CONGUAGLIO IRPEF

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio Irpef, i sostituti d’imposta possono effettuare le operazioni di conguaglio fiscale fino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il termine di emissione della busta paga e del Lul del mese di febbraio, così come disposto dall’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel dettaglio, il sostituto d’imposta cioè il datore di lavoro è chiamato ad applicare nella busta paga del lavoratore le imposte relative a trattenute Irpef a conguaglio, rimborsi Irpef, dati relativi al reddito annuo del lavoratore e importo delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente o per carichi familiari; il calcolo è effettuato sull’importo del reddito annuale del lavoratore.

Per calcolare il conguaglio fiscale si dovrà tener conto, oltre che del reddito complessivo annuo, anche delle detrazioni previste dal TUIR per il lavoratore. Tali elementi, che costituiscono il reddito complessivo annuo del lavoratore, sono utili alla determinazione della base imponibile lorda ai fini dell’individuazione dell’aliquota Irpef di riferimento.

L’imposta lorda dovuta è calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e sulle aliquote Irpef, ovvero:

SCAGLIONI DI REDDITO ANNUOALIQUOTE IRPEF
Da reddito 0 a 15.000 euro23%
Da 15.001 a 28.000 euro25%
Da 28.001 a 50.000 euro35%
Da 50.00143%

Inoltre, ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro annuale e proporzionata in relazione al reddito complessivo.

Dalla differenza tra l’imposta lorda annuale e l’ammontare delle detrazioni spettanti al lavoratore dipendente verrà ricavato il conguaglio Irpef da applicare al lavoratore, che potrà essere a credito o a debito.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta dovrà restituire al lavoratore le ritenute maggiori applicate nel corso dell’anno.

Per il conguaglio a debito, il prelievo delle imposte dovrà essere effettuato entro il termine del mese di febbraio dell’anno successivo.

Conguaglio Irpef e trattamento integrativo 100 euro: l’ex bonus Renzi è erogato in misura piena ai lavoratori con reddito fino a 15.000 euro. Per chi percepisce redditi superiori a 15.000 euro ma non superiori ai 28.000 euro, il bonus da 100 euro mensili spetta a condizione che la somma delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno precedente sia superiore all’imposta lorda.

Invece i redditi esenti sono:

  • contributi previdenziali a carico del lavoratore;
  • premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio;
  • buoni pasto (fino a 4 euro al giorno se cartacei o fino a 8 euro se elettronici);
  • fringe benefit (entro determinati limiti stabiliti dalla legge);
  • assegno di maternità;
  • assegno unico familiare;
  • indennità di trasferta – in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all’estero fino a 77,46 euro;
  • rimborsi per spese di trasferta – in Italia fino a 15,49 euro al giorno e per la trasferta all’estero fino a 25,82 euro;
  • trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno;
  • somme erogate dal datore di lavoro come arretrati degli anni precedenti, che sono a tassazione separata;
  • borse di studio.

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