Nel caso di un immobile in comproprietà con altri, può capitare che uno dei comproprietari possa avere una notifica di ipoteca da parte del creditore per stato di insolvenza senza che gli altri comproprietari ne siano a conoscenza.
I comproprietari potrebbero venire a conoscenza dell’ipoteca anche successivamente alla stipula dell’atto di vendita dell’immobile.
Ma l’ipoteca va notificata anche ai comproprietari non debitori?
Per prima cosa occorre capire se l’ipoteca, sia stata iscritta sull’immobile da una banca o dall’Agenzia di Entrate Riscossione per i crediti dovuti a cartelle esattoriali.
Qualora il creditore sia rappresentato da un istituto bancario, la legge non prevede alcun obbligo di notifica di avvenuta iscrizione dell’ipoteca sull’immobile, agli altri comproprietari dello stesso.
Se invece, il creditore è l’Agenzia per la riscossione, la notifica nei 30 giorni antecedenti l’iscrizione dell’ipoteca sul bene immobile in comproprietà, va effettuata sia nei confronti del singolo debitore-comproprietario che di tutti gli altri comproprietari.
Per quanto concerne invece il pignoramento, quest’ultimo deve essere notificato si al debitore che agli altri comproprietari del medesimo immobile assunto a garanzia reale del credito vantato.
Questo vuol dire che la vendita all’asta del bene sarebbe illegittima se tutti i comproprietari non siano stati informati dell’avvio di esecuzione forzata.
A seguito dell’iscrizione di ipoteca sul bene oggetto di garanzia, reale, il creditore sarà legittimato a pignorare l’immobile integralmente ed a determinarne la vendita per intero tramite le procedure giudiziarie.
Una volta eseguita la vendita forzata, il ricavato della stessa sarà diviso tra il creditore procedente e gli altri comproprietari del bene, cui spetta una quota del prezzo corrispondente alla percentuale di partecipazione all’esercizio del diritto reale di proprietà sull’immobile oggetto di vendita forzata.
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