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QUANDO E’ POSSIBILE ANNULLARE UNA MULTA PRESA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO?

L’art. 7 Comma 14 Codice della Strada ci dice che:

“la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332”.

Sappiamo bene che le Zone a Traffico Limitato sono quelle dove l’accesso è consentito solo ai veicoli con determinate caratteristiche. Solitamente si parla di veicoli meno inquinanti o di auto appartenenti ai residenti, o ancora a coloro che acquistano il ticket d’ingresso.
Per cui  tutti i veicoli che tentano di accedere e che non si trovano nelle categorie indicate,  verranno identificati dalle telecamere attive che provvederanno all’invio di multe per ZTL.

Dal momento che siamo in presenza  di un pericolo scarso, per le multe ZTL non è prevista la decurtazione di alcun punto della patente. Tuttavia devono essere considerate le spese di identificazione del trasgressore a partire dalla targa rilevata.

Per quanto riguarda la sanzione è prevista una riduzione del 30% nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dal ricevimento del verbale. Si rinuncia, in questo caso, al ricorso innanzi al Giudice di Pace o al Prefetto.

Le telecamere sono in grado di riconoscere, in base alla lettura della targa, i veicoli che siano autorizzati ad accedere alla zona a traffico limitato.

Può, tuttavia, capitare che soggetti aventi diritto non vengano riconosciuti e quindi devono ricorrere allo strumento del ricorso. Prendiamo l’esempio dei disabili: si tratta di passeggeri o conducenti ai quali è sempre garantito l’accesso alla zona ZTL.

Ci sono stati casi diversi casi in cui il Giudice di Pace ha provveduto ad annullare le multe ZTL.

Ad esempio quando la dicitura “varco attivo” aveva tratto in inganno il conducente. Quest’ultimo ha interpretato la scritta come un “passaggio consentito”. Altri Giudice di Pace, invece, hanno ritenuto necessaria una distanza non inferiore a 80 metri tra il segnale e la telecamera, e una visuale libera per 80 metri prima della segnaletica. Altri ancora hanno ritenuto di annullare le multe ZTL a causa della mancata omologazione dei dispositivi impiegati.

In prossimità di ogni accesso per zona a traffico limitato dovrebbe essere posta una segnaletica chiara che indichi l’inizio di una ZTL e definisca le condizioni di accesso.

Contro le multe ZTL ci si può difendere in diversi modi.

Si può provvedere all’invio di un’istanza di annullamento in autotutela presso l’Ente accertatore, attraverso un’opportuna documentazione che indichi e provi le proprie ragioni.

In caso di mancata risposta o nel caso in cui quest’ultima non soddisfi il contribuente, è possibile procedere con un ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell’infrazione o con ricorso al Prefetto entro 60 giorni.

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QUANDO FARE RICORSO PER MULTA AL SEMAFORO ROSSO

Secondo l’Art. 41 Comma 11 Codice della Strada

“Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”

Non si tratta di un capriccio che limita la libertà personale del conducente, ma serve a regolare il pericolo relativo alla circolazione stradale.

Si tratta, infatti, di una delle infrazioni del Codice della Strada più pericolose in assoluto. Proprio per questo motivo lo stesso Codice della Strada prevede sanzioni importanti.

Si parte da una sanzione amministrativa tra i 167 e i 665 Euro, per poi passare alla decurtazione di 6 punti della patente di guida (12 nel caso di un neo-patentato) con un inasprimento nel caso in cui la violazione avvenga tra le 22 e le 7 del mattino. In questa fascia oraria per il minore traffico, è maggiormente frequente che le auto giungano all’incrocio a velocità superiori rispetto al giorno.

Essendo la Legge molto rigida su questo argomento, non prevede alcuna tolleranza nei confronti dei soggetti recidivi ai quali è sospesa la patente se hanno commesso nuovamente la stessa violazione entro 2 anni dalla precedente.

Nonostante stiamo parlando di un’infrazione pericolosissima, esistono tuttavia della cause in cui, messi sui due piatti della bilancia la pericolosità sociale del passaggio col rosso e un diverso diritto che il trasgressore era impegnato a tutelare, potrebbero apparire buoni motivi di ricorso.

 

 Lo stato di necessità

L’Art. 54 del Codice penale cita che:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”

 

In altre parole il conducente non è responsabile di quanto commesso se ciò è avvenuto al fine di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno alla persona.

Pensiamo a chi passa quando il semaforo è rosso per portare al pronto soccorso qualcuno che si trova in condizioni gravi.

Se si tratta di una circostanza rispondente al vero, e se è possibile dimostrarla, risponde sicuramente ad un buon motivo di ricorso.

 

Le condizioni di traffico

La legge chiede al conducente di essere sempre prudente alla guida.

Bisogna limitare la propria velocità in base alle condizioni del mezzo, della strada, meteorologiche o personali. La prudenza è richiesta anche nel caso di avvicinamento a un incrocio dove la velocità dovrebbe essere sempre tale da permettere l’arresto in sicurezza nel caso di luce gialla. In questo caso, però, non è detto che il veicolo rispetti le distanze di sicurezza, o che non si debba facilitare un’ambulanza o un altro mezzo di soccorso.

Per questi motivi ed altri il superamento della linea d’arresto quando il semaforo è rosso può essere reinterpretato e le specifiche (e documentabili) condizioni di traffico essere un buon motivo di ricorso.

Inoltre, esistono poi dei vizi del verbale che possono giustificare un ricorso contro la multa al semaforo rosso:

  • il verbale appare incompleto in qualche sua parte;
  • esistono degli errori nel numero di targa, nel modello del veicolo descritto;
  • la notifica del verbale è giunta oltre 90 giorni dall’infrazione.

 

Sarà, in ogni caso, possibile fare ricorso, nei 30 giorni seguenti la ricezione del verbale al Giudice di Pace, oppure al Prefetto nei 60 giorni seguenti.

 

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PRESCRIZIONE MULTE: I TERMINI DA CONTROLLARE

Come già sappiamo col termine prescrizione viene definito l’istituto giuridico secondo il quale un diritto cessa di essere tale dopo che sia passato un certo periodo di tempo, più o meno breve a seconda del diritto in questione.

La decadenza è invece la perdita della facoltà di esercitare un diritto dopo che sia analogamente passato un certo periodo di tempo, ancora più o meno breve a seconda del diritto relativo.

Una volta definite queste premesse,  vediamo quali termini devono essere controllati per capire se il pagamento delle multe sia corretto o se si sia già manifestata la prescrizione delle multe su cui deve  basarsi il ricorso che solitamente viene fatto al Giudice di Pace o al Prefetto.

Dal momento in cui avviene la violazione al Codice della Strada, l’Ente accertatore ha tempo 90 giorni per notificare il verbale al trasgressore o per consegnare il plico all’Ufficio postale per l’invio del verbale.

Quindi attenzione: se sono passati più di 90 giorni e non si è verificata la prescrizione, la notifica è da considerarsi nulla e il verbale è contestabile attraverso il ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto entro 30 oppure 60 giorni dal ricevimento.

Se, invece, l’invio del verbale al trasgressore è avvenuto in misura regolare, e sono già trascorsi i 60 giorni a disposizione per un eventuale ricorso, l’Ente accertatore ha 2 anni di tempo per iscrivere la somma a ruolo e affidarne così la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Trascorso il termine di 2 anni senza aver attivato la procedura di riscossione, decade il diritto a ottenere il pagamento non prescritto, e dunque, qualunque cartella di pagamento ricevuta successivamente a tale termine sarà ritenuta nulla e si potrà chiedere, in questo caso, alla Commissione Tributaria Provinciale competente di pronunciarsi.

Se si parla di importi modesti, non è necessaria l’assistenza di un professionista come un avvocato o un commercialista.

Per quanto riguarda, invece, la prescrizione delle multe vera e propria essa avviene quando siano passati almeno 5 anni dal giorno dell’avvenuta infrazione a quando l’Ente accertatore abbia inviato il verbale, o la Cartella di pagamento. Inoltre, l’Ente non deve aver concretamente attivato nessuna procedura per ottenere il pagamento.  Solo in questi casi la multa sarà prescritta e, qualunque atto successivo, sarà contestabile innanzi all’organo competente tra Commissione Tributaria, Giudice di Pace o Prefetto.

Per chi, invece, sia arrivato alla conclusione di dover o voler pagare la multa ricevuta, il consiglio è di farlo quanto prima. Infatti, come riportato nel verbale ricevuto, entro 5 giorni dal ricevimento è previsto uno sconto del 30% sull’importo applicato alla sanzione contestata.

Attenzione però,  il pagare una multa ricevuta comporta, in maniera implicita, il riconoscimento che la contestazione notificata  sia corretta e dunque la rinuncia, da parte del cittadino alla possibilità di fare ricorso al Giudice di Pace oppure al Prefetto.

In caso, quindi, di dubbi sull’effettivo debito dovuto, è sempre bene consultare un esperto.

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