IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER CHI PAGA IN RITARDO L’IMU

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER CHI PAGA IN RITARDO L’IMU

Il contribuente che non paga l’acconto IMU è accertabile dall’Agenzia delle Entrate con una sanzione del 30 per cento dell’importo dovuto originariamente.

Chi però vuole pagare successivamente alla scadenza, può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento varia in base ai giorni che decorrono dalla data di effettiva scadenza del versamento Imu a quella dell’effettivo pagamento del contribuente.

A seconda del periodo di tempo trascorso, distinguiamo:

  • Ravvedimento super breve:  qualora il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista. La sanzione è pari a 1/10 di quella ordinaria dell’1 per cento, per ognuno dei giorni di ritardo.
  • Ravvedimento breve: qualora il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza prevista, più precisamente dal 15° al 30° giorno. In questo caso si applica una sanzione dell’1,5 per cento, che deve essere calcolata sull’importo del tributo dovuto;
  • Ravvedimento medio: in questo caso la sanzione aumenta fino ad arrivare all’1,67 per cento quando il pagamento dell’IMU avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento.
  • Ravvedimento lungo: si applica se il pagamento avviene oltre i 90 giorni di ritardo ma il pagamento viene comunque effettuato entro il termine di 1 anno.

Per i contribuenti che intendono pagare con oltre un anno di ritardo è inoltre previsto il ravvedimento operoso “lunghissimo”.

Il contribuente che effettua il versamento entro 2 anni dal termine previsto può corrispondere una sanzione pari ad 1/7 di quella originariamente prevista.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il pagamento venga effettuato dopo il superamento del limite dei 2 anni, la sanzione aumenta al 5 per cento dell’imposta dovuta.

Se inoltre la regolarizzazione avvenisse dopo la ricezione del verbale di constatazione da parte del contribuente, la sanzione corrisposta potrà arrivare fino al 6 per cento.

È importante che il pagamento venga effettuato entro la notificazione dell’atto di accertamento da parte dell’Ente competente.

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