IL LICENZIAMENTO

IL LICENZIAMENTO

Il datore di lavoro non può licenziare i dipendenti a propria discrezione. Il licenziamento è ammesso per motivi disciplinari, legati quindi al comportamento del lavoratore, economici e organizzativi. Secondo le leggi in vigore, è vietato licenziare la dipendente donna nel periodo che intercorre tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione del suddetto. Questo divieto è volto a limitare la discriminazione ed è rivolto proprio alle dipendenti femminili. Rimane legittimo, invece, il licenziamento per giusta causa, per cessazione dell’attività aziendale o termine delle mansioni della lavoratrice o per scadenza contrattuale. È vietato licenziare una lavoratrice incinta, divieto che permane fino al 1 anno di età del figlio. È vietato licenziare il padre che si astiene dal lavoro per i primi tre mesi del figlio in mancanza della madre nelle ipotesi di grave infermità, morte, abbandono o affidamento esclusivo del padre. Rimane, tuttavia, legittimo il licenziamento nei casi espressamente previsti dalla legge, giusta causa e scadenza contrattuale compresi. È vietato licenziare il dipendente durante la malattia a meno che non superi il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il licenziamento per malattia è legittimo anche in caso di giusta causa legata alla malattia stessa, come: falso certificato medico, assenze alle visite fiscali, doppio lavoro. Non si può licenziare il dipendente assente per malattia a causa di un infortunio sul lavoro: egli ha diritto a rientrare a lavoro soltanto a guarigione ultimata. Il licenziamento di un dipendente per il venir meno della mansione a cui è adibito diventa illegittimo quando, a distanza di poco tempo, il datore di lavoro assume un altro lavoratore per le medesime occupazioni. Il licenziamento per motivi economici o giusta causa è illegittimo quando il datore di lavoro adduce motivi inesistenti o che non riesce a dare prova di contestazione da parte del dipendente. Non si può licenziare il dipendente assente per malattia a causa di infortunio sul lavoro che ha diritto a rientrare a lavoro soltanto a guarigione ultimata. Non è possibile licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo quando costui può essere adibito ad altre mansioni di cui l’azienda necessita. È vietato, inoltre, licenziare il lavoratore per esercitare ritorsioni, ad esempio, se il dipendente ha fatto causa al datore di lavoro o una vertenza. In queste ipotesi rimane fermo il diritto del datore di lavoro per licenziare il dipendente quando sussistono le condizioni previste dalla legge. È necessario che siano provabili in modo incontrovertibile perché il minimo dubbio a riguardo comporta l’illegittimità del licenziamento in quanto discriminatorio e quindi l’obbligo di reintegra del lavoratore.

Info sull'autore

admin administrator

Lascia una risposta