Un condomino diventa moroso nel momento in cui non ha pagato alla scadenza le quote che gli spettano sia per la gestione ordinaria del condominio, sia per contribuire alle spese straordinarie. Spetta all’assemblea o al regolamento del condominio stabilire entro quando bisogna effettuare i pagamenti. In assenza di queste indicazioni, bisogna fare riferimento al Codice civile, secondo cui ogni condomino è tenuto a pagare le proprie quote all’inizio di ogni mese di riferimento, quindi in anticipo.
Soltanto in questo modo è possibile affrontare le spese per la gestione dei servizi e dei beni comuni necessari al funzionamento del condominio. Eventuali conguagli dovranno essere versati dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei relativi importi.
Cosa può fare l’amministratore in caso di morosità?
Partiamo da quello che non è tenuto a fare l’amministratore: non è lui che deve bussare ogni mese alla porta dei condomini per riscuotere le quote ma sono i proprietari a dover prendere l’iniziativa, una volta che sono stati stabiliti e comunicati i termini e le modalità per i pagamenti delle quote.
Nel caso di condomino moroso, l’amministratore può inviare un sollecito sperando si tratti di una banale dimenticanza, di un problema con la banca o di un ritardo nel pagamento dello stipendio che costringe il proprietario dell’appartamento ad attendere qualche giorno prima di assolvere il suo dovere. Se parte la diffida, però, scattano gli interessi sugli arretrati e, se arriva il decreto ingiuntivo, il condomino deve farsi carico anche delle spese legali. Nel caso in cui il condomino non voglia pagare quanto dovuto, l’amministratore può rivolgersi a un tribunale.
Quando si può staccare l’utenza di luce e gas al condomino moroso?
L’amministratore potrebbe tagliare luce e gas al condomino che non paga dopo sei mesi di morosità. Allo stesso modo, può vietare all’interessato l’utilizzo dei servizi comuni, come l’ascensore, la piscina condominiale, il parcheggio riservato ai condòmini, ecc. Se la sospensione delle utenze richiedesse l’accesso alla proprietà privata, l’amministratore potrebbe chiedere al giudice la relativa autorizzazione ed, eventualmente, l’intervento della forza pubblica.
L’amministratore può agire in tal senso anche senza una delibera dell’assemblea.
Cosa può fare il condomino moroso in questo caso?
Può impugnare il distacco davanti a un giudice, che sarà tenuto a valutare se il gesto dell’amministratore è fondato oppure esagerato ed inopportuno, oltre che illecito.
Va detto, comunque, che secondo il Codice civile, contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria.
Se il distacco viene ritenuto illegittimo dal giudice, l’amministratore dovrà rispondere del reato di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni», punito a querela della persona offesa con la multa fino a 516 euro. Inoltre, il condominio dovrebbe farsi carico della spesa non pagata dal moroso per evitare che le compagnie di luce e gas procedano al taglio della fornitura all’intero edificio.
L’amministratore può evitare questi rischi rivolgendosi prima a un giudice per farsi autorizzare il distacco.