FERIE NON GODUTE

FERIE NON GODUTE

Le ferie, sono disciplinate dalla legge, il diritto del lavoratore al godimento delle ferie è sancito infatti dall’art. 2109 del Codice Civile e regolato dal D.Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004.

Qui viene stabilito che ogni anno il lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di riposo; il numero di giorni di ferie che spettano al lavoratore può variare a seconda del Ccnl ma, in ogni caso, non può diminuire.

Di queste 4 settimane, almeno 2 devono essere godute entro l’anno di maturazione mentre le altre entro i 18 mesi successivi, salvo diverse disposizioni del Ccnl di riferimento.

Ne risulta, dunque, che:

  • le ferie non godute maturate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021 devono essere fruite entro il 30 giugno 2023;
  • le ferie non godute maturate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2022 devono essere fruite entro il 30 giugno 2024;
  • le ferie non godute maturate nell’anno corrente dovranno essere fruite entro il 30 giugno 2025.

Le ferie residue non si perdono, restano ancora a disposizione del dipendente, per l’Inps è come se queste fossero state utilizzate, quindi al datore di lavoro spetta l’obbligo di versare i contributi previsti.

Ferie non godute dopo 18 mesi: le conseguenze per il datore di lavoro: sanzioni amministrative, per un importo che varia a seconda del numero di dipendenti interessati:

  • da 120 a 720 euro quando le violazioni sono relative a un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
  • da 480 a 1.800 euro quando violazioni si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
  • da 960 a 5.400 euro quando le violazioni si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

Ricordiamo che per legge le ferie non possono essere pagate finché si sta continuando a lavorare con quell’azienda o datore di lavoro.

I decreti legislativi, stabiliscono l’espresso divieto di monetizzazione durante il rapporto di lavoro per difendere il diritto alla salute del lavoratore, il quale necessita di un periodo di distacco dal posto di lavoro per recuperare le energie psico-fisiche.

L’indennità sostitutiva per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro viene tassata in termini fiscali e contributivi.

Permessi non goduti, Il discorso è differente, infatti la normativa vigente prevede che i permessi maturati dal lavoratore che non siano stati goduti dallo stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, debbano essere pagati dal datore di lavoro.

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