Archivio per Categoria AGENZIA DELLE ENTRATE – FISCO E TASSE

ISA 2024: COSA CAMBIERÀ

Tra le novità del Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tributari, si prevedono semplificazioni per gli ISA. Gli indici sintetici di affidabilità sono dei questionari che hanno sostituito gli “studi di settore” e si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come attività prevalente, una di quelle per le quali risulta approvato un relativo modello ISA.

Le modifiche introdotte con gli articoli da 5 a 7 del Dlgs in oggetto, riguardano l’articolo 9 bis del DL n 50/2017. Si prevede che, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

Nell’ottica di semplificare l’adempimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili agli intermediari, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sentito il Garante, sono definiti i dati su cui si fonda l’analisi funzionali alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento e sarà implementato l’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia stessa.

Infine per l’anno 2024 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2024

Con il messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024, l’Inps si rivolge agli ex percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC), ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) è stato erogato come quota integrativa dello stesso RdC. Da marzo 2024, tutte le famiglie che hanno ottenuto l’accredito dell’Assegno unico sulla carta di pagamento elettronica del Reddito di Cittadinanza (carta RdC) dovranno presentare una nuova domanda per accedere alla prestazione, compresi i nuclei ai quali nel 2023 è stato sospeso il Reddito di Cittadinanza.

Si ricorda che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio. In assenza dell’ISEE in corso di validità, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Per poter garantire una puntuale erogazione degli importi, è necessario controllare l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che dovrà essere intestato o cointestato a chi richiede la prestazione.

BONUS MAMME LAVORATRICI 2024

Con la Legge di Bilancio 2024, è stato emanato un esonero totale del versamento dei contributi sociali a carico delle lavoratrici, chiamato bonus mamme lavoratrici. Nel triennio tra il 2024 e il 2026 le destinatarie saranno le mamme con tre o più figli di cui almeno uno minorenne, mentre per il solo 2024 anche le madri con due o più figli, in questo caso con almeno uno di età inferiore a 10 anni.

Il bonus mamme lavoratrici 2024 si traduce in uno sgravio contributivo che varia a seconda della condizione della lavoratrice dipendente, specialmente in riferimento alla durata del beneficio che, nel dettaglio, dura dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 per lavoratrici madri con tre o più figli. In questi casi è previsto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Questo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. La soglia anagrafica del figlio indicata riguarda le mamme con 3 o più figli.

Invece per le lavoratrici con 2 o più figli la decontribuzione del 100% viene applicata fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e solo per tutto il 2024.

L’esonero si applica dunque ai contributi IVS per chi lavora nel settore privato e ai contributi FAP per chi ha un’occupazione nel pubblico impiego. L’agevolazione però è rivolta solo a mamme che sono dipendenti pubbliche o private con un contratto a tempo indeterminato in essere. Non è necessario fare alcuna richiesta per ottenere il bonus, questo sarà riconosciuto e attivato automaticamente dal datore di lavoro.

ADDIO 730 PRECOMPILATO 2024

La novità del Decreto n.1 dell’8 gennaio 2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, attesta che il modello 730 precompilato verrà sostituito dal modello 730 semplificato. Verrà chiesto a pensionati e lavoratori dipendenti di confermare soltanto i dati presenti nel database dell’Agenzia delle Entrate, anziché compilare le voci in forma precompilata.

In sostanza il nuovo modello dichiarativo è basato su sezioni già compilate del modello dichiarativo, sulla base delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate. Queste informazioni saranno appunto inserite nella nuova Dichiarazione dei redditi semplificata dal 2024, e verrà chiesto al contribuente di confermare o meno dati e numeri. Qualora siano errati o non conformi si avrà la possibilità di modificarli seguendo un iter guidato.

A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in un’apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.

Secondo la norma, la modifica prevede che in via sperimentale l’Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate.

NOVITÀ FISCALI 2024

IRPEF 2024:

La novità sarebbe quella di accorpare le prime due aliquote IRPEF per garantire un concreto risparmio. Si tratta di ridurre la pressione fiscale sui contribuenti.

Nel dettaglio, l’operazione di revisione porterebbe a 28.000 euro il limite di reddito per l’applicazione dell’aliquota del 23 per cento. Si eliminerebbe quindi l’aliquota del 25 per cento che ad oggi è prevista per chi supera i 15.001 euro. Non cambierà nulla per chi guadagna meno di 15.000 euro, il vantaggio di un simile intervento interessa tutti i contribuenti il cui reddito supera tale soglia ma è inferiore a 28.000 euro, con un risparmio massimo di circa 22 euro al mese.

Complementare alla revisione dell’IRPEF è il rinnovo del taglio del cuneo fiscale e contributivo del 6 e del 7 per cento che garantisce aumenti in busta paga fino a circa 100 euro per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

L’obiettivo per il 2024, quindi, è anche quello di confermare l’esonero contributivo che riguarda la quota dovuta dai lavoratori pari al 6 per cento per le retribuzioni fino a 35.000 euro e pari al 7 per cento per quelle fino a 25.000 euro.

IRES:

La legge n. 111 del 9 agosto 2023 introduce agevolazioni che prenderanno forma concretamente con l’approvazione dei decreti attuativi.

In particolare, si prevede una riduzione dell’aliquota dell’IRES ora la 24 per cento per:

  • le nuove assunzioni;
  • investimenti qualificati;
  • schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Un’agevolazione prevista nel caso in cui si impieghi una somma che corrisponda in tutto o in parte al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione. Per le imprese che non possono accedere alla riduzione dell’imposta, viene prevista la possibilità di beneficiare di diversi incentivi relativi agli investimenti qualificati. Questi possono riguardare il potenziamento dell’ammortamento o la deducibilità dei costi relativi alle nuove assunzioni.

La detassazione delle tredicesime pone l’obiettivo di contrastare la perdita del potere d’acquisto di stipendi e pensioni, sostenendo così non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i pensionati.

Si ricorda che il taglio del cuneo fiscale, anche quello potenziato al 6 e al 7 per cento, non si applica sulle tredicesime, che dunque per dicembre 2023 non dovrebbero subire variazioni in aumento.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario, la proroga è prevista al 30 novembre 2024, scadenza prevista per integrare i dati della dichiarazione dei redditi dei forfettari che, nelle ultime settimane, si sono visti recapitare le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione dei redditi 2022. La norma, dunque, permette il rinvio della regolarizzazione dei dati omessi nel quadro RS.

AGEVOLAZIONI IMU, SCONTI E CHI NE HA DIRITTO

Le principali di queste agevolazioni riguardano le aree edificabili che sono possedute e condotte dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, esse possono non essere considerate fabbricabili quando i terreni in questione sono utilizzati per scopi di agricoltura o pastorizia.

Le attività svolte sul terreno che lo esulano dalla considerazione di area fabbricabile sono:

  • coltivazione del fondo;
  • silvicoltura;
  • coltivazione di funghi;
  • allevamento di animali.

Altre agevolazioni Imu riguardano, gli immobili di interesse artistico o storico per i quali è prevista una riduzione della base imponibile all’imposta pari al 50% e i fabbricati inabitabili e inagibili (anche in questo caso la riduzione della base imponibile riconosciuta è del 50%).

La riduzione della base imponibile del 50% è riconosciuta solo se si rispettano determinati requisiti, oltre all’aver concesso l’immobile in comodato l’uso gratuito.

L’immobile, non deve essere di lusso e i parenti a cui è stato concesso in comodato devono utilizzarlo come abitazione principale.

Pertanto, il contratto di comodato l’uso gratuito deve essere regolarmente registrato e il soggetto che concede l’immobile in uso gratuito non deve possedere altre abitazioni in Italia oltre a quella principale e a quella che ha concesso in comodato al parente.

Colui che concede l’immobile in comodato, infine, deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso gratuitamente al parente. I requisiti elencati devono essere soddisfatti tutti contemporaneamente.

Anche per chi possiede immobili che concede in locazione con contratto a canone concordato è prevista una agevolazione piuttosto corposa.

Si tratta della riduzione dell’imposta pari al 75%, ma solo se il prezzo del canone di affitto concordato tra proprietario e inquilino sia inferiore al prezzo di mercato per avere diritto alle riduzioni statali (come la riduzione dell’Imu).

L’EFFETTO IMMEDIATO DELLA ROTTAMAZIONE QUATER

Lo scorso 30 giugno è scaduta la domanda di adesione alla rottamazione quater. Nonostante sia necessario il pagamento della prima o unica rata del 31 ottobre per il perfezionamento della domanda, la lavorazione dell’istanza è velocissima e ha prodotto già i primi effetti sulla fedina fiscale del contribuente. Per chi doveva ottenere il Durc era importante presentare domanda alla rottamazione quater poiché essa consente di ottenere il documento di regolarità contributiva anche in presenza di inadempienze. L’aver presentato la domanda di adesione alla rottamazione quater sospende le posizioni debitorie del contribuente fino al pagamento della rata unica ovvero il 31 ottobre 2023. Entro questa data, con il pagamento della prima rata o rata unica il contribuente formalizza l’adesione alla rottamazione. Se il contribuente paga entro il 31 ottobre, sarà in regola con il Fisco anche successivamente a quella data. Se non paga entro questa data, non sarò in regola con il Fisco. Dalla presentazione della domanda di rottamazione, cosi come previsto dall’art 240 dell’art 1 della legge di bilancio 2023, gli effetti sono due: l’interruzione dell’attività di riscossione (non possono essere avviate nuove procedure esecutive), il debitore torna in regola con il Fisco senza dover pagare nulla. Il Durc viene rilasciato dopo le dovute verifiche che accertino eventuali inadempienze contributive ma fino al 31 ottobre le imprese che richiedono il Durc sono “libere” da questa tipologia di verifica se hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione quater. I debitori che non procedono al pagamento della prima o unica rata o a una delle successive, potranno saldare il debito aderendo a una rateazione ordinaria. Infatti, la rottamazione quater consente, in caso di decadenza, di poter presentare un piano di dilazione ordinaria,

IL PROSPETTO INFORMATIVO

La domanda di adesione alla definizione agevolata è scaduta lo scorso 30 giugno e adesso, per i contribuenti che ne hanno fatto richiesta, bisognerà attendere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dove saranno indicate le somme dovute e le varie scadenze per i pagamenti. Bisognerà, quindi, aspettare fino al 30 settembre, data ultima per l’Agenzia delle Entrate per mandare le varie comunicazioni. Il contribuente ha, però, già avuto modo di ricevere il prospetto informativo che gli ha dato una visione abbastanza chiara di quelle che sono le somme da lui dovute. Nel prospetto, tuttavia, non sono indicati alcuni costi, come ad esempio: i diritti di notifica, spese per procedure esecutive già attivate e gli eventuali interessi previsti nel caso si sia scelga il pagamento rateale. Queste spese non sono riportate nel prospetto informativo ma saranno comunque comprese nel complessivo da pagare. Il prospetto e’ stato sicuramente utile al contribuente per avere una idea approssimativa della somma da pagare ma egli non dovrà meravigliarsi se nella comunicazione l’importo dovuto sarà più alto.

LA DICHIARAZIONE OMESSA

La dichiarazione dei redditi è un obbligo per tutti i contribuenti. Alcuni sono esentati dall’obbligo ma semplicemente perché non hanno tassazione in più da pagare a conguaglio. È il caso, ad esempio, di chi ha un sostituto d’imposta che versa al suo posto tutte le tasse dovute e non ha altri redditi.  La mancata presentazione, però, può dipendere anche da una dimenticanza del cittadino o da una libera scelta. La scadenza per la presentazione varia in base al modello dichiarativo che si presenta: – se si sceglie di utilizzare il modello 730/2023 sia precompilato che ordinario, la presentazione deve essere fatta entro il 2 ottobre, – se si presenta un modello Redditi (usato principalmente da lavoratori autonomi e professionisti con partite iva), la scadenza è fissata al 30 novembre 2023. Ci sono, quindi, vari modelli tra cui scegliere per compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione. Se non si rispetta la data ultima, l’invio si può comunque recuperare, ma la tempistica è fondamentale poiché presentare la dichiarazione nei tempi prestabili consente al contribuente di regolarizzare la propria situazione fiscale entro 90 giorni. Chi ha scelto il modello 730/2023 versione precompilata, per esempio, ha tempo fino al 30 settembre per tramettere la sua dichiarazione. Chi ha scelto il modello Redditi Pf, Sc, So o Enc ha tempo fino al 30 novembre per la trasmissione all’Agenzia. Quando la dichiarazione dei redditi non viene presentata viene definita OMESSA. Una dichiarazione è omessa quando: – le imposte evase superano i 50.000 euro, – non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza (termine che ovviamente dalla tipologia di dichiarazione presentata). Quando non viene presentata la dichiarazione dei redditi si va incontro a gravi conseguenze, a partire dalla sanzione amministrativa fino ad a sfociare nel penale. La sanzione amministrativa parte da un minimo del 120% fino ad un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte. Nel caso in cui non siano dovute imposte, è prevista una sanzione che va da 250,00 euro fino ai 1000 euro. Il penale scatta a causa dell’inadempimento o in caso d’imposta evasa e se le ritenute non versate siano superiori a 50.000 euro. Il decreto Fiscale 2020 ha introdotto una nuova sanzione, ovvero la reclusione: – da un minimo di anno e sei mesi per un massimo di quattro anni per chi evade le imposte sui redditi o Iva e non presenta le dichiarazioni per le imposte evase superiori a 50.000 euro; – da un anno e sei mesi per un massimo di quattro per chi non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta, sempre quando la somma evasa supera i 50.000 euro.

IRPEF ENTRO IL 31 LUGLIO

Lo stato, entro la fine di Luglio, si aspetta entrate per un importo pari a 40 miliardi di euro, la maggior parte dovuti al pagamento dell’Irpef. Ricordiamo che la scadenza dell’acconto Irpef era fissata per il 30 giugno, ma per molti contribuenti è slittata a fine luglio. La scadenza al 31 luglio non riguarda solo le partite iva, il cui termine è scaduto il 20 luglio, ma anche tutti quei contribuenti che avrebbero dovuto versare saldo e acconto Irpef al 30 giugno ma hanno slittato i pagamenti. L’imposta sarà maggiorata con uno 0,40 calcolato sull’intero importo per chi avrebbe dovuto pagarla entro il 30 giugno e rimodulata sula differenza dei giorni per chi avrebbe dovuto pagarla entro il 20 luglio. Anche a chi ha scelto di pagare l’imposta il 31 luglio, rimane valida la possibilità di rateizzare l’imposta. In particolare, il contribuente che sceglie la rateizzazione pagherà: – prima e seconda rata entro il 31 luglio senza maggiorazione di interessi, – terza rata entro il 31 agosto con una maggiorazione dello 0,33, – quarta rata entro il 2 ottobre con una maggiorazione dello 0,66, – quinta rata entro il 31 ottobre con una maggiorazione dello 0,99, – sesta rata entro il 30 novembre con interessi pari all’ 1,32. Ricordiamo che l’imposta va versata tutta entro il 30 novembre, data entro la quale si dovrà provvedere anche al pagamento dell’eventuale secondo acconto sulle imposte dei redditi.