Archivio per Categoria ACQUISTI (NUOVO, USATO, AUTO E MOTO, E-COMMERCE)

IL PRODOTTO E’ IN GARANZIA MA MANCA LO SCONTRINO: COME FARE?

Come fare se vogliamo far valere la garanzia del nostro prodotto che risulta difettoso ma non troviamo lo scontrino?  

Per esercitare il diritto di garanzia nei confronti del venditore, il Codice del consumo (art. 128 e seguenti) considera sufficiente dimostrare di aver acquistato il prodotto presso il rivenditore a cui il consumatore si rivolge, non oltre due anni dalla consegna del prodotto.

 Il Codice del consumo, infatti, non fa espresso riferimento all’esibizione dello scontrino come requisito necessario per l’esercizio del diritto di garanzia. È semplicemente necessario dimostrare la data dell’acquisto.

La legge definisce come il consumatore, al fine di dimostrare l’acquisto, possa utilizzare anche altri mezzi documentali o orali che consentano di dimostrare che il bene sia stato acquistato presso il rivenditore e in data certa.

Un esempio sono le ricevute di bancomat o carta di credito, la testimonianza di una persona presente al momento dell’acquisto, il libretto di garanzia firmato dal venditore, la registrazione dell’acquisto sulla carta fedeltà.

È bene dunque ricordarsi che il rifiuto dell’addetto alle vendite, la presenza di una clausola contenuta nel contratto d’acquisto o nelle condizioni di vendita limitativa dell’esercizio del diritto di garanzia, l’esibizione di un cartello in negozio che obbliga a presentare lo scontrino e altre situazioni simili non sono cause giustificative a non far valere la nostra garanzia.

Nonostante quanto disciplinato dalla giurisprudenza, lo scontrino è il documento fiscale più utile da far valere in caso di garanzia dal momento che contiene tutta una serie elementi utili ad attestare in maniera immediata l’effettuazione di una spesa.

È sempre bene conservarlo e di fare, in via precauzionale una fotografia o una fotocopia. Addirittura esistono applicazioni che permettono di conservare la fotografia dello scontrino nel tempo.

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PROBLEMI NELL’ACQUISTO DELLA CASA: QUAL E’ LA RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE IMMOBILIARE?

Quali sono i doveri del mediatore immobiliare nella compravendita di un appartamento ?

Se ci troviamo di fronte a un condono non perfezionato, a una causa in corso che grava sull’abitazione o sul condominio che ne potrebbe compromettere il valore di acquisto, che responsabilità ha l’agente immobiliare?

Il rapporto tra venditore effettivo, potenziale acquirente e agente immobiliare è disciplinato dal Codice Civile all’articolo 1754, il quale cita che: “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza“ .

L’articolo 1759 ci spiega come l’agente immobiliare deve fornire le informazioni che sono in suo possesso e che possono anche solo indirettamente incidere sulla conclusione dell’affare.

Attenzione però: la legge non disciplina esattamente se l’agente immobiliare deve procurarsi tutte le informazioni sull’immobile che possono influire sulla conclusione dell’affare o deve limitarsi a non omettere una o più informazioni ricevute dal venditore.

L’agente ha l’obbligo, secondo la legge, di fornire tutte le informazioni di cui è in possesso ma non è obbligato ad investire tempo e denaro per il reperimento di queste informazioni.

Il lavoro del mediatore deve quindi rispondere al principio di correttezza in quanto egli ha il dovere di non omettere informazioni che potrebbero modificare le sorti dell’affare o portare ad una ridefinizione delle condizioni di acquisto o di vendita.

L’agente immobiliare ha il compito di fornire assistenza diretta al venditore per il reperimento della documentazione necessaria a stipulare il rogito dinnanzi al notaio. È, dunque, suo compito richiedere le planimetrie catastali, i nulla osta sui condoni, le ricevute pagamento rate del condono, le concessioni o licenze edilizie.

Dovrà richiedere anche l’atto di provenienza dell’immobile ossia qualsiasi atto  con cui il venditore dell’immobile ha assunto al piena proprietà del diritto a vendere a terzi l’immobile.

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LE TUTELE DEL CONSUMATORE NELL’ACQUISTO DI SERVIZI DIGITALI

Grazie al d.lgs. n. 170/2021 e n. 173/2021 i consumatori possono ora accedere alle tutele previste dal Codice anche nel caso di contratti che riguardino la fornitura di contenuti o servizi digitali.

Ma cosa si intende per “contenuto digitale”?  ci riferiamo a qualsiasi dato che sia prodotto e fornito in formato digitale. Pensiamo all’acquisto di un film in formato digitale o di un software antivirus. Si considerano, invece “servizi digitali”  gli abbonamenti a piattaforme che forniscono un servizio streaming (ad esempio Dazn, Netflix o Amazon Prime video), o qualsiasi programma o app che permetta di condividere, salvare o creare contenuti digitali ( social networks e i servizi cloud).

Essendo la privacy un diritto fondamentale soprattutto quando si acquista un servizio digitale, il consumatore avrà diritto ad essere informato su quali saranno le modalità di raccolta e utilizzo dei propri dati personali e dunque a chi saranno ceduti, per quali fini e per quanto tempo.

Con il d.lgs. n. 170/2021 non solo il consumatore gode di maggiori tutele negli acquisti di beni mobili, ma il venditore viene investito di maggiori obblighi. Infatti, tra i beni di consumo rientrano anche i beni con elementi digitali come smartphone, smartwatch o smartTv.

Con essi si intende qualsiasi bene mobile materiale che incorpora un contenuto digitale o un servizio digitale, in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene.

Le ricadute sulla tutela dei consumatori dovute a questa inclusione sono diverse. Dal momento che si tratta di prodotti con elementi digitali il difetto si considererà esistente al momento della consegna del bene qualora dovesse venire ad esistenza entro un anno dall’acquisto e senza che il consumatore sia tenuto a provarlo.

 Ma la novità più significativa riguarda l’obbligo di ripristinarne la conformità da parte del commerciante: trattandosi di beni con elementi digitali, è possibile che con il decorrere del tempo si renda necessario aggiornare il software incorporato. Il venditore è tenuto a fornire tutti gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del bene e per il periodo eventualmente pattuito o, se non ne ha le competenze, dovrà contattare il produttore del bene affinché questo li fornisca al consumatore. L’ obbligo di erogazione degli aggiornamenti risponde poi alla necessaria pretesa del consumatore di veder tutelata la propria privacy. Un prodotto non aggiornato potrebbe esporre i suoi utilizzatori a furto di dati o, addirittura, a illegali intercettazioni ambientali. Dunque, il professionista che vende il bene è tenuto ad assicurare la conformità dello stesso anche dal punto di vista della protezione della privacy.

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PRODOTTI ACQUISTATI DIFETTOSI: COME PROCEDERE?

Quando un prodotto acquistato risulta difettoso, quali sono i termini per far valere la garanzia post vendita? Il Codice del Consumo stabilisce che nella garanzia post vendita, il termine per far valere i diritti del consumatore è di 2 anni dall’acquisto del bene. In caso di vendita di beni usati le parti possono limitare tale termine a 1 anno.

È sempre bene conservare tutti i documenti che attestino la data dell’acquisto (scontrino, fattura, ecc.) e la data di consegna del bene, in caso il difetto venga scoperto successivamente al perfezionamento dell’acquisto.  Un consiglio utile è quello di fotocopiare gli scontrini per evitare che la carta termica nella quale sono stampati si deteriori nel tempo.

Il venditore deve in tutti i casi garantire che il prodotto consegnato abbia tutte le caratteristiche da lui promesse o indicate dall’etichetta.

I beni devono:

  • essere idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  • essere conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del campione o modello mostrato al consumatore;
  • avere qualità e prestazioni di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto delle dichiarazioni pubblicitarie fatte anche dal produttore.

Ma in che modo far valere la garanzia?

È stato ampliato da 6 mesi ad un anno il periodo nel quale il difetto si presume sia già esistente al momento della consegna. Spetta, in questo caso, al venditore dimostrare che il vizio non era originario ma è stato provocato dal consumatore.

Quando il prodotto è ancora coperto da garanzia la legge lascia alla volontà dell’acquirente la scelta tra la riparazione o la sua sostituzione. Quando però la riparazione o la sostituzione sono impossibili, allora l’acquirente può scegliere tra altri due rimedi: una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione del valore del bene oppure la risoluzione del contratto.

Per attivare la garanzia c’è solo bisogno di dimostrare l’acquisto e di denunciare il vizio al venditore.

È bene ricordare che il consumatore deve rivolgersi sempre al venditore: se il venditore si rifiuta di accettare il bene in riparazione commette una grave scorrettezza. In questo caso si consiglia di inviare un reclamo scritto direttamente al direttore del punto vendita oppure, se si tratta di catene, direttamente ai dirigenti della rete (ad esempio Mediaworld, Euronics, Unieuro, etc.).

Il successivo passo, qualora i dirigenti della rete si rifiutassero di sostituire il prodotto, è quello di effettuare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ovviamente, qualora decorrano i termini della garanzia legale, il consumatore potrà utilizzare la garanzia convenzionale che generalmente ha una durata maggiore.

Da quando decorre il termine per la contestazione dei difetti del prodotto?

La garanzia parte da quando l’acquirente si accorge del difetto. Il difetto del prodotto deve essere denunciato al venditore (entro il termine di due mesi solo per le vendite concluse entro il 31 dicembre 2021) a partire dalla data in cui l’acquirente lo ha scoperto.

È bene sapere che il termine decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito certezza oggettiva dell’esistenza del difetto.

Questo vuol dire che poiché la durata della garanzia è, come detto, di due anni, il difetto potrebbe manifestarsi ed essere quindi scoperto dal consumatore anche in prossimità della scadenza.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio (anche con un comportamento concludente, ad esempio prendendolo in consegna per la riparazione) o lo ha occultato all’atto della vendita.

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ATTENZIONE ALLE TRUFFE ONLINE QUANDO SI PRENOTA UNA CASA VACANZE

Capita spesso di prenotare online la sistemazione per le vacanze ed è solito  che accanto ad annunci veritieri si nascondano inserzioni ingannevoli. Può trattarsi di case meno belle e accoglienti di quanto promette l’annuncio, ma si può arrivare a vere e proprie truffe con turisti che arrivano sul luogo di villeggiatura dopo aver pagato la caparra o l’intero soggiorno per poi scoprire che la casa non esiste.

Come evitare quindi una truffa nel momento in cui si prenota online la propria vacanza?

 Uno dei consigli da seguire è quello di non affidarsi a siti improvvisati o peggio agli annunci sui social. Meglio utilizzare le piattaforme più conosciute così da poter anche leggere le recensioni di chi ha prenotato la casa prima.

 È importante anche cercare di capire quanto le immagini del sito siano reali. Un consiglio è quello di utilizzare un motore di ricerca web di immagini su cui caricare le foto presenti nell’annuncio e controllate così che non si tratti di foto da repertorio ma di scatti di una casa reale.   

Inoltre, un altro consiglio è quello di cercare la strada indicata sulle mappe disponibili sul web e capire se si tratta di un posto veritiero.

Altra cosa da fare, per conferme ulteriori, è quella di contattare l’inserzionista al fine di chiedere informazioni e foto aggiuntive sull’immobile e approfondire con una chiacchierata chiedendo il numero di telefono, possibilmente fisso.

Bisogna anche capire se il prezzo è adeguato. In questo caso è opportuno fare una ricerca sulla zona tramite la piattaforma in cui è presente l’annuncio, utilizzando anche un motore di ricerca. Se il prezzo è troppo basso difficilmente si tratta di un affare, ma è più probabile che sia una fregatura.  

Ricordatevi anche che, qualora venga richiesta una caparra, questa è legittima, purché non superiore al 20% del totale.

Attenzione, inoltre, a non inviare documenti personali: carta d’identità, patente o passaporto non devono mai essere condivisi in quanto potrebbero essere utilizzati per fini poco leciti.   

Per quanto riguarda i pagamenti, è consigliabile eseguirli solo con metodi tracciati. Se chiedono un bonifico, l’IBAN bancario deve essere riconducibile a un conto corrente italiano che è possibile verificare tramite strumenti come IBAN calculator. Diffidate da chi vi chiede la ricarica di una prepagata, è uno dei campanelli di allarme che potrebbe essere una truffa.

Infine, l’ultimo consiglio è quello di tenere traccia di tutte le conversazione con il proprietario di casa. Esse potranno essere utili in caso di problemi che andranno denunciati.

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LE TRUFFE SULLA VENDITA DELL’USATO ONLINE

La pandemia ha ci ha portati sempre più alla diffusione della vendita dell’usato online: pensiamo a piattaforme come Vinted e Wallapop, oggi molto conosciute e diffuse.

I motivi per cui la gente decide di utilizzare questi siti sono diversi: c’è chi vuole acquistare usato per testare un prodotto senza fare un eccessivo investimento e chi vuole disfarsi di oggetti superflui, senza doverli gettare.

Queste acquisti sono  oggetto di molte truffe, soprattutto se coinvolgono soggetti che si approcciano per la prima volta al mercato dell’online.

Come fare attenzione per non subire truffe negli acquisti online di prodotti usati?

A volte capita che venga pubblicata un’inserzione per la vendita di un prodotto, con foto rubate a un annuncio reale. Prima della spedizione, il truffatore chiede il pagamento tramite la ricarica della propria carta prepagata. L’acquirente procede in buona fese, senza ricevere mai il prodotto ordinato e pagato.

Un’altra truffa piuttosto gettonata si ha quando a truffare è l’acquirente che acquista un gioiello prezioso. Una volta ricevuto il prodotto invia un reclamo al fornitore comunicando che l’acquisto non è conforme alla descrizione e lo restituisce. Peccato che quello che rimanda indietro non è lo stesso gioiello ma un oggetto di poco valore. Per le politiche di reso del sito, riceve però il rimborso dell’oggetto e ha anche guadagnato un gioiello di valore.

Quali sono, dunque, i consigli da seguire per evitare truffe online?

  • se un annuncio ti sembra dia poche informazioni, chiedine di più al venditore, se questo tentenna, diffidane.
  • se le foto del prodotto sono troppo belle per essere vere, chiedine altre al venditore. Se dice che non può, orienta l’attenzione su un altro annuncio.
  • se un oggetto costa troppo poco, non sempre è un affare. Confrontalo con il prezzo di mercato per toglierti ogni sospetto.
  • non fornire mai dati eccedenti rispetto a quelli necessari alla compravendita. Codici pin o password personali non sono necessari
  • per il pagamento, ricorda che carta ricaricabile o vaglia non consentono alla Polizia Postale di risalire ai truffatori. Prediligi dunque lo scambio a mano per accertarti che le caratteristiche del prodotto corrispondano alla descrizione, potendo, in caso contrario, rinunciare all’acquisto. Se lo scambio a mano non fosse disponibile, scegli strumenti di pagamento tracciabili.
  • contatta il venditore solo attraverso il servizio di messagistica o e-mail offerto dal sito di compravendita.

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ACQUISTI SU INTERNET: COME COMBATTERE LE TRUFFE?

Ormai sono sempre più frequenti gli acquisti fatti online. A questi segue anche un’esponenziale aumento delle truffe su internet, soprattutto se si compra da siti sconosciuti e poco raccomandabili.

Le truffe su Marketplace più frequenti riguardano la finta vendita di beni che in realtà non vengono mai spediti all’acquirente. Trattandosi molto spesso di pagamenti non tracciabili e non riconducibili all’acquisto di quella compravendita specifica, il soggetto che subisce una truffa spesso ha serie difficoltà nel dimostrare il pagamento.

Pensiamo, ad esempio, a pagamenti effettuati mediante la ricarica di carte prepagate.

Esistono, tuttavia, anche casi dove la situazione si ribalta e il truffatore diventa l’acquirente.

Parliamo di quando, ad esempio, vengono usate finte ricevute di pagamento o di bonifici bancari mai realmente effettuati ma sufficienti per convincere il venditore a inviare il bene senza aver avuto la conferma dell’effettivo accredito della somma richiesta.

Secondo l’art. 640 del Codice penale “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Pertanto, tutte le volte che un soggetto riceva il pagamento per un bene da lui poi non consegnato, o nel caso in cui si dia la finta prova dell’avvenuto pagamento, si parla di truffa.

Cosa può fare chi è vittima di una delle truffe per acquisti o vendite online?

La cosa più ovvia da fare è sicuramente sporgere denuncia utilizzando tutte le prove di cui si dispone. Pensiamo al testo dell’annuncio, messaggi scambiati, ricevuta del pagamento.

Sarà opportuno stampare quanto utile a dimostrare le proprie ragioni annotando data, ora e ogni riferimento importante come il numero di cellulare o l’indirizzo web del sito dal quale è stato fatto l’acquisto.

In questi casi non è sempre facile dimostrare la truffa: ad esempio, nel caso in cui nella causale del bonifico non è specificato chiaramente la ragione del pagamento effettuato, non sarà semplice provare la truffa.

È sempre bene, in questi casi, rivolgersi ad un esperto.

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COME REAGIRE SE IL COMMERCIANTE NON ACCETTA IL PAGAMENTO CON IL POS?

L’obbligo per i commercianti, artigiani e liberi professionisti di avere il Pos è entrato in vigore da qualche mese ma non mancano, da parte degli esercenti, le scuse per evitare di far effettuare i pagamenti elettronici. Una delle tecniche maggiormente utilizzate è quella di dire che il terminale è guasto oppure che  non c’è linea, oppure che non si accettano pagamenti sotto una certa cifra.

Scuse, ovviamente, che potrebbero essere anche vere.

Dal 30 giugno 2022 sono entrate in vigore le sanzioni per l’esercente che non accetta il pagamento con il Pos. La sanzione, introdotta per combattere il fenomeno dell’evasione fiscale, si aggira intorno ai 30 euro più il 4% della transazione rifiutata dall’esercente.
Ciò dovrebbe servire anche a scoraggiare comportamenti scorretti, soprattutto da parte dei commercianti.

Qual è quindi il comportamento da assumere se ci viene rifiutato il pagamento con il Pos?

Il consiglio per il consumatore è di raccogliere prove qualora viene riferito che la transazione non è andata a buon fine, fotografando, ad esempio, il rifiuto alla cassa.

Successivamente è necessario fare una segnalazione alla Guardia di Finanza o anche soltanto alla Polizia locale.

Tuttavia, a fronte soprattutto del periodo che stiamo vivendo, i consumatori scelgono spesso di assecondare i commercianti inadempienti. Altre volte, però, non si può chiudere un occhio.

Alcune spese possono essere detratte esclusivamente se regolate con mezzi di pagamento tracciabili. Pensiamo alle spese sanitarie, alle spese di iscrizione ad associazioni sportive dilettantistiche o ad attività culturali.

In questi casi, solo pagando con carta o altro metodo elettronico si potrà beneficiare delle agevolazioni IRPEF al 19%.

Come procedere, dunque, se viene rifiutata la carta?

Un consiglio potrebbe essere quello di effettuare un bonifico.

Sulla fattura devono essere indicati gli estremi del pagamento e il termine entro il quale effettuare l’operazione.

In caso di rifiuto anche di questo metodi di pagamento, il consumatore può a sua volta rifiutare di pagare in contanti ed eventualmente segnalare l’episodio alle autorità.

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QUANTO E’ CONVENIENTE ACQUISTARE A RATE?

Il consumatore che decide di effettuare un acquisto a rate e quindi di stipulare un finanziamento deve essere informato correttamente circa la stipula dello stesso. Questo perché le conseguenze di un contratto di credito al consumo possono essere molto rilevanti.

I punti a cui fare attenzione quando si decide di effettuare un acquisto in forma rateale sono diversi.

Il primo consiglio è quello di porre maggiore attenzione alla pubblicità.

Nonostante la legge imponga, anche nella fase promozionale, che ci sia una corretta informazione al consumatore, spesso la pubblicità dà informazioni poco chiare tanto da non far capire quanto effettivamente costerà quell’acquisto a rate.

È sempre bene richiedere al punto vendita, prima di firmare l’accettazione del finanziamento, il modulo Secci. Si tratta di un documento che precede il vero e proprio contratto, utile al consumatore per un eventuale confronto con altri preventivi.

È  un modulo standard che in nessun caso può essere modificato. Inoltre, è necessario che  tutti i campi siano compilati in modo chiaro e sintetico.

Il commesso del ponto vendita non può in alcun modo rifiutarsi di consegnare la documentazione. Se ciò avviene, è premura del consumatore insistere: è suo diritto avere anche il contratto prima della firma in modo tale da decidere in maniera consapevole se sottoscriverlo o meno.

Insomma è importante valutare con la dovuta calma il contratto di finanziamento prima di sottoscriverlo.

Un’attenzione fondamentale deve essere data ai tassi di interesse come anche ai costi aggiuntivi ovvero quelli inerenti l’apertura e la gestione della pratica.

Un altro consiglio è quello di porre attenzione a due tassi importanti:

  • il TAN (Tasso  Annuo  Nominale) ovvero il tasso di interesse “puro”.  Esso non comprende spese o commissioni, quindi non dà informazioni su tutti i costi del finanziamento.
  • Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) indica il costo “totale” del finanziamento, perché comprende anche spese e commissioni.

Pertanto la voce principale da considerare è proprio il TAEG. Da questo si può facilmente capire se il finanziamento proposto risulta in linea con le possibilità economiche del contribuente.

Mai fidarsi delle offerte che non mettono in evidenza questi tassi di interesse.

Ma come capire se i tassi d’interesse relativi ad un finanziamento sono realmente convenienti? Il consiglio è quello di verificare se sono in linea con i valori medi del mercato. Ogni tre mesi la Banca d’Italia pubblica la tabella dei “tassi di soglia”  che per legge devono essere esposte sul sito internet delle finanziarie.

Questo passaggio è fondamentale per capire se si tratta di un finanziamento legale e non stiamo parlando di usurai.

È bene sapere che, per annullare un contratto di finanziamento, la normativa sul credito al consumo permette al consumatore di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione del finanziamento.

Dunque è sempre opportuno  valutare in modo informato e consapevole se acquistare o meno a rate un oggetto che ci piace.

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COME SCEGLIERE IL SITO GIUSTO PER EFFETTUARE ACQUISTI ONLINE

Gli acquisti online sono sempre più diffusi e scegliere un sito “sicuro” dove effettuarli non è mai semplice. Come fare? Proviamo a capire quali sono i fattori da tenere in considerazione per scegliere un sito affidabile ad effettuare tranquillamente il nostro shopping online.

Cominciamo col dire che, trattandosi di acquisti, è sempre bene usare le stesse indicazioni che si userebbero per un negozio fisico.

Un primo consigliato è quello di effettuare gli acquisti online tramite computer piuttosto che utilizzando il cellulare. L’acquisto fatto con quest’ultimo mezzo potrebbe farci commettere qualche errore, come ordinare più volte lo stesso oggetto, facendo lievitare il carrello a nostra insaputa.

Quando si sceglie il sito internet per fare shopping è bene tener conto di alcuni indizi esteriori esattamente come si fa osservando un negozio tradizionale. Spesso si inciampa in siti con link non funzionanti, con fotografie sgranate o contenuti poco chiari anche dal punto di vista grammaticale. Questi sono tutti indizi che ci dovrebbero far capire che non c’è molto da fidarsi.

Altra cosa importante è che il sito da noi scelto mostri informazioni veritiere e obbligatorie: indirizzo della sede,  numero di partita iva, l’indirizzo PEC. È sempre bene verificare che l’azienda in questione esista realmente.

Un altro fattore determinate riguarda gli strumenti di pagamento messi a disposizione del sito. Devono essere tra i più diffusi negli e-commerce.

Si consiglia di verificare sempre che si tratti di un sito sicuro: è necessario notare se sulla barra degli indirizzi si vedrà la sigla “https” prima del nome del sito.

Qualora si ha anche il minimo sospetto di essere vittime di truffa è sempre bene ascoltare il parere di un esperto.

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