Gli enti territoriali potranno introdurre le suddette sanatorie, sia nel caso di riscossione diretta dei loro carichi sia in caso di affidamento del servizio di riscossione ai soggetti privati iscritti nell’apposito albo istituito dall’articolo 35 del dlgs n.446 del 1997.
Il documento mette a disposizione circa 4mld di euro di cui 1 mld per la sanità che servirà, tra l’altro, ad aumentare le buste paga dei medici che prestano servizio nei reparti di emergenza-urgenza e 3mld per l’energia”
Per quanto riguarda il perimetro delle due sanatorie adottabili dalle regioni e dagli enti locali, l’emendamento in oggetto si limita a richiamare le disposizioni di cui ai commi 227 e 229-bis dell’articolo 1 della legge n.197 del 2022 per quanto riguarda il saldo e stralcio dei debiti a ruolo fino a mille euro e il comma 231, della medesima legge per ciò che attiene alla c.d. rottamazione-quater.
Per quanto riguarda tale ultima tipologia di definizione agevolata gli enti locali, secondo il contenuto dell’emendamento in oggetto, avranno la possibilità di definire tutta una serie di aspetti che vanno dal numero delle rate che il debitore potrà richiedere e la relativa scadenza di pagamento, alle modalità di accesso e ai termini per la presentazione delle istanze.
Dal momento della presentazione dell’istanza, verranno sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza mentre nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la rottamazione degli enti locali, al pari di quella prevista dalla legge n.197 del 2022, non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza finalizzati al recupero delle somme oggetto dell’istanza. Eventuali versamenti effettuati prima dell’intervenuta decadenza, verranno acquisiti dall’ente locale a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
È da ritenere pertanto che per quanto riguarda il saldo e stralcio dei carichi fino a mille euro, gli enti locali potranno adottarlo solo per le somme affidate alla riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2015. Per la rottamazione invece occorrerà fare riferimento alle somme affidate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La rottamazione degli enti territoriali consentirà di abbattere interessi di riscossione e mora, sanzioni e aggio.
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