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LE NOVITA’ NEL DECRETO AIUTI QUATER PER CONTRASTARE IL CARO BOLLETTE DELLE AZIENDE

Dl 176/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre  ha riportato nuove novità in materia di aiuti ai consumatori contro il caro bollette derivante dalla crisi energetica che sta caratterizzando l’ultimo periodo.

In particolare, sono state confermate le misure contenitive quali i crediti d’imposta alle imprese anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il credito d’imposta si aggira attorno al 40% per le imprese energivore e  al 30% a quelle non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica.

Per quanto concerne invece il servizio gas, il credito ammonta al 40% per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Si ricorda che i crediti potranno essere utilizzati soltanto in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti di carattere generale entro il 30 giugno 2023. La scadenza vale anche per l’utilizzo dei bonus riferiti ai mesi di ottobre e novembre e quelli del terzo trimestre 2022. Il decreto ha specificato, inoltre, che le somme in questione non concorrono al reddito d’impresa della singola azienda e sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato l’ammontare del costo sostenuto.

Il credito può inoltre essere ceduto solo per intero ad altri soggetti.

Si ricorda che, chi decide di beneficiare dei crediti relativi al settore energetico e gas, è tenuto a

comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo maturato nel 2022.

Tale comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuata entro il 16 marzo 2023, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”.

COSA FARE NEL CASO IN CUI CI VENGA COMUNICATO IL DISTACCO DELLA FORNITURA PER MOROSITA’?

Bisogna sapere che i gestori, prima di procedere al distacco della fornitura per morosità del cliente, sono tenuti a seguire una precisa procedura. Quest’ultima prevede l’invio al consumatore di una lettera di messa in mora che, qualora venga ignorata, porterà all’invio di una successiva missiva di preavviso di distacco.

Qualora ci viene comunicato il distacco della fornitura del nostro servizio, la prima cosa che conviene fare è quella di verificare che ci siano arrivate delle comunicazioni di messa in mora.

Se questa procedura non è avvenuta,  è necessario presentare reclamo al gestore del servizio idrico in forma scritta attraverso i canali di contatto con i clienti previsti. Questi ultimi sono riportati solitamente in bolletta e sul sito web dell’azienda. All’interno del reclamo è necessario specificare le proprie ragioni circa la eventuale illegittimità del distacco.

È sempre bene, in questi casi, farsi assistere da un esperto al fine di verificare che il gestore abbia seguito puntualmente la procedura prevista, o comunque per concordare una eventuale rateizzazione del debito, al fine di evitare il distacco della fornitura.

PROROGA DEL MERCATO DI MAGGIOR TUTELA AL 2024

Il decreto Aiuti quater ha definito l’allungamento dei tempi per il mercato di maggior tutela. Con il nuovo provvedimento, infatti, approvato dal governo Meloni la scadenza della maggior tutela non sarà più il 1° gennaio 2023, ma il 10 gennaio 2024.

Questa nuova scadenza è importante per chi non è ancora passato al mercato libero e si trova nel mercato di maggio tutela (secondo Arera, circa 7,3 milioni i clienti domestici, ovvero il 35,6%). Questi contribuenti avranno un anno di tempo prima di passare a un’offerta del mercato libero.

Il consiglio è quello di non farsi coinvolgere se si ricevono telefonate dai call center che avvertono che se non si fa il passaggio subito si rischia magari l’interruzione della fornitura, perché non è assolutamente così. Anche per chi è già nel mercato libero non cambierà nulla , mentre se vorrà potrà tornare ancora per un anno al mercato tutelato.

La proroga a gennaio 2024 del mercato tutelato è stata giudicata positivamente ma con qualche critica. Sembra che gli aiuti del nuovo decreto siano rivolti più alle imprese che alle famiglie.

Questa misura è stata tuttavia definita del tutto insufficiente a fronteggiare la crescente difficoltà delle famiglie, soprattutto con l’inverno alle porte. Per alcuni, infatti, potevano essere adottate ulteriori misure come quella della rateizzazione delle bollette, riservata per ora esclusivamente alle aziende.

Staremo a vedere quali saranno le ulteriori misure che verranno introdotte per fronteggiare il caro bollette e aiutare i contribuenti.

LE FASCE ORARIE IN BOLLETTA: CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO

Quando leggiamo la nostra bolletta possiamo facilmente notare come il nostro consumo venga suddiviso in fasce orarie. Di cosa si tratta?

Si tratta di scaglioni introdotti circa 15 anni fa dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) mediante la delibera 181/2006 con la quale è stata recepita la direttiva 2003/54/CE per le norme comuni relative ai mercati dell’energia elettrica.

I costi fatturati a ciascun contribuente variano in base ai consumi effettuati all’interno di ogni singola fascia oraria.

Le fasce che vediamo sono F1, F2 ed F3.

La prima fascia, la F1, viene applicata dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Essa tiene conto delle ore del giorno durante le quali viene erogata la maggiore quantità di energia. In questa fascia il prezzo dell’energia elettrica è più alto anche perché, per riuscire a soddisfare tutta la domanda, subentrano le centrali elettriche alimentate a gas.

La seconda fascia, invece, F2 , copre le ore che vanno dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì e, per quanto riguarda il sabato, dalle 7 alle 23. In questi orari la domanda di energia elettrica è relativamente ingente e quindi i prezzi dovrebbero essere più bassi di quelli della F1.

Infine, la fascia F3 viene applicata dal lunedì al sabato dalla mezzanotte alle 7 e poi ancora dalle 23 fino alla mezzanotte seguente. Questa fascia è attiva 24 ore su 24 le domeniche e durante i giorni festivi. In questi scaglioni la domanda di elettricità è al minimo e dunque le tariffe sono più basse.

A seconda che il contribuente decida di far parte del mercato tutelato o di quello di maggior tutela, le fasce orarie hanno un trattamento differente.

Per quanto riguarda il mercato tutelato, infatti,  le tariffe per ogni singola fascia sono decise da Arera che provvede ad aggiornarle ogni trimestre. All’interno del il mercato libero invece, i gestori applicano le tariffe secondo logiche commerciali proprie.

È bene sapere che i clienti domestici che sottostanno al regime di maggior tutela godono di solito di due fasce orarie, chiamate F1 e F23, quest’ultima non è altro che la somma di F2 e F3.

In questo momento critico in cui il costo dell’energia elettrica è arrivato alle stelle, il consiglio è quello di sfruttare il più possibile gli orari in cui l’energia elettrica ha il costo minore per poter risparmiare. Occhio dunque alle fasce orarie!

COME LEGGERE UNA BOLLETTA DI ENERGIA ELETTRICA?

Non tutti i consumatori che ricevono la bolletta di energia elettrica sono in grado di capire cosa stanno pagando e come è suddiviso l’importo fatturato.

Andiamo dunque a vedere, nel dettaglio, quali sono le relative voci di spesa inserite all’interno della nostra bolletta.

La spesa per la materia energia comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale.

Per i clienti serviti in maggior tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico, la voce comprende anche l’applicazione dello sconto per tale emissione.

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore, invece, comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia elettrica da loro consumata.

Essa corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione e di trasporto, distribuzione e misura. È comprensiva anche agli importi fatturati relativi alle componenti di incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi.

All’interno della fattura troviamo anche la  voce “spesa per oneri di sistema”. Essa è relativa agli importi fatturati che si riferiscono a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.

A volte vengono inseriti, all’interno della fattura, anche dei ricalcoli. Questa voce è presente solo se si sono verificati ricalcoli per una modifica dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; oppure una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo.

Con la voce “altre partite”, invece, vengono fatturati gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente finale per oneri diversi rispetto a quelli relativi alla Spesa per la materia energia, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri generali. Se il consumatore ha inoltre richiesto il bonus sociale, questo deve essere obbligatoriamente indicato all’interno della fattura corrisposta.

Il bonus sociale elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

IL CORRISPETTIVO C-MOR ALL’INTERNO DELLA BOLLETTA: DI COSA SI TRATTA?

Al cliente che riceve una bolletta di energia elettrica può capitare che, sotto la voce “Altre partite” compaia la dicitura “Corrismettivo C- Mor”. Di cosa si tratta?

È un corrispettivo specifico indicato in bolletta che può essere addebitato al cliente dall’attuale venditore a titolo di indennizzo a favore di un precedente venditore, per il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente stesso. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente venditore, quest’ultimo può chiedere  quanto stabilito all’Autorità.

Quando questo accade, all’interno della bolletta compare la scritta: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il “Corrispettivo C-MOR”, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette.”

Questo corrispettivo si basa un semplice, ma fondamentale principio ovvero che tutti i consumi vanno pagati. Dunque cambiare continuamente fornitore non è una soluzione per annullare i pagamenti in pendenza.

Affinché il fornitore riceva il pagamento di questo indennizzo, dovrà rispettare una serie di condizioni. Per prima cosa la richiesta deve essere effettuata in un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data del cambio gestore.

Altre condizioni da rispettare sono:

  • la morosità deve riguardare clienti alimentati a bassa tensione;
  • deve essere consegnata al cliente la dichiarazione di morosità;
  • il debito pregresso deve risultare non saldato;
  • Il calcolo della morosità non deve tener conto di malfunzionamenti del contatore;
  • l’Addebito del corrispettivo CMOR deve essere pari ad almeno 10€.

Cosa succede se in seguito ad un cambio fornitore ci viene richiesto il pagamento del corrispettivo CMOR anche se abbiamo già pagato tutte le vecchie bollette?

In questo caso è possibile inviare un reclamo scritto al vecchio fornitore. Quest’ultimo deve contenere la documentazione che attesta tutti i pagamenti effettuati e la ricezione del Corrispettivo CMOR. Il fornitore  è chiamato a rispondere obbligatoriamente  entro 40 giorni lavorativi dalla data dell’invio. 

ADDIO AL MERCATO DI MAGGIOR TUTELA ANCHE PER I CONDOMINI

Oltre ai rincari per il prezzo dell’energia elettrica che ormai ci assale, arriva un nuovo allarme su fronte del caro bollette: anche i condomini dovranno dire addio al mercato di maggior tutela della luce a partire da gennaio 2023. Le famiglie, invece, sono hanno ancora un pò di tempo: per loro, infatti, il mercato tutelato per l’elettricità scade il 10 gennaio 2024.

La scadenza in vista per i condomini si aggiunge a quella, sempre a gennaio, del servizio di tutela del gas naturale per famiglie e microimprese e l’Authority, ha segnalato da tempo a Governo e Parlamento la necessità di far slittare questa scadenza.

Sono molti i consumatori che si sono ribellati a tale decisione e che hanno chiesto almeno un allineamento della scadenza del mercato di maggior tutela della luce con quello del gas.

Purtroppo i condomini vengono visti come microimprese e in quanto tali vengono trattate.

Non è infatti comprensibile come ci sia sia una disparità di trattamento tra chi vive all’interno di una palazzina e chi in un’abitazione indipendente.

Si è più volte infatti, chiesto all’Arera di correggere tale disparità.

I servizi relativi al mercato di maggior tutela, cioè con prezzo e condizioni contrattuali definiti dall’Autorità per l’energia, sono rivolti a famiglie e microimprese che non abbiano ancora scelto un venditore nel mercato libero. Le scadenze relative alla fine di tale servizio vengono definite dall’Autorità. Quest’ultima è delegata ad adottare disposizioni per assicurare il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero garantendo al consumatore una fase graduale.

QUAL E’ LA CAUSA DELL’AUMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA ANCHE IN CASO DI ENERGIE RINNOVABILI?

Siamo ormai tutti consapevoli di come il prezzo del gas sia in continuo aumento e di come quest’ultimo sia strettamente legato al contesto economico politico e mondiale, ma anche alla speculazione degli operatori finanziari che possono approfittare della crisi geopolitica attuale. La causa principale dell’aumento del prezzo del gas, in questo particolare momento, è legata alla guerra in Ucraina e alle conseguenti tensioni con la Russia, che, è stato il primo Paese fornitore di metano in Europa.

Molti non sono a conoscenza del fatto che il fattore che più incide sul prezzo dell’elettricità è il gas perché in Italia più della metà dell’energia elettrica si produce nelle centrali a gas, per cui se il prezzo del gas aumenta, anche il costo di produzione dell’energia elettrica aumenta.

Cosa succede ai consumatori che hanno un contratto che prevede la fornitura di energia completamente da fonti rinnovabili?

Nel nostro Paese sono aumentate le bollette anche per chi ha un contratto che prevede fornitura di energia completamente da fonti rinnovabili. Il motivo principale è derivato dal prezzo dell’energia che è definito dal sistema del prezzo marginale. Quest’ultimo ha come obiettivo quello di garantire un prezzo incentivante all’energia prodotta da fonti rinnovabili .

Parliamo di un sistema articolato e complesso il cui risultato è che il prezzo di tutta l’energia elettrica è determinato dal costo di produzione più alto in quel momento. Dunque, quando il prezzo del gas aumenta, anche il costo dell’energia proveniente da fonti rinnovabili aumenta, perché è allineato alla modalità di produzione più costosa, che al momento è quella ottenuta con l’utilizzo del gas.

Ne consegue che anche il prezzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili resterà alto per un po’ di tempo.

QUANDO CONTESTARE LA MODIFICA DEL CONTRATTO DI LUCE E GAS?

L’articolo 3 del decreto Aiuti-bis cita che «fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte».

Il provvedimento impedisce fino alla data indicata la possibilità per il fornitore di modificare unilateralmente il contratto inserendo una clausola con cui ridetermina il prezzo di luce o di gas. Trovarsi nel frattempo una bolletta con aumenti incontrollati è, pertanto, da contestare.

Dunque un contratto viene cambiato in modo unilaterale quando solo una delle parti introduce delle modifiche ad una clausola. il rapporto tra fornitore e utente è regolato anche dal «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali».

Tale Codice, all’articolo 13, disciplina termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. L’Arera specifica che sono variazioni unilaterali quelle previste in contratto, che consentono al venditore di variarlo ma che, in quanto tali, ricadono nella sospensione della loro efficacia imposta dal decreto Aiuti bis.

Non sono da considerare variazioni unilaterali quelle che consentono la modifica o l’aggiornamento delle condizioni economiche già contenute nel contratto al momento della stipula.

Quando quindi in consumatore può contestare la bolletta?

Quando le nuove clausole non rispettano la sospensione stabilita dal decreto Aiuti bis e, quindi, sono state inserite o cambiate in modo unilaterale.

Sono da considerarsi illegittimi nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas le proposte per rinegoziare i contratti per un dichiarato squilibrio tra il costo dell’energia e il prezzo pagato. Il consumatore può rifiutare questa rinegoziazione e il fornitore non può intervenire per conto suo senza il consenso del cliente.

Quello che, invece, può fare il gestore è proporre la risoluzione del contratto in essere e la sottoscrizione di uno nuovo con condizioni diverse. Cosa che, ovviamente, il consumatore non accetterà facilmente.

I POSSIBILI INTERVENTI DEL NUOVO GOVERNO CONTRO IL CARO BOLLETTE

Molti contribuenti attendono con ansia i primi interventi del governo Meloni su un argomento ormai all’ordine del giorno, ovvero quello del caro bollette.

Si pensa, infatti, che le nuove proposte riguarderanno soprattutto le imprese. Ad esse continuerà ad essere riconosciuto del credito d’imposta. L’obiettivo è sempre quello di cercare di attenuare il peso delle fatture con importi triplicati che hanno portato molte attività a rischio chiusura.

Si tratta di una misura che al Governo costa poco meno di cinque miliardi e che dovrebbe essere finanziata con il tesoretto avanzato dai conti pubblici grazie al deficit inferiore alle attese: circa 10 miliardi a disposizione. Il credito d’imposta per l’energia elettrica verrà erogato nei confronti di  imprese che hanno registrato aumenti almeno del 30% rispetto all’abituale esborso per le forniture.

Cosa è invece previsto per i consumatori?

Saranno previsti dei bonus sociali, già erogati in precedenza dal governo Draghi ma con un’eccezione: si sta pensando, infatti, di non considerare il parametro Isee che ha reso in qualche caso difficile l’individuazione della platea realmente bisognosa.

Il nuovo parametro utilizzato riguarderebbe, infatti, il reddito effettivo dei contribuenti e non quello che fa riferimento a due anni addietro.

Nuova novità dovrebbe essere quella di inserire una moratoria di sei mesi per le fatture non saldate. Si cerca in questo modo di superare il periodo più complicato, in attesa di una primavera in cui i consumi calino e anche i prezzi facciano registrare un ripiego.

Il nuovo governo sta pensando anche ad un intervento nei confronti dei più giovani: si pensa di introdurre un ulteriore aiuto nei confronti delle coppie under 35 che intendono acquistare la prima casa.

Ma ci saranno risorse sufficienti per far fronte a tutto questo? Si cercherà di trovare una soluzione anche per far quadrare i conti dello Stato e allo stesso tempo far fronte a questo inevitabile problema che sta vedendo già la chiusura di storiche attività nei diversi Paesi e che sta mettendo in ginocchio quasi tutti i contribuenti.

Il governo è già al lavoro.