TASSE SUL MANTENIMENTO

TASSE SUL MANTENIMENTO

Nella nostra società le famiglie tradizionali sono sempre meno e aumentano quelle con genitori separati e divorziati. Conseguentemente, sono aumentati anche coloro che ricevono l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge. L’assegno di mantenimento è regolamentato dalla legge italiana. Questa può avvenire con o senza la presenza di figli e può trattarsi di una erogazione garantita in fase di separazione. Un giudice, infatti, può decidere in fase di separazione o divorzio, che uno dei due soggetti debba garantire per un certo periodo di tempo un assegno di mantenimento. È utile ricordare che a livello fiscale c’è una grande differenza tra l’assegno di mantenimento percepito peri figli e quello dell’ex coniuge.
L’assegno di mantenimento percepito per i figli non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è neanche tassato (anche se viene dichiarato nell’Isee) diversamente dall’assegno per il mantenimento dell’ex coniuge che costituisce reddito imponibile e quindi è assoggettato all’Irpef.
Tuttavia, se l’unico reddito che si percepisce è proprio l’assegno di mantenimento e l’importo totale annuo non supera gli 8.175 euro si rientra nella no tax area. Ma se l’importo dell’assegno di mantenimento annuo è più alto o si somma ad altri redditi che si percepiscono, esso sarà assoggettato alla tassazione ordinaria e rientrerà nello scaglione Irpef in base al reddito complessivo che il beneficiario percepisce.
L’assegno di mantenimento è infatti equiparato a reddito da lavoro per cui subisce la stessa tipologia di tassazione.
Se l’assegno di mantenimento all’ex coniuge viene erogato una tantum (in una sola soluzione) non costituisce reddito imponibile e non sarà soggetto a tassazione. Non andrà inserito neanche nella dichiarazione dei redditi. A differenza di chi riceve l’assegno, chi eroga l’assegno di mantenimento può portarsi in deduzione l’importo dovuto. Questo vale sempre nell’ipotesi in cui il versamento avvenga in modalità periodica: non è deducibile l’importo versato una tantum.

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