Come fare se vogliamo far valere la garanzia del nostro prodotto che risulta difettoso ma non troviamo lo scontrino?
Per esercitare il diritto di garanzia nei confronti del venditore, il Codice del consumo (art. 128 e seguenti) considera sufficiente dimostrare di aver acquistato il prodotto presso il rivenditore a cui il consumatore si rivolge, non oltre due anni dalla consegna del prodotto.
Il Codice del consumo, infatti, non fa espresso riferimento all’esibizione dello scontrino come requisito necessario per l’esercizio del diritto di garanzia. È semplicemente necessario dimostrare la data dell’acquisto.
La legge definisce come il consumatore, al fine di dimostrare l’acquisto, possa utilizzare anche altri mezzi documentali o orali che consentano di dimostrare che il bene sia stato acquistato presso il rivenditore e in data certa.
Un esempio sono le ricevute di bancomat o carta di credito, la testimonianza di una persona presente al momento dell’acquisto, il libretto di garanzia firmato dal venditore, la registrazione dell’acquisto sulla carta fedeltà.
È bene dunque ricordarsi che il rifiuto dell’addetto alle vendite, la presenza di una clausola contenuta nel contratto d’acquisto o nelle condizioni di vendita limitativa dell’esercizio del diritto di garanzia, l’esibizione di un cartello in negozio che obbliga a presentare lo scontrino e altre situazioni simili non sono cause giustificative a non far valere la nostra garanzia.
Nonostante quanto disciplinato dalla giurisprudenza, lo scontrino è il documento fiscale più utile da far valere in caso di garanzia dal momento che contiene tutta una serie elementi utili ad attestare in maniera immediata l’effettuazione di una spesa.
È sempre bene conservarlo e di fare, in via precauzionale una fotografia o una fotocopia. Addirittura esistono applicazioni che permettono di conservare la fotografia dello scontrino nel tempo.
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