QUANDO E’ PREVISTO IL RISARCIMENTO PER UN’AUTO USATA DIFETTOSA? 

QUANDO E’ PREVISTO IL RISARCIMENTO PER UN’AUTO USATA DIFETTOSA? 

Non tutti sanno che chi acquista un’auto usata ha diritto ad una garanzia sul veicolo.  Condizione essenziale affinché si abbia una garanzia, è che la macchina venga acquistata in concessionaria.

Il Codice del consumo prevede che, chi ha comprato una vettura di seconda mano ha diritto alla tutela dei danni alle parti meccaniche, alla carrozzeria o alle componenti elettriche per 2 anni.

Tale termine di riduce ad un  anno se è previsto nel contratto di compravendita del veicolo ed è espressamente accettato dal compratore e dal venditore.

Le cose cambiano se si acquista l’auto da un privato. In questo caso, il venditore non ha alcun obbligo di rilasciare una garanzia legale.

Chi vende ha comunque l’obbligo di specificare al compratore le condizioni dell’auto, pena il pagamento dei danni non comunicati.  

Secondo il Codice del consumo, in caso di acquisto di un’auto usata da una concessionaria, gli eventuali difetti riscontrati durante i primi sei mesi dalla data di acquisto risultano già presenti al momento della vendita.

Se il venditore dovesse avere problemi entro questa scadenza, per ottenere un risarcimento, dovrebbe dimostrare che il vizio non rientra nella garanzia.

Il compratore invece, è tenuto a denunciare al venditore il vizio riscontrato entro due mesi dalla sua scoperta tramite raccomandata a/r da inviare al salone auto in cui ha acquistato il veicolo.

Ovviamente la garanzia non copre i difetti derivanti da usura ordinaria come le spazzole, freni, batteria, gomme.

Secondo il Codice civile, il venditore privato di un’auto usata, “è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.”

Se, nell’operazione di compravendita, il venditore non tiene conto dei difetti dell’auto, l’acquirente ha tutto il diritto di avanzare delle pretese nei confronti di quest’ultimo.

Secondo la Corte di Cassazione l’acquirente deve essere sempre informato dello stato in cui si trova il veicolo e degli eventuali interventi di cui dovrebbe farsi carico. Se ci sono dei vizi occulti, la clausola non è valida e il compratore potrebbe restituire il veicolo al vecchio proprietario chiedendo indietro i soldi pagati o pretendendo uno sconto per il minor valore di un’auto più difettosa di quello che sembrava.

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