ISEE E GENITORI NON SPOSATI

ISEE E GENITORI NON SPOSATI

I genitori non sposati e non conviventi sono tenuti a essere presenti nell’Isee dei figli minorenni ove il genitore non convivente compare come componente attratta o aggregata. Se i due genitori sono in buoni rapporti non sorgono problemi e configurando entrambi nell’Isee, è possibile ottenere in misura piena le agevolazioni fiscali per i figli. Diverso è il caso in cui tra i due genitori ci sono dei conflitti e uno dei due si rifiuta di voler dichiarare il proprio reddito. Non esiste un obbligo legale in tal senso. Non si tratta di una lacuna legislativa ma di una mancanza di regolamentazione nella struttura delle singole agevolazioni. Non vi è, quindi, un obbligo riguardante la comunicazione dei redditi e dei patrimoni anche se impedire la comunicazione dell’Isee del figlio minorenne danneggia gli interessi del minore stesso che non potrà ricevere le agevolazioni. Eventuali timori riguardanti alla privacy possono essere facilmente ovviati presentando personalmente il proprio Isee e comunicando all’altro genitore solamente il numero di protocollo. Il diniego è pressoché inutile poiché l’altro genitore potrebbe agire in sede legale per chiedere l’esclusione dal nucleo familiare del figlio. Non è quindi possibile obbligare direttamente l’altro genitore a fornire i suoi dati anche laddove siano necessari negli interessi del figlio. Dato che le agevolazioni fiscali non sono considerate questioni di massima urgenza, il primo metodo per intervenire è quello di procedere ad una diffida. Questa intimerà l’altro genitore a comunicare il protocollo Isee ai fini delle agevolazioni necessarie per il minore. L’elemento coercitivo è, come in tutte le diffide, la causa civile che può essere funzionale non per la richiesta dell’agevolazione in sé, quanto più per la richiesta di assegno di mantenimento. L’erogazione dell’assegno di mantenimento deroga l’inclusione dell’altro genitore nell’Isee del figlio minorenne e fornisce al genitore collocatario un aiuto nelle spese. Laddove dovessero mancare i presupposti per il mantenimento, non si esclude che il giudice possa richiedere anche di consentire al figlio minore di ottenere la prestazione, obbligando il genitore a collaborare. Questo è un aspetto difficilmente considerato dalle corti, soprattutto se finalizzati ad agevolazioni come l’assegno unico. Questo, infatti, non deve essere necessariamente erogato al genitore collocatario, ma è suddiviso fra i due genitori con affidamento congiunto. Il giudice può comunque sentenziare l’estraneità dell’altro genitore rispetto al nucleo familiare del minore, eliminando l’obbligo di inclusione nell’Isee. Lo stesso accade quando c’è un affidamento esclusivo, un provvedimento che allontana l’altro genitore dalla residenza del minore oppure una decadenza della potestà genitoriale. Quindi, se l’altro genitore non vuole fornire i propri dati personali, è possibile risolvere la questione in modi diversi a seconda della causa. Da un lato è possibile eliminare il problema della componente aggiuntiva con, ad esempio, il mantenimento o altre modalità previste, dall’altro, pur essendo riconosciuta la lacuna nella forma dell’Isee minorenni, non sarà possibile far nulla di più considerando le ripercussioni economiche a carico del genitore non collocatario.

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