I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL BONUS ENERGIA 2022

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL BONUS ENERGIA 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36 del 29 novembre definisce nuovi chiarimenti sui crediti d’imposta relativamente all’acquisto di energia e gas per il terzo e quarto trimestre 2022.

Le  agevolazioni sono date a quelle aziende che sono state danneggiate dal caro energia.

All’interno del documento del 29/11/2022, l’Agenzia specifica quali sono i requisiti per beneficiare di questo bonus, rispondendo a specifiche faq.  

Con il Decreto Aiuti bis, il Decreto Aiuti ter e il Decreto Aiuti quater è stato prorogato il bonus per l’acquisto di gas ed energia anche per il 3° e 4° trimestre del 2022.

La scadenza per compensare i crediti maturati in questi periodi è quella del 30 giugno 2023.

I crediti invece,  maturati nel 1° e 2° trimestre 2022, devono essere compensati  entro la fine dell’anno 2022.

Le imprese che hanno diritto al bonus sono quelle che acquistano energia elettrica e gas naturale e che sono residenti sul territorio.

Sono ammesse alle agevolazioni relative al bonus energia sia le imprese commerciali che agricole gli enti commerciali e non commerciali indipendentemente dalla loro natura o forma giuridica. Infine, possono beneficiare del bonus anche le ONLUS che esercitano  attività commerciale.

La circolare, inoltre, specifica che:    “qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.”

Attenzione però: il diritto al credito d’imposta non è pregiudicato, in presenza dei requisiti necessari, se l’utente ha cambiato fornitore.

Per quanto riguarda le imprese in affitto, si ricorda che l’impresa non proprietaria dell’immobile potrà beneficiare dei bonus nel caso in cui dimostri di sostenere effettivamente tutte le spese.

La circolare del 29 Novembre specifica che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale effettuati nel 3° trimestre e nel 4° trimestre 2022 saranno tenuti ad inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.

Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti successivamente da un apposito provvedimento dell’Agenzia.

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