STIPULA DI UN ATTO NOTARILE: DIFFERENZA TRA TERMINE ESSENZIALE E NON ESSENZIALE

STIPULA DI UN ATTO NOTARILE: DIFFERENZA TRA TERMINE ESSENZIALE E NON ESSENZIALE

Ai sensi dell’art. 1457 c.c. se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

In altre parole, l’apposizione di un termine è da considerarsi come essenziale quando la parte in favore del quale è stato apposto, superato tale termine, non ha più interesse ad avere la prestazione. In questo caso, l’ordinamento giuridico le riconosce la facoltà di scegliere se avvalersi della risoluzione del contratto o al contrario, mantenerne la validità ed efficacia gravandola dell’onere di darne comunicazione alla controparte entro il termine di decadenza di tre giorni.

E’ opinione comune della giurisprudenza che il carattere di essenzialità del termine non può essere desunto dalla mera formula di stile “entro e non oltre” solitamente inserita nei contratti preliminari dovendo invece ricavarsi dalla volontà espressa o implicita delle parti, dalla natura del termine o dalla modalità della prestazione.

Essendo quindi di natura interpretativa la qualificazione di un termine come essenziale o meno, al fine di evitare situazioni di criticità ed evitare possibili contenziosi, assume importanza chiedere il supporto di professionisti esperti nella contrattualistica immobiliare per la formulazione di una clausola che faccia emergere in modo chiaro e inequivocabile la volontà delle parti.

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