- trattamento di fine rapporto e le somme percepite una tantum a seguito della cessazione del lavoro dipendente;
- redditi da associazione sportiva dilettantistica, nel caso in cui non eccedano la soglia di 20.658,28 euro, poiché le somme necessarie per arrivare a tale cifra o non concorrono alla formazione del reddito, oppure sono coperte da ritenuta a titolo d’imposta;
- le retribuzioni non percepite, non devono venire indicate neanche nel caso in cui fossero presenti all’interno della Certificazione Unica, stesso discorso per le indennità di preavviso e le somme incassate per il patto di non concorrenza;
- l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
- l’indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e anche dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca;
- canoni di locazione immobile abitativo non percepiti o non riscossi purché vi sia stata una convalida di sfratto per morosità del conduttore/inquilino;
- i dividendi netti percepiti e derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate in società di capitali, poiché dovrebbero essere soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- interessi bancari, anche loro soggetti a ritenuta alla fonte;
- assegno di invalidità per ciechi civili e sordi;
- assegno di mantenimento dei figli, ma non quello del coniuge;
- alcune borse di studio che non vengono assimilate al lavoro dipendente, che vanno altrimenti indicate all’interno del quadro C del modello 730 o nel quadro RC del modello Redditi.
Alcune pensioni sono esenti dall’Irpef e non è quindi necessario dichiararle, ovvero:
- pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti dei cittadini italiani, se deceduti;
- pensioni ai cittadini italiani, stranieri, e apolidi, divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata;
- maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della Legge n. 544/1988;
- pensioni tabellari, sia quelle spettanti per menomazioni durante il servizio di leva.
Il reddito da lavoro autonomo occasionale deve essere dichiarato nel quadro RL del modello Redditi PF, oppure nel quadro D del modello 730. In entrambi i casi deve essere recuperata la ritenuta d’acconto del 20% applicata dal sostituto d’imposta.
Tuttavia è possibile che non sia necessario dichiarare questa tipologia di reddito nel caso in cui:
- i compensi percepiti in questa modalità sono inferiori ai 5.000 euro;
- non sono stati percepiti altri redditi nell’anno in questione.
Pertanto l’iscrizione alla gestione separata Inps diventa obbligatoria nel momento in cui il reddito annuo derivante dalle attività in questione supera i 5.000 euro.
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