Nella dichiarazione dei redditi, sia presentata con il modello 730 che con modello Redditi, l’attenzione è spesso focalizzata sulle detrazioni e poco sulle deduzioni.
La spesa deducibile è diversa da quella detraibile ed ha anche un impatto diverso sull’Irpef da pagare. Infatti, mentre le spese che si possono portare in detrazione hanno come conseguenza uno “sconto” sull’imposta da pagare, le spese deducibili abbattono il reddito imponibile su cui l’imposta stessa viene calcolata. Le spese deducibili da 730 sono, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali. Rientrano in questa categoria anche i contributi volontari, contributi da riscatto(della laurea, ad esempio), contributi previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS per la parte rimasta a carico del contribuente, contributi agricoli unificati versati all’INPS. È possibile portare in deduzione i contributi versati nelle forme di pensione complementare,i fondi pensione, per un importo non superiore a 5164,57€. E’ possibile portare in deduzione i contributi versati nel fondo pensione per i familiari fiscalmente a carico. Rientrano nella categoria delle spese deducibili anche gli assegni periodici per l’ex coniuge che si versano a seguito di una separazione o di un divorzio. La deduzione spetta solo per la parte relativa all’ex coniuge: non rientra quindi il mantenimento per i figli. Rientrano nelle spese deducibili anche i contributi previdenziali e assistenziali versati per i collaboratori domestici, le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose fino ad un massimo di 1032,91€, le spese mediche generiche o di assistenza specifica effettuate da disabili gravi o con una permanente invalidità.
Anche i contributi versati a fondi sanitari integrativi rientrano in questa categoria, con un limite annuo di 3615,20€. Solo i titolari di partita IVA con regime forfettario non hanno diritto ne a detrazioni, ne a deduzioni.
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