LA PRESCRIZIONE DEL BOLLO AUTO

LA PRESCRIZIONE DEL BOLLO AUTO

Come tutti i debiti col fisco, anche il bollo auto cade in prescrizione. Con il termine prescrizione indichiamo l’estinzione di un diritto o l’impossibilità per il suo titolare di farlo valere in giudizio. Quando il titolare di un diritto di credito non lo esercita per un certo termine, la legge non gli offre più tutela. Quindi il debitore, anche se non adempie alla propria obbligazione, non rischia alcuna azione legale o esecutiva. Il termine di prescrizione del bollo auto è di 3 anni. Sono tenuti al pagamento del bollo auto tutti coloro che risultano essere iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA) come proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) di autoveicoli e di motoveicoli. Il bollo auto cade in prescrizione dopo tre anni che decorrono dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere versata. Quindi, se entro il suddetto termine, il titolare del veicolo non riceve alcun avviso di accertamento, ovvero la richiesta per il pagamento per il bollo auto, il debito decade e questi è definitivamente libero dall’obbligo di pagamento. La richiesta di pagamento deve provenire dall’ente titolare del credito che è, solitamente, la Regione. Per Friuli Venezia Giulia e Sardegna la richiesta deve provenire dall’Agenzia delle Entrate. Se prima del terzo anno il contribuente riceve l’avviso di accertamento, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere da capo per altri tre anni, a partire dal giorno successivo alla data di spedizione dell’avviso stesso. Se entro tale termine l’automobilista non riceve alcun altro atto o intimazione di pagamento, il suo debito si estingue definitivamente. La Regione o l’Agenzia delle Entrate, una volta verificato l’omesso pagamento, iscrive il debito a ruolo e lo trasferisce all’Agenzia per la Riscossione Esattoriale incaricandolo del recupero del credito. A questo punto viene notificata la cartella esattoriale con l’intimazione di pagamento. Se la cartella viene spedita dopo il terzo anno dall’invio dell’avviso di accertamento, il bollo si ritiene prescritto e non va versato. La cartella andrà impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni per evitare che questa si consolidi e divenga definitiva e non più contestabile. Se, dopo la notifica della cartella esattoriale ed entro i successivi tre anni, l’esattore non invia altre intimazioni di pagamento, non notifica un preavviso di fermo o non attiva un pignoramento nei confronti del debitore, il debito si prescrive. Uno di questi atti interrompe la prescrizione e la fa decorrere nuovamente da capo. La prescrizione può essere interrotta prima del terzo anno dalla notifica della cartella esattoriale da: una intimazione di pagamento, da un preavviso di fermo o da un atto di pignoramento. Se il preavviso di fermo amministrativo arriva dopo 3 anni da quando l’esattore ha notificato la cartella o l’ultima intimazione di pagamento, il fermo è illegittimo. Tale atto va impugnato entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Se il ricorso non interviene proposto tempestivamente, il fermo è illegittimo. Il contribuente può impugnare il preavviso di fermo che gli deve essere notificato almeno 30 giorni prima del fermo stesso. Il preavviso del fermo deve indicare le cartelle a cui si riferisce il debito. Il contribuente può chiedere anche la rateazione del pagamento per evitare il fermo o può dimostrare che il veicolo è strumentale all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Non rileva l’utilizzo dell’auto per il lavoratore dipendente che non potrà subire il fermo.

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