AGENZIA DELLE ENTRATE: ROTTAMAZIONE 2023, DEFINIZIONE AGEVOLATA

AGENZIA DELLE ENTRATE: ROTTAMAZIONE 2023, DEFINIZIONE AGEVOLATA

La Legge di Bilancio 2023 ai commi dal 153 al 159 dell’articolo 1, ha previsto, una definizione agevolata delle somme dovute al Fisco.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 13 gennaio 2013, fornisce i chiarimenti necessari per i contribuenti che vogliano pagare in modo agevolato le somme dovute per gli esiti dei controlli automatizzati dei modelli dichiarativi degli anni 2019, 2020, 2021.

Nel documento vengono illustrate le istruzioni per:

  • definizione agevolata delle somme dovute per i controlli automatizzati delle dichiarazioni dal 2019 al 2021;
  • definizione agevolata delle rateazioni già in corso al 1 gennaio 2023;
  • estensione dei piani di rateazione.

L’obiettivo è quello non solo di correggere errori materiali e di calcolo che possono essere stati commessi durante la compilazione della dichiarazione, ma anche che le imposte dovute siano state correttamente pagate dal contribuente.

L’AdE fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della Rottamazione in merito a questi debiti del contribuente con il Fisco. 

 In questo modo il contribuente ha la possibilità che le somme dovute non vengano iscritte a ruolo regolarizzando la sua posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni se la comunicazione è telematica).

Per le imposte non versate o versate in ritardo, grazie alla definizione agevolata le sanzioni applicate passano dall’attuale 10% al 3%, rientrano nella definizione agevolata:

  • le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1 gennaio 2023;
  • le comunicazioni recapitate successivamente al 1 gennaio 2023.
  • o in un’unica soluzione;
  • o almeno la prima rata (le successive si dovranno versare entro la fine di ciascun trimestre successivo).

La definizione agevolata si applica anche alle rateazioni in corso al 1 gennaio 2023, ma solo se il contribuente è il regola con i pagamenti precedenti, ma l’agevolazione consiste solo nella riduzione dell’imposta (dal 10 al 3%) residua, ovvero per i pagamenti rateali da versare dopo il 31 dicembre 2022.

Grazie alla modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2023, invece, a prescindere dall’importo del debito, il pagamento può essere rateizzato in un massimo di 20 rate di uguale importo da versare trimestralmente. Questa disposizione si applica non solo alle rateazioni non ancora iniziate, ma anche a quelle già in essere che possono, pertanto, essere estese anche se di importo non superiore a 5.000 euro.

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