La seconda sezione civile della Suprema corte con la recente sentenza n. 1141, pubblicata lo scorso 16 gennaio 2023, chiarisce che:
in caso di mancato pagamento delle spese relative alla gestione dei beni e dei servizi comuni a più edifici condominiali, l’amministratore del supercondominio è tenuto a richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli condòmini, mentre non può agire nei confronti dell’intero complesso condominiale cui appartengono i morosi e in persona del rispettivo amministratore.
La Cassazione ha quindi ribadito tale conclusione, ricordando che l’art. 1118 c.c. vincola ciascun condòmino all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, secondo i criteri di riparto di cui all’art. 1123 c.c..
In presenza di un supercondominio, trovano sempre applicazione le medesime disposizioni in materia condominiale.
Ne consegue che ciascun condòmino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento dei beni comuni a più condomìni di unità immobiliari o di edifici.
Per cui l’amministratore del supercondominio deve provvedere a redigere e tenere aggiornato il proprio registro di anagrafe, indicare nei consuntivi/preventivi il nominativo dei singoli condòmini, inviare a questi ultimi i ratei delle spese da pagare e, quindi, in caso di morosità, richiedere il decreto ingiuntivo esclusivamente nei loro confronti, pena la sua invalidità, con conseguente condanna alle spese legali.