QUANDO L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NON HA DIRITTO AL COMPENSO?

QUANDO L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NON HA DIRITTO AL COMPENSO?

Normalmente il compenso dell’amministratore di condominio è costituito da una quota fissa ovvero l’onorario concordato con l’assemblea al momento del conferimento dell’incarico, ed una quota ulteriore qualora ci siano lavori straordinari all’interno dello stabile.
All’interno della quota fissa, che riguarda l’attività ordinaria, dovrebbe rientrare anche la rappresentanza legale del condominio; la redazione del bilancio dell’anno passato e del preventivo per quello a venire con il riparto delle quote condominiali; la convocazione delle assemblee; la riscossione degli oneri condominiali e gli adempimenti fiscali.
Dunque l’amministratore non è tenuto a chiedere una remunerazione ulteriore per lo svolgimento di lavori o per attività connesse alla vita condominiale, a meno che non si tratti di attività esorbitante rispetto al mandato, tali da non potersi annoverare tra le attività già ricomprese nel mandato .
Qualora l’Amministratore, al fine di svolgere con maggior precisione, alcune incombenze che derivino dalla propria attività ordinaria, decida di affidarsi a consulenti esterni, i compensi derivanti da tali attività devono necessariamente rientrare nel compenso già statuito dall’assemblea condominiale in sede di conferimento di incarico all’amministratore e non possano essere scaricati sui singoli condomini.
Se, contrariamente, l’amministratore ritenga che tali opere o servizi debbano essere remunerati separatamente, bisognerà sottoporli ad approvazione dell’assemblea dei condomini .

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