Le principali di queste agevolazioni riguardano le aree edificabili che sono possedute e condotte dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, esse possono non essere considerate fabbricabili quando i terreni in questione sono utilizzati per scopi di agricoltura o pastorizia.
Le attività svolte sul terreno che lo esulano dalla considerazione di area fabbricabile sono:
- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- coltivazione di funghi;
- allevamento di animali.
Altre agevolazioni Imu riguardano, gli immobili di interesse artistico o storico per i quali è prevista una riduzione della base imponibile all’imposta pari al 50% e i fabbricati inabitabili e inagibili (anche in questo caso la riduzione della base imponibile riconosciuta è del 50%).
La riduzione della base imponibile del 50% è riconosciuta solo se si rispettano determinati requisiti, oltre all’aver concesso l’immobile in comodato l’uso gratuito.
L’immobile, non deve essere di lusso e i parenti a cui è stato concesso in comodato devono utilizzarlo come abitazione principale.
Pertanto, il contratto di comodato l’uso gratuito deve essere regolarmente registrato e il soggetto che concede l’immobile in uso gratuito non deve possedere altre abitazioni in Italia oltre a quella principale e a quella che ha concesso in comodato al parente.
Colui che concede l’immobile in comodato, infine, deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso gratuitamente al parente. I requisiti elencati devono essere soddisfatti tutti contemporaneamente.
Anche per chi possiede immobili che concede in locazione con contratto a canone concordato è prevista una agevolazione piuttosto corposa.
Si tratta della riduzione dell’imposta pari al 75%, ma solo se il prezzo del canone di affitto concordato tra proprietario e inquilino sia inferiore al prezzo di mercato per avere diritto alle riduzioni statali (come la riduzione dell’Imu).
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