Archivio per Categoria CONSULENZA PENALE E AMMINISTRATIVA

COME DIFENDERSI DALLE MULTE FALSE?

Capita molto frequentemente di trovarsi recapitata a casa una multa  stradale per infrazioni che non sono state mai commesse.

Cosa fare in questi casi?

Dinanzi a una richiesta di pagamento proveniente dalle autorità, la prima reazione dell’automobilista è quasi sempre quella di pagare  dal momento che molto spesso non si ricordano i fatti, soprattutto se accaduti a distanza di mesi. D’altro canto c’è chi, per evitare sanzioni più pesanti, evita anche di fare ricorso.

Purtroppo accade che anche la polizia sbaglia. Quasi sempre si tratta di errori materiali. Può succedere infatti che, nel momento in cui l’agente della polizia, all’interno del proprio ufficio, compila il verbale da notificare al trasgressore, digiti sulla tastiera del computer un tasto sbagliato. Se non si legge ciò che si è scritto, l’errore di una lettera o di un numero fa arrivare la multa a un soggetto diverso, del tutto estraneo alla violazione stradale. 

Se il proprietario del veicolo ha un fondato dubbio di non aver commesso l’infrazione la prima cosa da fare è non pagare. Ricordiamo che l’adempimento spontaneo esclude la possibilità di un  ricorso, anche se ci si accorge, in un momento successivo, di non aver commesso l’infrazione. 

Bisogna però ricordarsi che i tempi per presentare ricorso sono di soli 30 giorni per il ricorso al giudice di pace o 60 giorni al prefetto.

Ovviamente per procedere sarà necessario raccogliere le prove di non essersi trovati nel luogo e all’orario indicato nel verbale. Se ritenete di non essere stati nel luogo indicato nel verbale, a quella specifica ora, potrete recarvi presso la vostra assicurazione che vi ha installato  il gps in auto per farvi rilasciare una attestazione in cui si dichiari dove effettivamente era situato il vostro veicolo in quella frazione di tempo. Tale documento può essere usato per chiedere l’annullamento della multa.

Il tentativo di ricorso in autotutela non sospende tuttavia i termini per poi fare ricorso al giudice di pace o al prefetto. Pertanto, in caso di mancata risposta bisognerà prepararsi a procedere per le vie ordinarie prima che scadano i suddetti termini. 

COSA SUCCEDE SE SI LASCIA L’AUTO IN SOSTA CON AREE DELIMITATE DA STRISCE GIALLE?

Cosa succede se si parcheggia l’auto su zone delimitate da linee gialle? Partiamo dal fatto che le linee di colore giallo stanno a segnalare zone che sono riservate a particolari categorie di utenti o di veicoli. Occupare aree che sono contraddistinte dal colore giallo non è mai un’azione corretta.

Sono contraddistinte da zone gialle:

  • le aree di sosta riservate alle persone invalide;
  • le zone per la fermata dei bus per il trasporto pubblico;
  • i cantieri per l’esecuzione di lavori sulla sede stradale;
  • gli spazi riservati allo stazionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
  • le aree in cui la sosta è vietata;
  • le corsie per la circolazione riservata a determinati veicoli (bus, biciclette, ecc.).

E’ dunque evidente come l’uso del colore giallo è sempre collegato ad esigenze importanti e non certo secondarie per cui è della massima importanza evitare di occupare con il proprio veicolo queste aree, zone o corsie.

Quali saranno, quindi, le conseguenze per il conducente che lascia il proprio veicolo in sosta in aree che sono delimitate da strisce gialle?

La giurisprudenza prevede per chi lascia il veicolo negli spazi riservati alla sosta e alla fermata dei mezzi pubblici una sanzione da euro 41 ad euro 168 se si tratta di ciclomotori o motoveicoli e da euro 87 ad euro 344 se si tratta di autoveicoli.

Per chi lascia il veicolo negli spazi riservati alla sosta o alla fermata dei veicoli per persone invalide invece, è prevista una sanzione da euro 88 ad euro 328 se si tratta di ciclomotori o motoveicoli e da euro 165 ad euro 660 se si tratta di autoveicoli.

In tutti gli altri casi di sosta in aree delimitate da strisce gialle, infine, la sanzione amministrativa è pari ad una somma compresa tra euro 25 ed euro 100 se la violazione è commessa con un ciclomotore o un motoveicolo e tra euro 42 ed euro 173 se è commessa con autoveicoli.

Attenzione però: la legge stabilisce anche la rimozione del veicolo in tutti i casi in cui la sosta è vietata e quindi anche quando la sosta, per vari motivi, è vietata nelle aree delimitate da linee gialle.

E per ottenere la restituzione del tuo veicolo sarà quindi successivamente necessario pagare le spese di intervento, rimozione e di custodia al titolare del deposito.

LE CONSEGUENZE PENALI DI CHI ATTRAVERSA LA STRADA COL CELLULARE

In realtà non esiste alcuna norma che disciplini l’attraversamento pedonale col cellulare. L’unica disposizione all’interno del Codice della strada  da cui si può evincere il divieto di attraversare la strada col cellulare stabilisce l’obbligo per il pedone, all’atto dell’attraversamento della carreggiata, di prestare «l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri».

Dunque sarà la polizia municipale a stabilire se l’occhio sul telefonino era tale da escludere qualsiasi prudenza nei confronti dei veicoli e di se stessi.

In questi casi la multa sanzionabile potrebbe andare da 25 a 100 euro. Multa che scatta anche se il pedone attraversa la strada fuori dalle strisce o in senso diagonale ai due marciapiedi.

Una seconda conseguenza dell’attraversamento della strada col cellulare in mano può derivare in caso di investimento. L’assicurazione potrebbe rifiutare l’indennizzo per il pedone distratto.

Se infatti un pedone viene investito da un’auto, la responsabilità del conducente si presume in automatico «salvo questi riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Ciò vuol dire che, in assenza di prove, anche se il pedone era distratto da un cellulare, quest’ultimo va sempre risarcito.

Ovviamente il fatto che il pedone sia distratto dallo smartphone non autorizza certo il conducente a investirlo se riesce a vederlo con congruo anticipo tanto da evitarlo. La responsabilità è esclusa solo quando la presenza del passante si pone come improvvisa e inevitabile.

AUTO PARCHEGGIATA IN DOPPIA FILA: COSA SI RISCHIA?

Il vizio del parcheggio in doppia fila è un problema consueto nel nostro Paese. La scelta di l’auto in doppia fila ostacola spesso il traffico veicolare, rendendo problematica la circolazione in strade strette e a doppio senso, e oppure bloccandola totalmente quando transitano tram, bus e mezzi pesanti.

Le soste non autorizzate causano importanti rallentamenti su tutte le linee, specie nelle grandi città, causando inevitabilmente disagi ai passeggeri ma anche un danno economico non trascurabile all’azienda stessa.

Un dei danni delle soste in doppia fila è quello causato al servizio pubblico: se autobus e tram ritardano o fanno meno corse per via degli ingorghi, le persone che fanno uso dei mezzi compreranno meno biglietti e questo a lungo andare diminuirà le entrare dell’azienda.

Il servizio di trasporti Atm ha rilevato che, nel 2018, sono state ben 2753 le interruzioni di pubblico servizio di bus e tram, di cui solamente 679 sono imputabili a incidenti fra terzi. L’incredibile dato è che 1.873 interruzioni, ovvero quasi 5 al dì, sono la conseguenza delle soste in doppia fila.

L’ATM ha calcolato che l’interruzione, la  tipologia dell’interruzione, e le eventuali deviazioni dai percorsi previsti, causano danni variabili. In generale, il danno è compreso da 90€ a 1500€.

Il Codice della Strada  vieta esplicitamente la sosta in doppia fila: l’articolo 158, comma 2, lett. c infatti, prevede una sanzione amministrativa da 24 a 97 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 41 a 168 euro per i restanti veicoli.

Ci sono tuttavia alcuni casi in cui il parcheggio in doppia fila è consentito.

L’articolo 54 del Codice Penale stabilisce che:“ non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”

Dunque, affinché un parcheggio in doppia fila non sia sanzionabile, è necessario che:

  • deve esserci urgenza;
  • la situazione di pericolo deve essere non altrimenti evitabile: in pratica, non deve essere possibile trovare soluzioni alternative se non quella di violare il codice della strada;
  • deve esserci una condizione di gravità: di entità tale da porre l’automobilista o altra persona in una situazione di pericolo per la vita o per l’integrità fisica.

IN QUALI CASI NON E’ POSSIBILE IL RINNOVO DELLA PATENTE?

Sappiamo tutti che per guidare un’auto è fondamentale avere una patente e che per averla è necessario superare due prove al fine di certificare la conoscenza delle regole della strada e la capacità di guidare un veicolo in sicurezza.

È importante anche affrontare una visita medica, necessaria per valutare la presenza o meno di patologie invalidanti.

Chiunque guidi un veicolo a motore ha l’obbligo di rinnovare, prima della scadenza, la propria patente. Ricordiamo che ci sono delle patenti, come AM, A1, A2, A, B, B1 e BE che devono essere rinnovate ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni, ogni 5 fino ai 70, ogni 3 fino agli 80 e ogni due dopo gli ottant’anni.

Differenti sono le patenti per determinate categorie di veicoli, cioè le C1, C1E, C, CE  che devono essere rinnovate invece ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni e ogni 2 dopo questa soglia. Infine, le patenti D1, D1E, D e DE devono essere rinnovate ogni 5 anni fino ai 70 anni, ogni 3 fino agli 80 e ogni due dopo il superamento degli ottant’anni.

Una commissione medica autorizzata dalla asl ha il compito di capire, sia per l’ottenimento che per il rinnovo della patente, se l’automobilista è in grado di guidare o meno.

Sono diverse le patologie che impediscono il rinnovo della patente.  Se l’automobilista è affetto da patologie cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche o altre malattie che impediscano la normale guida al volante, non potrà ottenere né la patente né il suo rinnovo. Questo al fine di evitare che chi è alla guida del veicolo possa provocare danni alla sicurezza stradale oltre che a sé stesso.

CHIACCHIERARE PER STRADA: QUANDO SCATTA LA MULTA?

Chiacchierare con amici e parenti è sempre consentito dalle legge ma è importante analizzare le modalità con cui lo si fa se non si vuole incorrere in alcuna sanzione.

Non è sempre consentito infatti fermarsi a chiacchierare, specie quando questo comportamento può portare a grossi disagi per la strada.

Ad esser vietato dal Codice della strada è il fermarsi a parlare con altre persone sul marciapiede. Il Codice vieta gli assembramenti, che vengono puniti da multe piuttosto salate. Bisogna infatti tener conto che il codice non si applica solamente a chi è alla guida di un veicolo, ma a chiunque si trovi in strada.

In base all’articolo 190 del Codice della Strada “E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessita’; è, altresi’, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni”.

Ne consegue che, fermarsi a chiacchierare in gruppo sul marciapiede è un comportamento da evitare, se non si vuole rischiare di pagare una sanzione che andrà tra i 25 e i 100 euro.

La regola del Codice della strada è chiara, ovviamente sta poi alla valutazione del singolo agente di Polizia il pericolo o meno di assembramenti nel caso specifico.

Ma non è finita qui. È bene sapere che esistono poi altri divieti e altre azioni che è bene evitare quando ci si trova sul marciapiede. Per esempio, si rischia una multa anche se si gioca, ci si allena, si prende parte a manifestazioni sportive non autorizzate nella zona delimitata dai pedoni e si usano tavole, pattini o acceleratori di andatura, compresi i monopattini oltre una determinata velocità.

Attenzione quindi a fermarsi a chiacchierare con un gruppo di amici sul marciapiede, forse è meglio andare al bar più vicino.

PREAVVISO DI SFRATTO: COSA SUCCEDE?

Nel momento in cui viene convalidato uno sfratto, il giudice determina una data, detta di esecuzione, per il rilascio dell’immobile interessato da parte dell’inquilino moroso.

Quando questo non avviene, il locatore provvede a notificare all’inquilino, a mezzo ufficiale giudiziario, l’atto di precetto redatto da un avvocato, intimandogli di rilasciare l’immobile entro 10 giorni dalla notifica, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata con aggravio di spese a suo carico.

Trascorso anche tale termine, l’avvocato procederà alla notifica del preavviso di sfratto. Quest’ultimo consiste in un documento all’interno del quale vengono indicati data e ora in cui l’Ufficiale Giudiziario effettuerà il primo accesso nell’immobile interessato al fine di chiedere all’inquilino la restituzione dell’appartamento al locatore.

Il primo accesso viene solitamente effettuato dall’Ufficiale Giudiziario senza l’intervento anche della forza pubblica. Qualora all’interno dell’appartamento non ci sia nessuno o se l’inquilino si rifiuta di abbandonare l’immobile, ad esempio perché non ha trovato un alloggio sostitutivo, viene fissato un nuovo accesso.

Quando quest’ultimo avviene l’Ufficiale si potrà avvalere di strumenti di natura coercitiva, come l’ingresso forzato con l’ausilio di un fabbro o l’intervento della forza pubblica, onde ottenere l’immissione del proprietario nel possesso dell’immobile.

Possiamo quindi dire che solitamente il primo tentativo dell’Ufficiale giudiziario si trasforma quasi sempre in una semplice formalità. Il fine è quello di verificare la disponibilità al rilascio spontaneo dell’immobile e la sussistenza di eventuali particolari problematiche, con la conseguenza che per l’effettiva liberazione dell’appartamento occorrono generalmente almeno due accessi.

COSA SUCCEDE IN CASO DI PARCHEGGIO ABUSIVO SU AREA PRIVATA?

È bene sapere che, laddove si verifichi una situazione in cui un cittadino parcheggi in un luogo privato, le forze dell’ordine non possono intervenire a ristabilire la legalità attraverso mute o verbali.

E questo perché gli agenti non possono intervenire all’interno delle aree private.

Se quindi una zona è espressamente individuata come proprietà privata mediante l’apposizione di adeguata segnaletica e cartelli, coloro che vedono leso il proprio diritto di proprietà devono rivolgersi al giudice competente per veder tutelati i propri diritti ed essere risarciti del danno eventualmente subito dal comportamento abusivo di terzi.

La giurisprudenza non è chiara, invece, nel definire se sia possibile chiamare un carro attrezzi per far rimuovere il veicolo che invade la propria privacy.

Se invece ci troviamo di fronte ad abbandono di un veicolo su suolo privato, le cose cambiano.

Se si accerta lo stato di abbandono dell’auto sarà possibile comunque chiedere e ottenere la rimozione del mezzo.

Tuttavia è necessario sapere che, chi sfrutta le aree private per poter parcheggiare la propria auto, può essere condannato anche penalmente.

Con la sentenza n. 22594/2022 la Cassazione ha infatti precisato che “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione» .

MULTE SALATE PER CHI NON EFFETTUA IL CAMBIO GOMME ALLA PROPRIA AUTO

Novembre è il mese in cui gli automobilisti devono cambiare le proprie gomme dell’autoo da estive a  invernali.

Infatti, ogni anno il 15 novembre scatta l’obbligo per il proprio veicolo di dotarsi di pneumatici invernali.

Il Codice della Strada, all’art. 6 lettera e disciplina il cambio gomme obbligatorio e specifica che le multe, in caso di non rispetto della suddetta normativa, ammontano fino ad un importo di € 300.

È sempre bene e  consigliabile rivolgersi ad un professionista per effettuare il cambio i modo tale che questi possa controllare anche la convergenza, l’equilibratura e la pressione del gonfiaggio.

Un consiglio per gli automobilisti è quello di anticipare il cambio gomme, e non ridursi all’ultimo momento. Il Ministro dei Trasporti, infatti, ha reso noto che il cambio gomme sarà possibile un mese prima e un mese dopo l’entrata in vigore dell’obbligo.

Cosa accade a chi non rispetta tale normativa?

Il rischio è quello di ricevere una multa compresa tra i 41 e i 168 euro, se l’infrazione è rilevata nei centri abitati. L’importo, però salirà se l’infrazione si verifica fuori dal centro abitato e sarà di un valore compreso tra gli 84 e i 355 euro. A volte può scattare anche il fermo del veicolo.

Ricordiamo che l’obbligo vale per tutti i mezzi, tranne che per i veicoli a due ruote o i motocicli, dal momento che, in presenza di ghiaccio o neve sulla strada o dopo una forte nevicata, la circolazione di questi mezzi è sempre vietata.

La carta di circolazione indica i requisiti specifici che devono possedere i pneumatici.

Per evitare il cambio delle gomme due volte l’anno, un consiglio potrebbe essere quello di comprare gomme quattro stagioni che possono essere adottate per tutto l’anno solare.

Tuttavia, avere le giuste gomme sull’auto è importante, così come il loro controllo periodico.

Solitamente, se si percorrono molti chilometri, il consiglio è quello di cambiare le gomme due volte all’anno invece, per chi guida in città utilizzare le gomme quattro stagioni sarebbe la scelta più giusta.

MULTA AL SEMAFORO ROSSO: COME OPPORSI?

Secondo l’articolo 41 comma 11 del Codice della Strada “durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”.

Il comma 1-ter dell’articolo 201 del Codice della Strada ci dice che, nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento sia avvenuto mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Dunque non occorre la presenza degli agenti accertatori affinché la multa con photored possa considerarsi valida.

È bene sapere che esistono alcune circostanze in cui l’automobilista trasgressore può proporre ricorso contro una multa per semaforo rosso, una di queste è proprio dovuta al malfunzionamento del photored.

La Cassazione di Cassazione specifica che, nel caso del passaggio col semaforo rosso, all’interno del verbale devono essere obbligatoriamente indicati:

  • tutti i dati identificativi dell’apparecchiatura utilizzata;
  • i riferimenti alla sua omologazione;
  • le modalità di operatività.

Inoltre viene precisato che è onere di chi intende opporsi alla sanzione contestare puntualmente eventuali malfunzionamenti che eventualmente renderebbero nullo l’accertamento.

Può invece essere motivo di nullità della sanzione, la mancata presenza di due fotogrammi o dell’eventuale filmato che documenta l’infrazione.

La Cassazione ribadisce che, chi decide di effettuare un ricorso al Giudice di Pace deve provare che l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e che le eventuali mancanze possano avere inciso sul relativo accertamento dell’ infrazione contestata.

La sentenza 113/2015 della Corte costituzionale, ha inoltre specificato come tutti gli apparecchi che accertano gli eccessi di velocità vadano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, motivo per il quale potrebbe essere possibile per l’automobilista opporsi ad una multa ricevuta.