è che l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS non deve essere superiore a 12.000 euro e a 20.000 per le famiglie numerose se si vuole usufruire del bonus.

Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti n. 50/2022 l’agevolazione sarà riconosciuta anche retroattivamente a decorrere dall’inizio dell’anno qualora il modello ISEE sia stato presentato tardivamente.

Cosa fare se ancora non è stato applicato alcun bonus sulle bollette di luce e gas?

Dopo la presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) da parte del contribuente, il sistema predisposto impiega circa un mese al fine di:

  • individuare la fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE;
  • effettuare le previste verifiche di ammissibilità sulla fornitura;
  • trasmettere agli operatori competenti i dati necessari per erogare il bonus in bolletta agli aventi diritto.

Dopo aver verificato questi dati, il bonus viene applicato dagli operatori all’interno della prima fattura successiva alla ricezione dei dati.

Dunque l’applicazione del bonus sociale dipende in primis dalla frequenza di fatturazione.

Potrebbe essere questo uno dei motivi per i quali chi ha presentato l’ISEE negli scorsi mesi potrebbe ancora non veder riconosciuto il bonus sociale nella bolletta ricevuta dal proprio operatore.

Se ci troviamo poi di fronte a forniture condominiali centralizzate, diverse sono le regole da considerare. In questo caso i tempi di erogazione potrebbero dipendere dalle tempistiche relative alla fornitura del codice PDR da parte del cittadino. Si tratta di un codice che identifica la fornitura condominiale, indispensabile per l’emissione del bonifico con il quale viene riconosciuto il contributo al cittadino.

Per l’erogazione del bonus bollette è necessario, quindi, considerare i tempi tecnici precisi.

Si consiglia di pazientare se non è ancora stato applicato ma si rientra in una delle ipotesi di cui sopra.

Se, nonostante il modello ISEE sia stato presentato per tempo, non è stato ancora erogato il bonus, si consiglia di consultare un esperto.

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