Le contravvenzioni per la sosta in zone a pagamento sono un vero incubo per molti automobilisti. L’incremento delle tariffe e la mancanza di spazi gratuiti per parcheggiare spingono gli automobilisti a lasciare l’auto in sosta su strisce blu spesso rincorrendo anche in contravvenzioni. Ci sono, tuttavia, casi in cui è possibile contestare e annullare una multa per sosta su strisce blu. E’ il caso, ad esempio, di una multa ricevuta per un ticket scaduto. Il governo ha chiarito che il pagamento parziale della sosta non costituisce una violazione del divieto di sosta ma rappresenta una inesattezza contrattuale. L’amministrazione può chiedere, quindi, una integrazione del pagamento e delle eventuali penalità previste dai regolamenti comunali ma non può infliggere una multa aggiuntiva. La Corte di Cassazione ha stabilito che una multa per la sosta su strisce blu può essere annullata se non ci sono aree di sosta gratuite nelle vicinanze. Questo principio si basa su quanto prescritto da codice della strada, il quale richiede ai Comuni di riservare un’adeguata area destinata a parcheggio gratuito quando gestiscono le zone di sosta a pagamento. Quindi deve esserci un equilibrio tra strisce blu e parcheggi gratuiti. La norma sull’alternanza non si applica nelle zone di rilevanza urbanistica, nei centri storici di particolare importanza, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato. Ovviamente per vincere un ricorso di questo tipo è fondamentale provare lo squilibrio a favore dei parcheggi a pagamento tramite la mappa ufficiale con la distribuzione dei parcheggi rimediabile dagli uffici comunali. La multa è contestabile anche quando sia stato acquistato ma non esposto il ticket purché il biglietto sia stato conservato e possa essere prodotto al prefetto o al giudice. In questa particolare casistica, data la condotta poco accorta del conducente, le spese processuali sono a proprio carico ed è quindi consigliabile un ricorso al prefetto, trattandosi di impugnativa meno costosa rispetto al ricorso al giudice di pace. Secondo il codice della strada, gli stalli adibiti a parcheggio devono essere posti al di fuori della carreggiata o in modo da non creare intralcio alla circolazione. Potrebbe essere contestabile, quindi, la sosta nelle strisce blu senza ticket se lo stallo è posto in modo da costituire pericolo per lo scorrimento del traffico. La multa può essere impugnata nel caso in cui lo stallo non sia visibile sul manto stradale ad esempio se le strisce sono vecchie ed eccessivamente sbiadite. E’ possibile annullare la multa elevata da soggetti non qualificati. Sono autorizzati a contestare sanzioni sia i vigili urbani che gli ausiliari del traffico. Non lo sono i dipendenti delle società che gestiscono in appalto un’area di parcheggio con convenzione scaduta o non rinnovata.
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