BONUS SAR DISOCCUPATI, DA 780 A 1.000 EURO

BONUS SAR DISOCCUPATI, DA 780 A 1.000 EURO

Il bonus Sar, si aggiunge a Naspi e assegno di disoccupazione come altra forma di sostegno. Il bonus Sar, un bonus economico una tantum, che però non spetta a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, ma a una platea di applicazione precisa.

Spetta solo a chi ha lavorato con contratti a somministrazione, ovvero ex interinale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. 

Altri requisiti per poter richiedere il bonus Sar sono, nel dettaglio:

  • (prima categoria) essere disoccupati/e con almeno 110 giorni di lavoro e che sono in stato di disoccupazione da almeno 45 giorni negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
  • (seconda categoria) essere disoccupati/e da non meno di 45 giorni, alla condizione che abbia terminato la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), disciplinata dall’articolo 25 CCNL Agenzie per il Lavoro;
  • (terza categoria) essere disoccupati/e da non meno di 45 giorni con almeno 90 giorni di lavoro maturati (360 ore lavorate se si tratta di contratti part-time misti, verticali o con MOG) negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno di lavoro prestato in somministrazione.

Il bonus Sar si può richiedere ogni qual volta si presentano tutti i requisiti necessari. È quindi possibile ottenere il contributo di sostegno al reddito più volte. L’ammontare del beneficio varia da 780 euro a 1.000 euro lordi. Il bonus più basso spetta alla terza categoria sopra descritta, mentre il contributo massimo alle prime due categorie.

La domanda per ottenere il bonus Sar può essere inoltrata per via telematica. Attraverso il modulo presente sul sito Forma.Temp, tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione è possibile compilare e inviare la domanda.

Nel dettaglio:

  • codice Fiscale o tessera sanitaria;
  • copia delle buste paga che confermano le giornate svolte in somministrazione (110 o 90 giornate maturate negli ultimi 12 mesi). Attenzione: è obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione.
  • estratto Conto Previdenziale emesso dall’Inps dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106° giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione;
  • eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità;

Oppure, effettuarla tramite il proprio intermediario abilitato (Commercialista o Consulente fiscale).

Attenzione: in caso di dimissioni volontarie per giusta causa sarà necessario allegare la documentazione rilasciata dall’Inps che attesta il riconoscimento della Naspi.

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