Si parla di dimissioni per giusta causa quando un dipendente decide di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a causa di una violazione grave del contratto.
A differenza delle dimissioni presentate senza alcun motivo specifico, le dimissioni per giusta causa non richiedono alcun preavviso – e quindi il dipendente può smettere di presentarsi al lavoro già nel giorno successivo alla notifica – e inoltre fanno sì che al termine del rapporto di lavoro si possa fare comunque richiesta di indennità di disoccupazione Naspi.
Ne dettaglio, le ragioni che possono far scattare la giusta causa sono diverse, ad esempio:
- stipendio non pagato (o comunque ritardi ripetuti nei pagamenti);
- discriminazione sul luogo di lavoro;
- grave violazione dei diritti del lavoratore, come violenza o molestie sul posto di lavoro (non necessariamente da parte del datore di lavoro);
- condizioni di lavoro pericolose o non conformi alle norme di sicurezza;
- cambiamenti unilaterali, e sostanziali, nel contratto di lavoro da parte dell’azienda, senza il consenso del dipendente;
- mobbing.
Come si comunicano?
Non c’è una procedura differente dalle altre. Anche queste rientrano nella procedura telematica prevista dall’articolo 26 del D.Lgs 151/2015: per rassegnare le dimissioni, dunque, serve usufruire dell’apposito servizio che trovate sul sito ClicLavoro del Ministero del Lavoro (per l’accesso sono necessarie le credenziali Spid o della Carta d’Identità elettronica).
Durante la procedura, però, dovete stare attenti e indicare l’opzione “dimissioni per giusta causa”, specificando la motivazione che ne dà luogo.
Pertanto ricordiamo che Il datore di lavoro, infatti, potrebbe contestare le motivazioni date dal lavoratore, pretendendo che questo riconosca l’indennità di mancato preavviso che, ricordiamo, non è dovuta in caso di giusta causa.
In caso di ricorso contro le dimissioni per giusta causa sarà il lavoratore a dover provare quanto affermato in sede di dimissioni. E se non dovesse sussistere la giusta causa, questo pagherà le conseguenze del licenziamento in tronco.
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