Oltre ai redditi derivanti da lavori subordinati e continuativi, può capitare che nel corso dell’anno si effettuino delle prestazioni di lavoro autonomo che non hanno il carattere della abitualità, professionalità e della eterodeterminazione.
Ai sensi dell’art 53 del Tuir queste sono prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di sfruttamento delle opere di ingegno. Queste tipologie di lavoro non necessitano di una presentazione dei redditi RP ma possono essere inseriti nel 730 se il soggetto percettore, nel corso del periodo d’imposta, abbia percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato. Questo è possibile anche nei casi in cui la dichiarazione non abbia un sostituto d’imposta. I redditi percepiti da indicare nel rigo D3 del 730/2023 sono: – proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere di ingegno e di invenzioni industriali (brevetti, know how) – redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione – redditi derivanti dalla partecipazione agli utili spettante ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni o a società limitata.
Nel rigo D3 del modello 730 confluiscono anche i redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere di ingegno se percepiti dall’autore o inventore. Se, invece, percepiti da aventi causa a titolo gratuito o da soggetti che hanno acquistato tali diritti a titolo oneroso, essi confluiranno nel rigo D4 codice 6.
I compensi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art 67 del Tuir, confluiscono del quadro D rigo D5 specificando la tipologia di reddito percepito, le somme percepite e le ritenute d’acconto subite. Le spese da portare in diminuzione del reddito non possono mai superare il corrispettivo percepito.
Per tutte queste categorie di reddito è prevista una detrazione dell’imposta lorda decrescente all’aumentare del reddito complessivo non cumulabile con quella per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
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