Sospendere le rate del mutuo rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche. Il fondo Gasparini o meglio Fondo di Solidarietà per i mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, è stato istituito dalla Finanziaria nel 2007 ed ampliato durante la pandemia. Questo fondo consente di richiedere la sospensione temporanea del pagamento del mutuo fino al 31 dicembre 2023. Bisogna sottolineare che la sospensione delle rate non cancella il debito ma posticipa il periodo di rimborso, con conseguente allungamento complessivo dei tempi di estinzione del mutuo. Durante la sospensione, solo il 50% degli interessi è coperto dal Fondo Gasperini mentre l’altra metà rimane a carico del mutuatario. Sospendere la rata del mutuo per un certo periodo di tempo consente di destinare le risorse economiche ad altre spese urgenti e inderogabili ed è un’ottima soluzione se, per esempio, si dovesse perdere il lavoro. Questa soluzione può essere vantaggiosa se si prevede di riprendere i pagamenti dopo pochi mesi. Per i mutui a tasso variabile, la sospensione consente di attendere un ribasso prima di riprendere i pagamenti.
Tuttavia per valutare la convenienza della sospensione delle rate di un mutuo è necessario considerare la propria condizione economica e la tipologia di mutuo.
Come detto prima, il fondo Gasperini è stato istituito dal Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) con la legge 244 del 24 dicembre 2007. La legge n.197 del 29 dicembre 2022 ha prorogato l’accesso al fondo fino al 31 dicembre 2023. La domanda va presentata alla propria banca utilizzando il modulo scaricabile sul sito Consap e allegare la documentazione comprovante la situazione economica. Una volta accettata la domanda, il mutuo è sospeso per un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi, il fondo provvede al pagamento della quota degli interessi del mutuo o prestito nella misura del 50% e il mutuante, una volta ripresi i pagamenti, si farà carico con la restante parte di interessi che si sommerà e verrà distribuita negli anni residui. Di conseguenza, la durata del mutuo si allungherà per la durata del periodo della sospensione.
Ricordiamo che per accedere all’agevolazione:
– entro il 31 dicembre 2023 non è necessario presentare l’ISEE, – l’importo massimo del mutuo ammesso alla sospensione è di 400.000 euro, – i mutui sono stati accesi con la garanzia del fondo di garanzia “prima casa” possono accedere alla sospensione delle rate;
– non si tiene conto delle sospensioni già concesse, nel caso si sia ripreso il pagamento da almeno tre mesi. La sospensione delle rate del mutuo non è concessa a coloro che hanno già usufruito di altre agevolazioni pubbliche anche se ora è possibile ottenere la sospensione beneficiando del fondo di garanzia Consap. Inoltre non è concesso a chi possiede una polizza assicurativa che copre il debito residuo del mutuo per gli eventi esclusi del fondo.
Il fondo di solidarietà va distinto dal fondo di garanzia Consap per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa. Il primo è nato nel 2007 con l’idea di offrire una tutela a quelle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate per la propria abitazione, il secondo ha l’obbiettivo di favorire, grazie alla garanzia dello Stato, l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della propria abitazione. Quest’ultimo è concesso a coppie under 35, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, giovani under 36 e per finanziamenti non superiori ai 250.000 euro. Possono sospendere le rate del mutuo le persone fisiche e le cooperative titolari di un mutuo per abitazione principale e che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano avuto:- una cessazione del rapporto di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato, parasubordinato) che ha portato alla condizione di disoccupazione; – una sospensione dal lavoro, ovvero quando un lavoratore viene messo in pausa per 30 giorni; – riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% per 30 giorni; – morte, handicap grave o invalidità civile fino all’ 80%. La sospensione del mutuo è concessa ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno ottenuto mutui ipotecari tramite tali cooperative. La domanda va presentata alla banca presso la quale si è ottenuto il mutuo allegando un documento d’identità in corso di validità, la lettera di licenziamento o la documentazione comprovante le dimissioni per giusta causa, la copia del contratto di lavoro con le motivazioni che hanno portato al licenziamento, la certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL di competenza e la domanda di accesso al Fondo. Dopo le dovute verifiche, entro 15 giorni Consap comunicherà se il richiedente è stato ammesso o meno al fondo di solidarietà prima casa per la sospensione delle rate del mutuo. Prima di fare domanda al fondo è opportuno considerare che, le rate del mutuo vengono sospese ma gli interessi continuano ad accumularsi sul capitale residuo prolungando di fatto la durata del mutuo. Inoltre dev’essere previsto da contratto: alcune banche non permettono la sospensione nei primi anni di ammortamento o la limitano a un solo periodo nell’arco della durata del mutuo. È possibile accedere al fondo solo per la prima casa: per gli altri immobili le regole sono stabilite dalle singole banche. E’ possibile sospendere le rate del mutuo non più di 2-3 volte nel corso del finanziamento. Prima di ricorrere alla sospensione del mutuo è opportuno valutare una rinegoziazione del mutuo o una surroga del mutuo, ovvero il trasferimento del proprio debito in un’altra banca dalle condizioni più favorevoli.
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