L’Arera, in un comunicato congiunto con l’Agcom pubblicato il 13 ottobre ha apportato chiarimenti su è possibile modificare i contratti relativi alla fornitura di luce e gas .
Il decreto Aiuti bis, entrato in vigore il 10 agosto, ha congelato in modo retroattivo anche gli avvisi arrivati nei mesi precedenti e fino ad aprile 2023. Nonostante questo, però, alcune imprese hanno continuato a modificare i contratti di luce e gas, vista l’impennata dei prezzi dell’energia, ma sono state aiutate anche da una normativa effettivamente confusa.
Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali riguardano i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali.
Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del dl 115/22 (il dl Aiuti bis), quindi sono ferme fino al 30 aprile 2023.
Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche riguardano modifiche delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula.
Esse comportano:
- un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore;
- lo scadere o la riduzione di sconti;
- il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile e viceversa.
Essendo già previste nelle condizioni contrattuali non hanno il carattere della unilateralità, e non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del dl 115/2022.
Bisogna considerare anche le offerte placet, cioè rinnovi delle condizioni economiche. Il rinnovo, consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti.
In questo tipo di offerte le condizioni contrattuali sono interamente stabilite dall’Autorità, tranne per il prezzo, di cui l’Arera stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore.
Il comunicato stampa di Arera e Agcm continua spiegando che sono giunte a entrambe le Autorità segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere, senza proporre un nuovo contratto.
Viene sottolineato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, in base a quanto previsto dall’articolo 1467 del Codice Civile, autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto.
Le Autorità specificano, inoltre, che il venditore non può ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale. Quest’ultima condotta, infatti, viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.