CANI E CONDOMINI

CANI E CONDOMINI

Sempre più famiglie scelgono di crescere in casa animali domestici. Ci sono delle regole ben precise da tenere a mente soprattutto nel caso in cui l’abitazione non sia una villetta privata ma un appartamento condominiale. La riforma del condominio del 2012 ha, infatti, introdotto importanti novità: i regolamenti condominiali non possono vietare il possesso di animali domestici, a meno che non siano stati approvati all’unanimità. Ci sono, ovviamente, delle responsabilità che ogni proprietario deve considerare soprattutto se ci sono animali di grosse dimensioni. Il diritto di detenere animali domestici in condominio è garantito dall’articolo 1138 del codice civile, modificato dalla legge 220/2012. Questa, per l’appunto, afferma che i regolamenti condominiali non possono proibire ai condomini di possedere o detenere animali domestici. L’unica eccezione riguarda i regolamenti contrattuali, ovvero quelli approvati all’unanimità in sede di assemblea e allegati ai singoli atti di compravendita. Affinché la limitazione possa avere efficacia anche nei confronti dei successi condomini, deve essere annotata nei registri immobiliari o allegata all’atto di compravendita affinché ai nuovi condomini ne siano a conoscenza. Anche chi è in affitto deve rispettare il regolamento condominiale per cui se il contratto di locazione contiene il divieto di detenere un cane in casa, l’affittuario non può invocare eccezioni, anche se il locatore non lo aveva avvisato. Nonostante il diritto alla detenzione, il proprietario deve rispettare le regole di convivenza condominiale: l’animale, quindi, non deve disturbare gli altri condomini e non deve essere pericoloso per la salute di costoro. La prima regola da rispettare è quella del rumore: il cane ha diritto ad abbaiare ma questo non può riversarsi come molestia nei confronti dei vicini. Il padrone deve fare di tutto per limitare i guaiti portando l’animale a un corso di addestramento, non lasciandolo solo per molto tempo, non innervosendolo con privazioni, ad esempio, di cibo o lasciandolo fuori al balcone. Comportamenti del genere potrebbero anche integrare il reato di maltrattamenti di animali e possono portare all’apertura di un procedimento penale per il reato di disturbo alla quieta pubblica nei confronti del proprietario. Il giudice può autorizzare il sequestro dell’animale in questione se il padrone non è on grado di gestirlo o, se per lavoro, è costretto a lasciarlo solo per troppo tempo. Oltre al procedimento penale è possibile agire in via civile contro il proprietario del cane per ottenere un’interdittiva alla prosecuzione delle molestie acustiche e il risarcimento del danno. Ci sono regole anche per le aree condominiali condivise. In aree comuni, come cortili o scale, è importante che il cane sia tenuto al guinzaglio, possibilmente corto, e che in ascensore indossi la museruola. Inoltre il cane dev’essere registrato all’anagrafe, avere un microchip e essere vaccinato. Il padrone è tenuto a pulire lì dove l’animale sporca anche se si tratta di semplice pelo. Il regolamento condominiale può vietare che il cane circoli solo negli spazi comuni ma se anche non fosse previsto, i condomini possono imporre al proprietario l’adozione delle dovute misure cautelari per tutelare la sicurezza di tutti i condomini. La responsabilità per eventuali lesioni o danni procurati dal cane ricade sul proprietario o il dog-sitter o il partner convivente o il figlio del proprietario. Chiunque ha disponibilità materiale porta con se la responsabilità penale per le lesioni procurate dall’animale e l’obbligo di risarcire danni fisici e morali alla vittima. La responsabilità civile viene esclusa se si dimostra il caso fortuito: un evento, quindi, imprevedibile e inevitabile, come la condotta di chi aizza il cane, lo maltratta o lo minaccia. Secondo l’art 672 del codice penale, chiunque non custodisca adeguatamente un animale pericolo è soggetto a una sanzione amministrativa da 25 a 258 euro. La corte di Cassazione, con la sentenza 17133/2017 ha stabilito che non è sufficiente il cartello “attenti al cane” per escludere la responsabilità del proprietario in caso di comportamento violento dell’animale.

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