Il caso più comune in cui l’assicurazione non paga è quello in cui la polizza è scaduta e sono già trascorsi i 15 giorni di comporto al momento dell’incidente.
In questa situazione è possibile rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, in modo che la controparte possa ottenere il risarcimento.
Il Fondo, non risarcisce i danni alle cose se l’incidente si è verificato tra parenti fino al 3° grado, limitandosi a risarcire i danni alle persone.
il Fondo ha diritto di rivalersi contro il conducente che fa richiesta, (entro 10 anni dal sinistro) per pretendere il pagamento del risarcimento sborsato.
Oltre questo, il conducente non assicurato rischia anche una multa piuttosto salata e il sequestro del mezzo.
La seconda ipotesi, è quella in cui l’assicurato coinvolto era senza cintura di sicurezza.
In tal caso, bisogna dimostrare il nesso fra il danno da risarcire e il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza.
In altre parole, se utilizzare la cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare il danno l’assicurazione può non pagarlo. Il trattamento è analogo in caso di incidente stradale in moto senza casco.
L’assicurazione non paga anche quando il sinistro non viene denunciato per tempo in maniera dolosa, ossia nel tentativo di nascondere la propria colpa.
L’assicurazione, comunque, dovrebbe essere avvertita entro 3 giorni dall’incidente stradale, anche eventuali errori burocratici compiuti dai vigili o dall’assicurazione stessa possono causare il mancato pagamento, ma in questo caso l’assicurato avrà la possibilità di ottenerlo, ed eventualmente richiedere un ulteriore risarcimento.
La compagnia assicurativa ha la facoltà di rivalersi contro il conducente, in genere, si tratta di casi in cui l’assicurato:
- Non era abilitato alla guida del veicolo coinvolto, è il caso del conducente con patente scaduta o addirittura mai conseguita.
- Il carico trasportato non era conforme alle indicazioni del libretto di circolazione.
- La revisione dell’auto era scaduta.
- Il mezzo coinvolto nell’incidente era stato sottoposto a fermo amministrativo.
- Il guidatore era in stato d’ebbrezza o alterato da sostanze stupefacenti.
- I passeggeri a bordo erano di più rispetto a quelli concessi dal libretto di circolazione.
- Il veicolo era stato guidato da una persona diversa dall’assicurato con polizza a guida esclusiva.
- Era terminato il periodo previsto dalla polizza temporanea.
In questi casi la compagnia assicurativa risarcisce completamente i danni, salvo poi pretendere dall’assicurato il rimborso totale o parziale delle spese sostenute, a seconda delle circostanze. In ogni caso, non si deve confondere, con la colpa degli incidenti che determina l’aumento dell’assicurazione.
Quest’ultimo, infatti, non costituisce in alcun modo un rimborso dovuto al risarcimento erogato.
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