Per legge l’assemblea è l’organo decisionale di qualsiasi condominio.
A fine di evitare inutili rallentamenti nella gestione dell’edificio, la giurisprudenza ha stabilito che tale potere sia condiviso con l’amministratore, al quale il Codice civile ha riconosciuto una limitata capacità decisionale in ordine a tutto ciò che rientra nella cosiddetta “manutenzione ordinaria”. Per quest’ultima si intende l’insieme degli interventi di scarso rilievo economico, soprattutto se resi necessari dalla normale usura del bene dovuto al suo prolungato e normale utilizzo.
È importante sapere che la legge riconosce all’amministratore un ruolo importante anche nelle decisioni relative ad atti di straordinaria manutenzione se questi sono ritenuti urgenti e non sia pertanto possibile attendere la convocazione dell’ assemblea.
Pensiamo ad una rottura improvvisa della tubazione oppure al crollo improvviso di una parte dell’edificio.
Per poter agire contro l’amministratore, il Codice civile afferma che è ammesso ricorso all’assemblea e al tribunale.
Per contestare le decisioni di un amministratore condominiale, il condomino che si sente leso dalle decisioni prese, può decidere di far ricorso:
- all’assemblea condominiale;
- al giudice.
L’impugnazione di un provvedimento dell’amministratore davanti all’assemblea non richiede il rispetto di alcun termine. Si può decidere di ricorrere all’assemblea anche dopo molti mesi, perfino dopo anni.
Dunque, il condomino che si lamenta del provvedimento dell’amministratore può decidere di attendere la successiva convocazione dell’assemblea, la quale potrà avvenire anche dopo molto tempo; o chiedere egli stesso la convocazione.
Tuttavia la legge stabilisce che la richiesta di convocazione dei condomini obbliga l’amministratore a provvedere alla formazione della stessa solo se proviene da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
Nel momento in cui l’assemblea, convocata per decidere sul ricorso del condomino contro la decisione dell’amministratore, dovesse approvare il provvedimento impugnato dall’amministratore, il condomino dissenziente potrebbe impugnare quest’ultima deliberazione davanti al giudice.
Il ricorso deve avvenire entro 30 giorni dalla delibera assembleare.
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