Archivio per Categoria AGENZIA DELLE ENTRATE – FISCO E TASSE

TASSE FISSE PER PARTITE IVA

Il concordato biennale con le piccole imprese, previsto dalla riforma fiscale, permetterà di sapere in anticipo le tasse da pagare nei due anni successivi. L’Agenzia delle Entrate stimerà in anticipo il reddito imponibile del contribuente grazie alle informazioni in suo possesso e proporrà le tasse da pagare per il biennio successivo. Il contribuente, se riterrà la proposta adeguata, potrà pagare per due anni la cifra proposta dall’amministrazione tributaria senza essere soggetto a successivi controlli fiscali. Se i guadagni risulteranno più alti, il contribuente non dovrà versare altro al Fisco se non quello pattuito. Nel caso in cui i guadagni dovessero essere più bassi, il contribuente non avrebbe diritto a nessuno sconto sulle somme da pagare. Al momento non si conoscono i requisiti principali ma per certo l’opzione sarà riservata a soggetti di minore dimensione e saranno individuati tramite una soglia di fatturato. Oltre al fatturato e alla dimensioni, potrebbe rientrare, tra i requisiti, l’affidabilità fiscale del soggetto, calcolata tramite gli ISA. La legge delega fiscale definisce paletti molto restrittivi: – al contribuente non saranno conteggiati redditi maggiori o minori nella tassazione ma dovrà rispettare sempre gli obblighi contabili, – l’IVA sarà applicata in base alle regole ordinarie, – il concordato decade nel caso in cui il contribuente si renda responsabile di violazioni sui due aspetti appena elencati.

CANCELLATE 36 MILIONI DI CARTELLE DI PAGAMENTO

Il viceministro dell’economia, Maurizio Leo, nel corso di un collegamento con il XVI forum dell’Ungdcec (unione nazionale dei giovani dottori commercialisti), ha dato conferma dell’ottimo risultato prodotto dalla rottamazione quarter. Sono circa 36 milioni le cartelle di pagamento, intestate a oltre 8 milioni di contribuenti, che sono state stralciate in virtù dell’annullamento dei crediti di importo fino a 1000€, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023. Il viceministro ha, inoltre, riferito che ci sono state 3,8 milioni di domande nel quadro della Rottamazione quarter, e che tutte le istanze verranno lavorate entro il 30 settembre. L’Agenzia delle Entrate comunicherà gli importi da pagare agli interessati. Per quanto riguarda la mancanza delle proroghe dei versamenti, il ministro ha spiegato che i flussi derivanti dall’autotassazione servono a coprire le esigenze della Pubblica Amministrazione e, non essendo disponibili ancora le somme della terza rata del Pnrr, non è tecnicamente fattibile una proroga oltre il 20 Luglio.

NUOVI CONTROLLI FISCO 2023

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo strumento capace di migliorare la coordinazione fiscale e di ridurre al limite il margine di errore individuando ogni movimento anomalo sui conti correnti attenzionati. I rilevamenti ufficiali del governo italiano, nel primo trimestre, hanno evidenziato circa 1936 casi di evasioni: il numero più alto riguarda i lavoratori in nero, seguiti dagli esercenti di attività d’impresa e lavoratori autonomi. Grazie ad un algoritmo potenziato, l’Anonimetro, vengono comparati di dati estrapolati dall’Anagrafe dei conti correnti delle persone. Il protocollo attuale prevede controlli periodici per individuare i soggetti che rientrano nel profilo di alto rischio di evasione fiscale. L’obiettivo è quello di intercettare anomalie o irregolarità esercitando un’azione di prevenzione contro gli evasori prima ancora che venga compiuta l’azione da evadere. Non mancano dubbi e criticità sulla predittività dell’evasione. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha ribadito che non è in atto “un prelievo forzoso perché è un meccanismo che discende dal codice di procedura civile e si rende applicabile anche alle altre ipotesi, non solo quando c’è di mezzo lo Stato”. Bisognerebbe, quindi, parlare di un provvedimento già previsto dal codice civile. “Nel momento in cui un contribuente è un evasore e l’imposta e il giudice lo hanno accertato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede alla banca, attraverso procedure informatiche, di fare il pignoramento per terzi. Il procedimento ora viene accelerato poiché attraverso le procedure informatiche si può capire subito se il contribuente ha i soldi. Queste procedure sono regolate dall’articolo 16 della Legge delega che prevede che il governo possa potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’agente di riscossione attraverso la razionalizzazione e l’auto azione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari.

LE CARTELLE ESATTORIALI

Le cartelle esattoriali sono un atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede il pagamento, dopo aver effettuato i dovuti controlli, delle somme risultanti a debito del contribuente. Ricevere una cartella esattoriale genera sempre, nel contribuente, grande ansia e apprensione. Il contribuente, dopo aver ricevuto la cartella esattoriale, ha due possibilità: saldare l’importo richiesto (facendo anche domanda di rateizzazione dell’importo dovuto) o fare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta. La cartella esattoriale è, quindi, un atto di pagamento. Ogni cartella contiene: la descrizione delle somme, l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica, le modalità per richiedere un eventuale riesame. Con il provvedimento del 17 Gennaio 2022 è stato approvato un nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2022. La legge di Bilancio 2022, le cartelle non contengono più l’aggio della Riscossione ovvero gli oneri di riscossione non vengono più addebitati al contribuente. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori (Comune, Inps e la stessa Agenzia delle Entrate) vengono iscritte a ruolo. Il ruolo, ovvero un elenco con i nominativi dei debitori con la tipologia delle somme dovute, viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento. Il termine per il pagamento è fissato entro 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate può avviare nei confronti del debitore: – procedure cautelari e conservative, come il fermo amministrativo di beni mobili registrati o l’ipoteca; – l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, quindi il pignoramento dei beni mobili, immobili o dei crediti. Inoltre, in caso di mancato pagamento entro la scadenza, sulle somme dovute sono inseriti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa. La pace fiscale comprende una serie di procedure che consentono al contribuente con debiti e contenziosi pregressi di chiudere le cartelle in modo agevolato. Le modalità di pagamento sono molteplici ma per prima cosa occorre scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate i bollettini di pagamento o chiedere una copia della “Comunicazione delle somme dovute”. Per pagare il bollettino allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” del saldo e stralcio o della rottamazione quarter possiamo: – usare il servizio paga on line che permette di usare i canali telematici delle banche, poste italiane e degli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al nodo pagoPA o – recarsi ad uno sportello fisico. E’ possibile richiedere al proprio istituto di credito, il pagamento delle rate tramite conto corrente facendone richiesta entro 20 giorni dalla scadenza della rata. Se la richiesta alla banca viene fatta oltre questo limite, il pagamento della rata in scadenza andrà fatto in un’altra modalità mentre la successiva verrà pagato con addebito sul conto corrente. Si può regolarizzare la propria posizione col fisco tramite compensazione, se si hanno dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per esempio, se un’impresa ha effettuato lavori per conto di una PA ma non ha ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata, essa può utilizzare quel credito commerciale per pagare i debiti oggetto di cartelle di pagamento. Ovviamente la PA certificherà la presenza del credito tramite la piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze. La domanda di rateizzazione va presentata: – tramite pec, – presentando la richiesta presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate; – online tramite il servizio “rateizza adesso” valido per gli importi fino a 100.000 euro. Se l’importo del debito supera i 60.000 euro, occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il piano di rateizzazione, con rate variabili di importo crescente per ciascun anno, arriva fino a 72 rate ma in caso di grave e comprovata difficoltà economica si può ottenere una dilazione fino a 120 rate. In caso di peggioramento della oggettiva difficoltà economica, la dilazione può essere prorogata, una sola volta, per 72 mesi. La decadenza del beneficio della rateizzazione si verifica col mancato pagamento di un determinato numero di rate, anche non consecutive. La decadenza si concretizza: – per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive; – per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1 gennaio 2022 al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive; – per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 16 luglio 2022 al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Una volta decaduti dal piano di rateazione, l’importo residuo deve essere saldato in un’unica soluzione. Il carico può essere saldato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate e la nuova dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla stessa data.

IL PAGAMENTO DEL DEBITO RISULTANTE DAL MODELLO 730

Dopo aver presentato il modello 730/2023, le situazioni in cui il contribuente può trovarsi dopo il conguaglio sono due: debito verso il Fisco o credito. Nel caso di debito ci saranno delle imposte da versare entro una determinata scadenza mentre se avrà diritto ad un credito riceverà il rimborso in busta paga se ha presentato il modello con sostituto d’imposta o riceverà un bonifico dall’Agenzia delle Entrate se il modello è stato presentato senza sostituto d’imposta. Nel caso in cui il contribuente si trova a debito, egli deve tenere conto della scadenza per il versamento Irpef. Esso ha una data ben precisa, ovvero il 30 giugno di ogni anno anche se questa data non coincide con il termine per presentare il modello 730. Ricordiamo che la data ultima per il 2023 è stata fissata al 2 Ottobre. In base alle informazioni leggibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta dovuta dalla dichiarazione dei redditi deve essere pagata entro il 30 giugno dell’anno in cui la dichiarazione è presentata. Si può procedere a pagare sia in un’unica soluzione ma anche la sola prima rata entro il 31 Luglio applicando una maggiorazione dello 0,40% delle somme dovute. Per il contribuente che si ritrova un debito importante derivante dal 730 c’è la possibilità di pagare gli importi dovuti ratealmente o in busta paga o tramite modello F24. Ovviamente se si sceglie la strada della rateizzazione, si dovrà tener conto degli interessi sulle somme che si versano. La prima rata, quella di giugno, non prevede interessi ma già la seconda rata di luglio prevede un interesse dello 0,33% , interesse destinato ad aumentare di uno 0,33% di rata in rata per arrivare ad un interesse massimo dello 1,65% nella sesta rata del 30 novembre. Non coincidendo le date di scadenza del versamento Irpef con quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, un contribuente che presenta il proprio 730 ad agosto o settembre, in linea con la scadenza prevista per il 2 Ottobre, non avrà più la possibilità di rateizzare il proprio debito Irpef in sei rate poiché entro novembre il debito dovrà interamente essere saldato. In questo caso nelle somme che si andranno a versare, bisognerà calcolare gli interessi dello 0,33% per ogni mese di ritardo rispetto a giugno.

CARTELLA ESATTORIALE NULLA O ANNULABILE?

La cartella esattoriale o cartella di pagamento è un atto amministrativo il cui obbiettivo è rendere note le iscrizioni a ruolo delle somme da versare e ottenere la riscossione degli importi dovuti. È un titolo esecutivo per cui l’agente di riscossione, una volta notificata la cartella esattoriale, potrà avviare azioni esecutive sui beni del debitore al fine di riscuotere il dovuto. L’art 50 comma 1 DPR n.602/73 stabilisce che l’azione esecutiva nei confronti del debitore deve essere esercitata dopo 60 giorni dalla notifica. Il pignoramento non può essere proposto nel caso in cui il contribuente: – paghi per intero il dovuto, – presenti una istanza di rateizzazione, – aderisca ad un provvedimento di pace fiscale, – vi sia una sospensione amministrativa o giudiziale della cartella esattoriale, – il contribuente impugna il provvedimento. La cartella esattoriale non ha forza autonoma ma la sua efficacia è legata alla formazione di un ruolo. Esso si compone dell’elenco dei debitori e le somme dovute. Nello specifico devono essere inseriti: – somme dovute, – estremi identificativi del debito – data in cui il ruolo diventa definitivo, – il riferimento all’atto di accertamento precedente la motivazione del provvedimento, – la promessa sui tratti salienti della cartella esattoriale.  La cartella esattoriale per essere valida deve contenere una serie di elementi previsti dalla legge.                Di conseguenza, la nullità della cartella esattoriale è proprio legata alla mancanza di uno degli elementi. Essendo un atto amministrativo, essa deve essere, ai sensi dell’art 3 della legge 241 del 1990 e dell’art 7 della legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), motivata. Dalla cartella esattoriale, inoltre, devono essere desumibili le ragioni di fatto o di diritto che hanno portato all’emissione della stessa. L’obbligo di motivazione è finalizzato a dare al contribuente il diritto di replica e di conseguenza il diritto di difesa. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.31270/18 ha sottolineato che la motivazione della cartella esattoriale deve essere congrua, sufficiente, intellegibile. Nella stessa ordinanza viene sottolineato che la carenza di motivazione si manifesta anche nel caso in cui sia presente il calcolo analitico degli interessi moratori applicati. Sull’obbligo di motivazione i giudici sono abbastanza severi: la corte di Cassazione con sentenza n. 28655/18 stabilisce che il processo tributario ha natura impugnatoria, e di conseguenza, l’amministrazione finanziaria non può in tale sede integrare le motivazioni poste alla base dell’atto impositivo. Tra i presupposti indefettibili della cartella esattoriale vi è la notifica dei termini temporali previsti dalla legge. In caso di tardiva notifica degli atti, gli stessi devono essere ritenuti perentori al fine di non lasciare il contribuente esposto all’azione esecutiva del Fisco. La notifica può avvenire anche tramite PEC ma è fondamentale che sia apposta la firma digitale sul documento e che la stessa si riferisca in modo univoco al soggetto notificante. La firma digitale per essere validamente apposta non deve essere scaduta o sottoposta a revoca o sospensione. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale ad una mancata sottoscrizione e la stessa si considera non apposta. IL DOCUMENTO È QUINDI NULLO. In caso di contestazione, l’apposizione della firma digitale sul documento informatico, l’agente di riscossione deve dimostrare di aver provveduto a regolare la notifica della stessa. Tra i difetti di notifica che vi possono essere fatti valere ci sono anche: la notifica a persona diversa dal destinatario, – la notifica incompleta, – la notifica a contribuente defunto, – la notifica a persona non convivente con il destinatario, – la notifica presso la residenza di un familiare non convivente diversa da quella del destinatario, – la notifica a incapace o minore.

CARTELLE FISCALI DIMEZZATE

Nonostante il 30 giugno scorso si sia chiusa la possibilità per i contribuenti di aderire alla rottamazione quarter e, invece, sia ancora possibile presentare istanza per la definizione agevolata delle liti pendenti, c’è già, da parte di Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, un nuovo provvedimento di pace fiscale.
Gli attuali provvedimenti prevedono la cancellazione delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1000euro affidate all’agenzia di riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Per le altre cartelle escluse da questo condono vi è la possibilità di mettersi in regola pagando gli importi dovuti senza interessi, sanzioni e aggio, ma solo l’importo in quota capitale.
Nella proposta di Salvini, invece, la pace fiscale dovrebbe andare a tagliare anche la quota capitale e dimezzarla. Salvini, nelle dichiarazioni rilasciate a Matera circoscrive il campo: la pace fiscale dovrebbe riguardare i contribuenti che hanno presentato le varie dichiarazioni al Fisco e che non hanno pagato gli importi.
Si riferisce, quindi, a quei contribuenti che nell’aver presentato la dichiarazione, dimostrano un comportamento collaborativo e che non vogliono evadere le tasse ma semplicemente non riescono a pagarle. Salvini sottolinea che sono contribuenti che rientrano nelle ipotesi di omesso versamento e sono i primi ad essere sottoposti ad accertamenti fiscali, i cosiddetti “evasori per necessità” e devono essere distinti da coloro che non hanno presentato le dichiarazioni. Le critiche alla proposta di cartelle esattoriali dimezzate non si sono fatte attendere: secondo le tali questo provvedimento favorisce coloro che evadono le tasse mortificando coloro che le pagano regolarmente istigandoli ad avere un comportamento fraudolento.
Proprio per il grande successo riscontrato dalla rottamazione quarter, con oltre 3milioni e 820mila contribuenti aderenti, molti temono che la nuova proposta possa portare a non pagare le rate al fine di ottenere maggiori agevolazioni future.

E’ POSSIBILE CAMBIARE IL SOSTITUTO D’IMPOSTA NEL MODELLO 730?

Cosa succede se nella dichiarazione dei redditi inseriamo un sostituto d’imposta errato? Se ci rendiamo conto di aver trasmesso un modello 730/2023 indicando un sostituto errato, non riceveremo mai il rimborso spettante perché non abbiamo più una busta paga con il suddetto.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, manderà una comunicazione in cui si afferma che c’è stato un diniego da parte del sostituto di imposta indicato.
Il datore di lavoro è sempre obbligato a pagare il rimborso in busta casa. I
l suo diniego, quindi, non potrà essere arbitrario proprio perché nella maggior parte dei casi è obbligato ad anticipare il conguaglio nella busta paga dei dipendenti.
Il diniego può essere presentato se:
– il contribuente che lo ha indicato come sostituto d’imposta non ha mai avuto un rapporto di lavoro con lui e lo ha indicato per errore;
– il rapporto di lavoro con il contribuente sia cessato prima della data di avvio della presentazione del 730. In questi casi, il sostituto d’imposta può presentare entro 5 giorni dalla ricezione del 730, il rifiuto a prendere in carico le operazioni di conguaglio e al contribuente arriverà una mail automatica che lo informerà che il sostituto da lui indicato non provvederà ad effettuare ne rimborsi ne trattenute.
Anche se il sostituto d’imposta risulta errato, la dichiarazione dei redditi è regolarmente presentata per cui se dal 730 risulta un debito si devono versare le tasse tramite il modello F24. Se, invece, dalla dichiarazione emerge un credito per ricevere un rimborso bisogna mandare presentare un modello 730 integrativo di tipo 2 che consente, per l’appunto, di cambiare solo il sostituto d’imposta lasciando inalterata tutta la dichiarazione.
La presentazione di questo 730 integrativo può avvenire anche in autonomia sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 10 Novembre 2023. Se non si ha un nuovo sostituto, basterà fleggare la casella relativa all’assenza di reddito: in questo caso sarà l’Agenzia delle Entrate a effettuare il rimborso direttamente sul codice IBAN.
Dopo il 10 Novembre si può ovviare all’errore presentando un modello redditi PF.

NUOVE SANATORIA PER LE PICCOLE IRREGOLARITA’

La tregua fiscale della Legge di Bilancio 2023 prevede anche la regolarizzazione degli errori prevista dal comma 166 legge 197/2022. Quando si parla di sanatoria si pensa subito alla rottamazione delle cartelle esattoriali ma la tregua fiscale voluta dal governo Meloni prevede anche altre misure di portata minore rispetto alla definizione agevolata delle cartelle o allo stralcio ma che sono ugualmente importanti poiché permettono di sanare delle irregolarità. Una di queste prevede di sanare le irregolarità formali commesse entro il 31 Ottobre 2022, previste dai commi 166 al 173 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, e che non richiede adempimenti dichiarativi. Sarà sufficiente pagare in due rati annuali l’importo previsto e si sanerà la propria posizione.
Questa sanatoria consente di sanare infrazioni e inadempimenti formali versando per ogni periodo di imposta 200euro. L’importo è pagabile in un’unica soluzione entro il 31 Ottobre 2023 versando 400euro o in due rate da 200euro: la prima con scadenza 31 ottobre 2023 e l’altra con scadenza 31 marzo 2024.
Con irregolarità formali intendiamo tutte quelle violazioni per cui sono previste sanzioni e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria. Sono irregolarità formali, ad esempio, la dichiarazione annuale non conforme, l’errata o incompleta indicazione dei dati del contribuente, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva, l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili se la violazione non ha prodotto effetti sulle imposte, le irregolarità per le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini dell’Iva.
Restano, tuttavia, escluse dalla sanatoria:
– gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;
– quelli relativi all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero,
– le violazioni di norme tributarie per le quali non è competente l’Agenzia delle Entrate;
– la comunicazione all’Enea per le detrazioni relative alle spese di riqualificazione energetica degli edifici;
– i tardivi o omessi pagamenti;
– le violazioni sostanziali.

LA CESSIONE DEL CREDITO

Con il decreto legge 11 del 2023, decreto blocca cessioni, la cessione del credito è stata bloccata.
Se in Italia questa “pratica” è stata vista come un esperimento, altrove viene usata con costanza. La cessione del credito non è una pratica “nuova”: viene, infatti, utilizzata in modo ordinario negli Stati Uniti d’America per immettere liquidità nel sistema e per aiutare le famiglie con redditi bassi. Proprio per questo, il sistema può essere utilizzato, per analogia, anche in Italia nonostante le grandi differenzi tra il sistema fiscale italiano e il welfare italiano rispetto a quello statunitense. Negli U.S.A. al fine di favorire la transizione ecologica e di contrastare l’inflazione, nasce il programma Inflation Reduction Act (IRA) messo a punto dall’Internal Revenue Service (IRS), l’equivalente della nostra Agenzia delle Entrate. Il programma prevede un maxi piano di cessione del credito del valore di 370 miliardi di dollari il cui obbiettivo è quello di intervenire sulle emissioni inquinanti attraverso la produzione di energia pulita. L’obbiettivo è ridurre le emissioni di carbonio del 40% entro il 2030. È un programma molto simile al nostro Superbonus con la differenza è che IRA ha da subito determinato le risorse da mettere in campo. Questa “misura” è attualmente allo studio anche dell’Unione Europea proprio come strumento utile alla transizione ecologica. All’IRA viene affiancato un altro programma di cessione del credito, ovvero il programma EITC (Earned Income Tax Credit). In questo caso per i meno abbienti viene riconosciuto un credito fiscale rapportato al reddito prodotto e alla composizione del nucleo familiare. Si forma quindi una sorta di salvadanaio fiscale che i cittadini possono utilizzare per pagare le imposte. Poiché gli incapienti difficilmente matureranno dei debiti fiscali, le somme accantonate sono spesso utilizzate per altre finalità.
Le cessioni sono simili alle cessioni dei crediti da Superbonus applicate in Italia, ma la procedura è molto più semplice e le agenzie disposte ad acquistare sono più numerose. Per le imprese del settore edile le misure adottate negli Stati Uniti potrebbero essere la soluzione ideale perché denunciano uno stato di difficoltà causato dal decreto Blocca cessioni. Il superbonus ha contribuito in modo importante al rilancio dell’Italia in quanto rappresenta 1/3 del Pil nel 2022 e che le uscite dello Stato sono state compensate dalle maggiori entrate che hanno rappresentato una percentuale tra il 40% e il 70% del costo del provvedimento.