Se il mutuo è stato sottoscritto da una persona, il debito residuo viene trasferito agli eredi. Questi ultimi diventano quindi responsabili del pagamento delle rate rimanenti fino all’estinzione del debito.
▶Mutuo cointestato e morte di un cointestatario: rappresenta una forma di finanziamento che coinvolge due o più persone. In caso di morte di uno dei cointestatari, il debito residuo del mutuo viene trasferito all’altro cointestatario.
Il trasferimento del debito residuo all’altro cointestatario avviene automaticamente, senza necessità di alcuna formalità aggiuntiva, pertanto, è importante sottolineare che la morte di uno dei cointestatari può avere implicazioni fiscali per l’altro coniuge e per gli eredi del defunto.
▶Assicurazione mutuo in caso di morte: prevede la copertura del debito residuo del mutuo in caso di morte dell’intestatario, un’opzione disponibile per coloro che stanno pianificando di acquistare una casa tramite un mutuo. In sintesi, si tratta di una polizza di assicurazione sulla vita che fornisce una copertura finanziaria in caso di morte dell’intestatario del mutuo.
▶Accollo del mutuo in caso di decesso: gli eredi diventano responsabili del pagamento delle rate del mutuo rimanenti, fino all’estinzione totale del debito.
L’accollo del mutuo è una procedura che consente ad un’altra persona di subentrare nell’obbligo di pagare il debito residuo del mutuo ed è regolato dall’art.1273 del Codice civile, chi subentra diventa il nuovo debitore e si assume l’obbligo di pagare le rate.
▶Estinzione anticipata del mutuo da parte dell’erede: se il mutuatario potrebbe ha già sottoscritto una polizza sulla vita collegata al mutuo, l’estinzione anticipata del debito può avvenire automaticamente.
Se gli eredi dispongono della liquidità necessaria, possono saldare il debito residuo e liberarsi del mutuo.
▶Se l’erede rinuncia all’eredità? ovvero decide di non accettare la successione del defunto, il mutuo in corso rimane di competenza dell’istituto di credito, la banca avrà l’opzione di rivolgersi ad altri eredi, se presenti, o a eventuali legatari o testamentari per richiedere il pagamento delle rate residue.
Se non vi sono altre parti, la banca può procedere alla vendita dell’immobile per recuperare il capitale ancora dovuto.
La rinuncia all’eredità deve essere fatta in modo esplicito e formale, mediante una dichiarazione scritta presentata al tribunale competente entro 10 anni dal giorno della morte del defunto.
▶Successione del mutuo: è il processo attraverso il quale il debito residuo del mutuo viene trasmesso agli eredi del mutuatario deceduto, però è necessario seguire alcune procedure specifiche, che variano a seconda della situazione individuale.
E’ importante sapere che la successione del mutuo si svolge insieme alla successione dell’intero patrimonio del defunto, che deve essere oggetto di una specifica procedura di eredità.
▶Detrazione interessi mutuo eredi: si può usufruire della detrazione degli interessi passivi sostenuti, purché l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.
Le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge.
▶La detrazione spetta solo per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori e non per la quota capitale del mutuo. Inoltre, il limite massimo di detrazione fiscale è pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, fino a un massimo di 4mila euro.
Indicando gli interessi passivi sostenuti nella propria dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730 o il modello redditi PF.