Le giacenze di materie prime, semilavorati, prodotti e merci presenti nel magazzino rappresentano delle rimanenze che hanno una rilevanza fiscale. La normativa prevede che le imprese debbano far l’inventario almeno una volta l’anno entro il 31 Gennaio in quanto rappresenta un valore per l’azienda che va ad incidere sulla determinazione del risultato di esercizio e quindi anche sul versamento delle imposte. L’inventario di magazzino deve essere predisposto attraverso un elenco dei beni organizzato per categoria. Dev’essere quindi determinato seguendo parametri come il prezzo di acquisto del bene, costo di produzione del bene e valore di realizzazione determinabile dall’andamento del mercato. Il valore del magazzino deve comparire nel bilancio di esercizio e va ad incidere sul risultato di esercizio rappresentando una voce di attivo dello Stato patrimoniale. Il magazzino quindi incide sulle tasse e quindi alterarne il suo valore è illegale.
L’Agenzia delle entrate riesce facilmente a rilevare le varie discordanze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente in magazzino grazie all’uso di software in grado di confrontare i movimenti di entrata e quelli di uscita. A loro supporto ci sono anche i questionari Isa. I soggetti obbligati alla tenuta della contabilità del magazzino sono: – le imprese i cui ricavi delle vendite superano i 5.164.568,99€ – imprese il cui valore di magazzino è superiore a 1.032.913,80€. Il prospetto delle rimanenze di fine anno, invece, deve essere tenuto da tutti.
Per la determinazione della base imponibile ai fini della tassazione del magazzino, il contribuente ha a disposizione tre metodi di valorizzazione del magazzino: – costo medio ponderato annuale, ovvero la media del costo pagato per le unità rimanenti in magazzino – First In-First Out (FIFO) utilizzata principalmente per i prodotti alimentari
– Last In- First Out (LIFO) utilizzato per i prodotti non deperibili. Il contribuente non può scegliere di anno in anno quale metodo adottare, ma sceglierne uno e adottarlo nel tempo. Si può cambiare metodo in casi eccezionali, indicati, modificati e qualificati nella nota integrativa e dandone indicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
Per quanto riguarda, invece, i prodotti in corso di produzione per il prospetto delle rimanenze si tiene conto dei valori dei costi sostenuti al 31.12. per i lavori in corso su ordinazione la valutazione avverrà sulla base delle spese sostenute nell’esercizio.
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