L’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a seguito della sentenza di separazione o di divorzio, è una cosa molto seria. La sua finalità serve a garantire un adeguato sostegno economico all’ex coniuge ed ai propri figli.
Se l’obbligato non paga, è possibile agire sia in sede civile che penale.
Sotto il profilo civile sarà necessario ottenere un titolo esecutivo, cioè un provvedimento con il quale il Giudice ha stabilito un importo preciso a titolo di mantenimento.
Ciò vale sia per le coppie sposate che non coniugate. Una volta ottenuta la decisione del Giudice, è possibile mettere in esecuzione detto provvedimento.
Lo strumento più utilizzato è il pignoramento del conto corrente bancario/postale, dello stipendio o della pensione.
Per i mantenimenti futuri, invece, è possibile azionare una diversa procedura che permette di ottenere ogni mese, quindi puntualmente, l’assegno di mantenimento.
Tale procedimento prende il nome di ordine diretto di pagamento previsto dalla legge italiana.
Praticamente il mantenimento mensile sarà versato direttamente dal datore di lavoro o dall’istituto di previdenza del genitore obbligato.
Un’altra strada da percorrere è quella penale.
Infatti, non versare il mantenimento per i figli costituisce reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Per evitare la condanna il genitore incriminato dovrà dimostrare di non avere redditi e che ciò non dipende dalla propria volontà.
Ciò significa che potrà essere condannato anche il genitore disoccupato a meno che a provare di aver fatto tutto il possibile per trovare un’occupazione lavorativa o, anche, di aver subìto una malattia che abbia ridotto la propria capacità lavorativa.
Infatti, le semplici difficoltà economiche non sono sufficienti per evitare la condanna in quanto, secondo la legge italiana, le esigenze dei figli sono prioritarie rispetto a quelle del genitore.
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